IL RICORSO TRA CONTENUTO E NOTIFICA: il processo tributario si instaura attraverso un atto denominato ricorso, il quale viene proposto sia avverso gli atti elencati dall’art.19 del Dlgs. 546/92 ed entro 60 gg. dalla data della notifica. Tale documento deve essere, in un primo momento, notificato alla controparte e successivamente portato all’attenzione del giudice mediante la costituzione in giudizio. Ove a seguito di reclamo, la procedura di mediazione dovesse avere esito negativo, il processo continuerà normalmente, con l’unica differenza che il contribuente non dovrà notifica di un ulteriore ricorso. Dovrà soltanto effettuare la costituzione in giudizio, i cui termini (90 gg.) decorreranno dalla notifica del ricorso/reclamo.

Il contenuto del ricorso

Potrebbe risultare fisiologico, in questa fase, domandarsi quali siano gli atti che il ricorso debba necessariamente contenere. Vediamo allora quali elementi devono obbligatoriamente essere inseriti in tale documento:

  1. la Commissione tributaria adita;
  2. gli estremi del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza/sede legale, nonché del codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata;
  3. dell’ufficio nei cui confronti è proposto;
  4. il numero di fax del difensore;
  5. dell’atto impugnato;
  6. l’oggetto della domanda;
  7. casella pec del difensore;
  8. i motivi.

Inammissibilità del ricorso

Fatta eccezione per il codice fiscale ed all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente, la mancanza anche di una sola delle informazioni sopra indicate causa l’inammissibilità del ricorso.

La parte resistente

Il ricorso deve contenere l’indicazione della parte resistente, la quale potrà essere: l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, altri enti impositori e l’Agente o il concessionario privato della riscossione.

Il contenuto del ricorso: l’atto impugnato e i motivi

Nel ricorso si deve evidenziare l’atto impugnato, quindi occorre indicare sia la tipologia di provvedimento impugnato, sia gli estremi del provvedimento. I motivi devono essere sollevati in sede di ricorso, poiché non è possibile integrarli né nella memoria illustrativa né in appello. Inoltre è possibile che contenga:

  1. la richiesta di sospensione dell’atto impugnato;
  2. la sollecitazione dell’attivazione dei poteri istruttori del giudice;
  3. la richiesta di pubblica udienza;
  4. la c.d. “dichiarazione di conformità”.

Deve altresì essere formulato un breve motivo sulla condanna alle spese ed eventualmente la restituzione delle somme precedentemente versate. Di fatto, la riscossione del tributo è posta in essere da più soggetti, poiché in un primo momento le somme vengono iscritte a ruolo dall’ufficio e solo successivamente viene notificata dall’Agente della Riscossione. Qualora la lite riguardi vizi proprio della cartella, il ricorso va notificato all’Agente. All’opposto, in tutte le ipotesi in cui il contribuente eccepisca vizi di merito, dovrà essere chiamato in causa l’ufficio.

Cosa possono produrre le parti?

A giudizio incardinato le parti possono produrre:

  1. documenti entro 20 gg. liberi dalla data di trattazione;
  2. memorie illustrative entro 10 gg. liberi dalla data di trattazione;
  3. brevi repliche scritte entro 5 gg. liberi dalla data di trattazione;
  4. memorie aggiuntive per l’integrazione di motivi rese necessarie dal deposito di documenti non conosciuti, entro 60 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha avuto notizia del loro avvenuto deposito.