Difensore Tributario: il contenzioso tributario ha inizio quando il contribuente ritiene illegittimo od infondato un atto emesso precedentemente nei suoi confronti, decidendo quindi di impugnare quanto prodotto dall’Amministrazione Finanziaria, al fine di ottenere giustizia. È all’interno di tale arco, che va ad inserirsi la figura del difensore tributario, il quale supporta ed affianca il cliente durante tale contestazione ed anche nelle sue fasi prodromiche.

Allora rivolgermi ad un difensore tributario avvierà il contenzioso?

Tuttavia, rivolgersi ad un difensore tributario, non significherà automaticamente instaurare un contenzioso. Prima di questo passo, andranno valutate in maniera oculata sia la tempistica, sia i costi di una tale azione, ricordando che solo per le controversie inferiori a 3000 euro il cliente potrà patrocinarsi da solo. Di fatto, rivolgersi ad un difensore tributario significa chiedere la consulenza di un esperto formatosi nell’ambito del diritto tributario, capace di consigliare e guidare il cliente negli insidiosi meandri di tale disciplina.

Una normativa complessa e costantemente in evoluzione, necessita fisiologicamente di una preparazione non solo eccellente, ma anche in divenire. Di fatto, l’instabilità legislativa ed il profluvio di norme che costantemente vengono emanate, impongono al professionista una formazione continua.

I nostri collaboratori non solo sono specializzati in ambito tributario, ma ogni anno incrementano le proprie competenze attraverso corsi, seminari e scuole di alta formazione, riuscendo così ad essere sempre aggiornati alla dottrina ed alle sentenze più recenti.

Quindi è obbligatoria l’assistenza in giudizio di un difensore tributario?

Di fatto l’art.12 D. Lgs. n°546/92, dispone l’obbligo dell’assistenza in giudizio di un difensore abilitato, per le parti diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione, dai soggetti iscritti nell’albo di cui all’art.53 del D. Lgs. n°446/1997. Come detto in precedenza, l’obbligo non sussiste per le controversie il cui valore non sia maggiore di 3000 euro, calcolato sulla base dell’importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni. In caso di difetto di rappresentanza di assistenza o di autorizzazione, o in caso di vizio che determina la nullità della procura al difensore, si applica, per espresso rinvio dell’art.12, la disciplina dell’art.182 c.p.c.

Come si incarica il difensore tributario?

Dunque, l’incarico deve essere conferito:

  1. da subito con un atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  2. di fatto, in calce o a margine di un atto nel processo, con certificazione dello stesso incaricato dell’autografia della sottoscrizione;
  3. infine oralmente in udienza pubblica, dandone atto nel verbale.

Possono essere abilitati all’assistenza tecnica le categorie di soggetti che di seguito si specificano:

  1. principalmente se iscritti nei relativi albi professionali: gli avvocati, i commercialisti (iscritti nella sezione A del relativo albo), i consulenti del lavoro;
  2. ma anche se iscritti nell’elenco tenuto a cura del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ed in possesso degli ulteriori requisiti richiesti per ciascuna categoria, a titolo esemplificativo: gli impiegati delle carriere dirigenziale; anche gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza; oppure anche i dipendenti delle associazioni di categoria rappresentate dal CNEL, e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate; o anche i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) e delle relative società di servizi, limitatamente alle controversie dei propri assistiti, se scaturite da adempimenti per i quali i CAF hanno prestato assistenza. L’elenco di cui sopra è tenuto secondo le modalità stabilite nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 5 agosto 2019, sentito il Ministero della giustizia, congiuntamente alla determinazione delle ipotesi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca della iscrizione, anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense.
  3. non solo, se iscritti nei relativi albi professionali, e per le controversie concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo di una particella e la consistenza, il classamento delle unità immobiliari e l’attribuzione della rendita catastale: gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti industriali, i dottori agronomi e forestali, gli agrotecnici, i periti agrari.
  4. infine se iscritti nel relativo albo e per le controversie relative ai tributi doganali: gli spedizionieri doganali.

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