L’avviso di accertamento è un atto mediante il quale, l’Amministrazione Finanziaria avvisa il contribuente di un inadempimento o un’irregolarità fiscale da questi commessa, consentendogli di effettuare un ravvedimento prima dell’affidamento delle somme all’Agenzia delle Entrate-Riscossione

Quindi, l’avviso di accertamento altro non è se non un atto mediante il quale viene formalizzata la conclusione di una “indagine” precedentemente svolta nei confronti del contribuente e che, pertanto, deve ritenersi cristallizzata. 

Tuttavia, tale cristallizzazione non deve essere interpretata come una sua immodificabilità, poiché vari sono gli strumenti a disposizione del soggetto accertato per poter chiedere l’annullamento di un avviso di accertamento illegittimo come, ad esempio, l’istanza in autotutela o il reclamo-mediazione tributaria (per importi con valore della lite inferiore ai 50.000 euro). 

L’avviso di accertamento può essere emesso da tutta quella galassia di soggetti appartenenti all’Amministrazione dotati del potere di esigere tributi quali: l’Agenzia delle Entrate, l’Inps, il Comune, la Regione. Emerge quindi in maniera molto chiara come l’avviso di accertamento sia un atto intrinsecamente collegato alla riscossione delle entrate dell’erario o degli enti locali. Tuttavia, l’organo che emette l’atto non è mera questione semantica, poiché in base all’ente cambia anche la disciplina da adottare.

Che cos’è l’avviso di accertamento?

Di fatto, l’avviso di accertamento è un atto mediante il quale l’amministrazione conclude una precedente fase interna di indagine, comunicandone l’esito al contribuente ed avvisandolo dell’inadempimento o dell’irregolarità da questi commessa e quindi accertata. Quindi, mediante tale atto, gli intima di effettuare il versamento delle somme dovute, al fine di regolarizzare la propria posizione. 

Per la sua peculiare natura, l’accertamento viene a trovarsi tra quegli atti caratterizzati dalla natura amministrativa-tributaria. Tuttavia, per importi significativamente rilevanti e di conseguenza superiori alle soglie esistenti per i vari reati di evasione fiscale, dovrà essere effettuata anche la segnalazione alla Procura della Repubblica, andando ad incardinare il conseguente procedimento penale. 

Le indagini dell’Amministrazione Finanziaria

Durante le indagini interne, l’Amministrazione Finanziaria non è tenuta ad avvisare preventivamente il contribuente, di fatto rendendo possibili anche indagini bancarie all’insaputa del contribuente. Tuttavia, un potere così marcato risulterebbe eccessivo nei confronti dei cittadini. Per tale motivo sono stati apportati una serie di correttivi, volti a tutelare i diritti del contribuente:

Contraddittorio preventivo

Fatta eccezione per i tributi armonizzati (quelli cioè imposti dalla UE come l’Iva), non è previsto all’interno del nostro ordinamento una norma che imponga all’Agenzia delle Entrate di inviare uno specifico avviso al contribuente, antecedente alla notifica dell’avviso di accertamento.

L’Agenzia delle Entrate può emettere accertamenti fiscali senza preventivamente avvisare il contribuente, ossia bypassando quella fase di confronto definita contraddittorio preventivo. Tale approccio si verifica quando si tratta di tributi riscossi dall’erario quali Irpef e Irap.

Limite temporale

Ogni volta che le indagini prendono il via dalla sede del contribuente, l’Agenzia non può emettere l’avviso di accertamento se, una volta formalizzate le contestazioni nell’ambito di un apposito processo verbale di constatazione (PVC), non decorra un termine minimo di 60 giorni. La tempistica così computata ha la finalità di dare al contribuente la possibilità di presentare scritti difensivi. L’accertamento inviato prima dello scadere dei 60 giorni è sempre illegittimo.  

Ho ricevuto un avviso di accertamento e adesso?

In generale, una volta emesso, l’avviso di accertamento concede al contribuente 60 giorni di tempo per sanare la sua posizione effettuando un pagamento, oppure per incardinare opposizione all’atto stesso. L’impugnazione va presentata al giudice competente che, per le imposte, è la Commissione Tributaria Provinciale, mentre per i contributi dovuti all’Inps o all’Inail è il tribunale ordinario. 

