La cartella di pagamento, anche detta cartella esattoriale, è l’atto che Agenzia delle Entrate – Riscossione invia ai contribuenti al fine di comunicare l’inizio di una procedura volta al recupero dei crediti vantati dai singoli enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, enti locali, ecc.). L’elemento caratterizzante la cartella di pagamento è la descrizione puntuale delle somme dovute, connesso all’invito a provvedere al loro pagamento entro un arco temporale di 60 giorni dalla notifica. In caso di mancato pagamento integrale, o comunque di rateazione delle somme indicate nell’atto, sarà espressamente indicato in quest’ultimo che verrà attivata la procedura di esecuzione forzata.
Cosa deve contenere la cartella di pagamento – cartella esattoriale
Di fatto, la cartella di pagamento – cartella esattoriale deve contenere un elenco preciso di informazioni, poste a fondamento della regolarità della stessa. Esse sono: le istruzioni sulle modalità di pagamento, quelle sulle modalità della rateazione, sulle modalità per incardinare il ricorso, l’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notifica della cartella. Espressa per sommi capi, la procedura di riscossione è, in sintesi, la seguente: le somme che risultano dovute a seguito dei controlli, di qualsivoglia natura, vengono iscritte a ruolo, il quale altro non è che un elenco formato dall’ente impositore, ai fini della riscossione, che contiene sia i nominativi dei debitori, sia le somme dovute. Esso viene quindi direttamente trasmesso all’Agenzia delle Entrate – Riscossione che provvede alla predisposizione e notifica delle stesse ed alla riscossione delle somme.
In caso di mancato pagamento l’Ente attiverà le procedure di esecuzione forzata.
Quanto tempo c’è per pagare?
Il termine per sanare la posizione debitoria è statuito in 60 giorni. Il mancato adempimento delle somme iscritte a ruolo comporterà la corresponsione degli interessi di mora maturati giornalmente dalla data di notifica della stessa, le sanzioni e le eventuali spese derivanti dal mancato (o ritardato) pagamento della cartella. L’agente della riscossione potrà mettere in atto le azioni cautelari e conservative e le procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni del creditore e dei suoi coobbligati (ad esempio, il fermo amministrativo di beni mobili registrati e il pignoramento dei beni).
Come pagare una cartella esattoriale – cartella di pagamento
Sono molteplici i metodi per poter effettuare i pagamenti di una cartella. I principali sono: mediante il servizio Paga on line, i servizi telematici della propria banca, o di Poste Italiane, attraverso PagoPa, utilizzando il Bollettino Rav allegato alla cartella, presso i gestori delle tabaccherie o direttamente allo sportello dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Fermo amministrativo ed ipoteca su immobili
Le procedure cautelari attuabili ai fini della tutela del credito sono di due tipi:
- Il fermo amministrativo dei veicoli intestati al debitore;
- Iscrizione di ipoteca su beni immobili.
Sia nel caso di fermo sia per l’ipoteca, il debitore riceve una comunicazione preventiva che concede 30 giorni di tempo dalla notifica al fine di sanare la posizione. Decorso tale termine, Agenzia delle Entrate Riscossione diviene legittimata ad iscrivere la procedura cautelare. Resta, tuttavia, la possibilità di inoltrare una richiesta di rateazione delle somme a debito o la sospensione legale della riscossione nei casi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
Per i debiti di importo inferiore ai 1000 euro non si procede ad azione cautelare prima di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.
La procedura di espropriazione forzata
La procedura di espropriazione forzata dei beni del contribuente viene denominata pignoramento e può essere rivolta nei confronti dei:
- beni immobili del debitore, anche se in comproprietà con terzi, come ad esempio il coniuge;
- beni mobili che si trovano all’interno della casa o della azienda (come ad esempio: gioielli, denaro, arredo, etc.);
- stipendio/pensione (entro i limiti stabiliti per legge);
- conto corrente bancario o postale (sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa).
Con questa procedura si richiede ad un terzo (es. banca) di versare direttamente all’Agenzia delle Entrate Riscossione quanto dovuto dal contribuente. Se il pignoramento riguarda stipendi, o qualsiasi altra attività derivante da un rapporto di lavoro, esistono per l’Agente della Riscossione determinati limiti in base agli importi dovuti:
1) fino a 2500 euro la quota pignorabile è di un decimo;
2) tra 2500 e 5000 euro la quota pignorabile è di un settimo;
3) sopra i 5000 euro la quota pignorabile è di un quinto.
Nei casi in cui la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta da più di un anno, l’espropriazione forzata deve essere preceduta dalla notifica dell’avviso di intimazione.
Trascorsi 5 giorni dalla notifica dell’atto, il debitore ha 5 giorni di tempo per saldare il debito dopodiché, come detto, si procede con l’espropriazione forzata; l’espropriazione è volta, sostanzialmente, alla vendita tramite asta, pubblico incanto o tramite qualsiasi forma prevista dalla legge, dei beni che ne hanno formato oggetto.
La nuova disciplina degli accertamenti esecutivi
Tuttavia, quanto sopra detto, risulta profondamente modificato dalla nuova disciplina degli accertamenti esecutivi. Infatti, in presenza dell’emissione da parte dell’Agenzia delle Entrate di siffatto tipo di documento nei confronti del contribuente, l’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha l’onere di inviare la cartella di pagamento, in quanto già l’avviso di accertamento risulta esso stesso titolo esecutivo che legittima il pignoramento. Di fatto, assisteremo ad una semplice notificazione di un avviso di presa in carico, con cui l’Esattore comunica al debitore di aver ricevuto incarico dall’Agenzia delle Entrate (o di altro ente) di procedere all’esecuzione forzata. Poiché tale comunicazione non è prevista dalla legge, essa è effettuata semplicemente mediante invio di posta ordinaria.