La competenza delle commissioni tributarie
Le Commissioni tributarie provinciali e regionali, hanno la competenza per le controversie avverse agli enti impositori ed ai soggetti adibiti alla riscossione. La competenza di cui all’oggetto è incardinata in base all’ambito territoriale su cui insiste l’ente impositore.
L’incompetenza
L’incompetenza è rilevabile solo nel grado a cui essa si riferisce. Per tale motivazione l’incompetenza della Commissione tributaria provinciale non può essere eccepita per la prima volta nelle more del processo di II° grado e parimenti per ciò che concerne la Commissione tributaria regionale, l’incompetenza non può essere eccepita per la prima volta in sede di legittimità.
Per dirimere tali questioni, il giudice si pronuncerà mediante sentenza, soggetta agli ordinari mezzi d’impugnazione. Se la Commissione tributaria dovesse ritenersi incompetente, sarà tenuta ad indicare il giudice competente.