Se non contestato entro il termine perentorio dei 60 giorni (vi sono tuttavia delle eccezioni), l’avviso di accertamento diviene atto definitivo e come tale immodificabile ed incontestabile. 

Temporalmente, successivamente all’avviso di accertamento, è formato il ruolo (di fatto un elenco interno, nel quale sono riepilogati i soggetti debitori dell’Ente). Tale documento, è trasmesso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale può iniziare le operazioni per il recupero del credito.

La normativa ha introdotto un procedimento più snello per la riscossione. Si tratta del cosiddetto accertamento immediatamente esecutivo; non necessita più della successiva cartella di pagamento, bensì di una semplice comunicazione di presa in carico. Di fatto, l’accertamento è divenuto un titolo esecutivo, caratterizzato come tale dalla possibilità di avviare il pignoramento.  

L’avviso di accertamento esecutivo

Mediante l’avviso di accertamento esecutivo, l’Agenzia delle Entrate formalizza l’esito del controllo di merito ai fini di:

  • imposte dirette ed addizionali;
  • Iva;
  • Irap;
  • Ivie e Ivafe.

Gli avvisi di accertamento in rettifica o gli avvisi di liquidazione emessi ai fini delle imposte indirette diverse dall’Iva, non sono immediatamente esecutivi; sono disciplinati per gli aspetti generali da quanto di seguito esposto.

Quindi possiamo affermare che l’avviso di accertamento sia un provvedimento amministrativo autoritativo ed esecutivo che rende possibile (nei casi previsti dalla legge) l’esecuzione forzata dell’obbligo di pagamento delle somme richieste.

Accertamenti in rettifica o d’ufficio

Vi sono due tipi di accertamento che possono essere congegnati dall’Agenzia delle Entrate, ossia:

  1. accertamento d’ufficio, quando risulta essere inerente ad un periodo d’imposta in relazione al quale il contribuente non ha prodotto la dichiarazione annuale disposta dalle normative;
  2. accertamento in rettifica, nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate intervenga sulla dichiarazione presentata dal contribuente, modificandola.

La firma

L’avviso di accertamento prevede la presenza della sottoscrizione da parte del direttore dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che lo ha emesso, o da un suo delegato appartenente alla carriera direttiva; la delega può essere conferita ad altri dirigenti o funzionari, quali direttori tributari, di nona qualifica funzionale.

L’avviso non sottoscritto o sottoscritto da un soggetto diverso, per esempio dal capo team di un ufficio periferico o dal capo area controllo, è comunque nullo.

La delega deve essere sempre antecedente all’atto notificato. Deve indicare il nome del soggetto delegato, l’indicazione della data di inizio e fine della validità della stessa, con la specificazione dell’indisponibilità del capo ufficio.

La firma autografa non risulta essere obbligatoria, essendo sostituibile dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile della relativa adozione.

Responsabile del procedimento

L’avviso di accertamento deve necessariamente indicare il nome del responsabile del procedimento, ossia del soggetto a cui il contribuente si può rivolgere per ottenere delucidazioni ed indicazioni in merito all’atto stesso. Tuttavia, la giurisprudenza ritiene che l’omessa indicazione di tale soggetto non abbia effetti sulla legittimità dell’accertamento.

La motivazione

L’avviso di accertamento deve esporre in maniera chiara e comprensibile anche ai non addetti ai lavori, le modalità attuate per la determinazione ed applicazione dell’imposta, la ragione del suo debito, di conoscere i vari elementi in base ai quali la valutazione è stata effettuata e di ricostruire l’iter logico a cui si è uniformato l’ufficio. Infatti, soltanto conoscendo il ragionamento seguito dall’Agenzia delle Entrate il contribuente viene dotato dalla legittima capacità di difendersi. 

Opposizione all’accertamento

Per effettuare opposizione al provvedimento emesso dall’Agenzia delle Entrate, per il contribuente si aprono due strade:

  1. presentare opposizione direttamente al giudice tributario competente, incardinando così il contenzioso tributario;
  2. rivolgendosi all’ufficio che ha emesso l’avviso di accertamento per chiederne l’annullamento in autotutela, ossia attivando i precipui istituti deflattivi del contenzioso tributario.