Come è strutturato il processo tributario?

Il processo tributario: le Commissioni tributarie provinciali (CTP) presenti in ciascun capoluogo di provincia giudicano in primo grado, mentre le Commissioni tributarie regionali (CTR) con sede in ciascun capoluogo di regione giudicano in appello, l’ultimo grado di giudizio è rappresentato dalla Cassazione.

Il processo tributario risulta, di fatto, improntato ad elementi processuali e civilistici, caratterizzato dalla necessità dell’impulso di parte. Quindi non esiste l’obbligatorietà dell’azione tributaria, ma sarà il contribuente, mediante l’impugnazione ad incardinarne i presupposti. Se il valore del contendere non dovesse superare i 50.000 euro, prima di impugnare l’atto, sarà necessaria una fase propedeutica denominata reclamo/mediazione.

Mediante l’impugnazione, il ricorrente contesta l’atto emanato dall’ente impositore, dando così vita al processo vero e proprio. La questione in dibattimento sarà così delineata dalle parti e non potrà essere ampliata dal giudice, mentre verrà applicata la fattispecie del giusto processo, in base alla quale il contenzioso si dovrà svolgere:

  1. in contraddittorio tra le parti;
  2. in condizione di parità;
  3. presso un giudice terzo;
  4. nei limiti della ragionevole durata.

Lo strumento che introduce il processo tributario è il ricorso, da inoltrare al soggetto che ha generato l’atto contestato. Le sentenze emesse risultano immediatamente esecutive ed in caso di vittoria del contribuente, il rimborso delle somme indebitamente pagate, deve avvenire entro 90 giorni.