Cosa si intende quando si parla delle parti nel processo tributario? Con il termine parti, vengono indicati i soggetti diversi dal giudice che compiono atti di tipo processuale e che sono destinatari del provvedimento di avvenuta conclusione del processo. I soggetti che di fatto possono assumere siffatta qualifica sono:
- il ricorrente cioè colui che propone il ricorso;
- il resistente ossia il soggetto nei cui confronti è proposto il ricorso.
Per ciò che concerne la rappresentanza in giudizio, vi sono delle situazioni in cui il soggetto titolare del diritto non può stare in giudizio personalmente. Pertanto, i soggetti che sono caratterizzati da una limitazione o esclusione della capacità d’agire, stanno in giudizio per mezzo di altri soggetti. In tali fattispecie, avremo una parte che conduce l’attività processuale ed un’altra destinataria degli effetti degli atti compiuti. Di fatto, vi sono 3 istituti di tale tipo:
- rappresentanza legale;
- assistenza;
- autorizzazione.
Risultano idonei ad essere parti ricorrenti, poiché soggetti lesi, coloro nei cui confronti l’ente impositore ha manifestato la pretesa mediante la notifica dell’atto contestato.
Ipotesi particolare sussiste quando la legittimazione processuale è riconosciuta ad un soggetto diverso dal destinatario dell’atto. È questo il caso dell’erede del de cuius. Infatti, gli eredi sono solidalmente responsabili per le obbligazioni di natura tributaria il cui presupposto risulta generato antecedentemente alla morte del dante causa.
La parte resistente (o passiva) può essere rappresentata da:
- Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane ed Agenzia dei Monopoli;
- altri enti impositori;
- l’agente della riscossione ed i soggetti privati abilitati all’accertamento ed alla riscossione dei tributi locali.
Per le controversie inerenti i tributi locali, possono essere parti resistenti:
- Comuni;
- Province;
- Regioni
che hanno emanato l’atto oppure che non hanno emanato l’atto richiesto.