Il difensore tributario: in base ai principi di obbligatorietà dell’assistenza tecnica in giudizio le parti, diverse dagli enti impositori, o dagli agenti della riscossione o concessionari di accertamento e riscossione per gli enti locali, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato. Tale obbligo concerne anche la fase di reclamo, ma non sussiste per i rapporti di tipo stragiudiziale, come i contraddittori che si generano nelle more del procedimento di accertamento con adesione. Fatta eccezione per i casi in cui la parte può stare in giudizio autonomamente, la mancanza del requisito di assistenza tecnica determina l’inammissibilità del ricorso stesso.

Tuttavia l’obbligo di assistenza tecnica non ha carattere assoluto, poiché esistono esclusioni sia di tipo soggettivo (in base alla tipologia ed alla caratteristica delle parti), sia di tipo oggettivo (in base al valore ed alla natura della controversia).

Il difensore tributario: ESCLUSIONI SOGGETTIVE

In base al criterio soggettivo, sono esclusi dall’obbligo di assistenza:

  1. i soggetti abilitati al patrocinio davanti le Commissioni tributarie. È il caso di un commercialista che rappresenta sé stesso;
  2. gli enti impositori, gli agenti della riscossione ed i concessionari di accertamento e riscossione per gli enti locali, le quali possono stare in giudizio tramite i propri dipendenti. Comunque non sussiste un divieto per le parti pubbliche di farsi assistere da un difensore abilitato.

il difensore tributario: ESCLUSIONI OGGETTIVE

Dal punto di vista oggettivo, non sono obbligati (ma possono se lo desiderano) a munirsi di difensore i soggetti che vogliono incardinare un ricorso di valore inferiore ai 3000 euro. Il calcolo dell’importo dipenderà da cosa concerne la causa:

  1. in caso di atto d’imposizione l’importo verrà determinato in base al tributo accertato, con esclusione di interessi e sanzioni;
  2. per l’irrogazione di sanzioni il riferimento saranno le sanzioni stesse.

In caso di riunione di più ricorsi, generati da molteplici avvisi di accertamento, gli importi non debbono essere cumulati, poiché il provvedimento di riunione non modifica l’autonomia dei singoli giudizi.

Il valore della lite

Nelle controversie relative all’impugnazione di un atto che, a fronte dell’accertamento delle perdite avvenute in un esercizio, ne riduca l’ammontare, il valore della lite è determinato in base:

  1. all’imposta virtuale calcolata sulla differenza tra la perdita dichiarata e la minor perdita accertata;
  2. ovvero alla maggiore imposta effettiva, nel caso in cui sia accertato un reddito imponibile in luogo della perdita dichiarata.