La giustizia tributaria: le commissioni

L’attuale assetto è scaturito dalla riforma del 1992, che ha organizzato la giustizia tributaria su 3 livelli distinti: le Commissioni tributarie provinciali (CTP) presenti in ciascun capoluogo di provincia giudicano in primo grado. Inoltre tutte le Commissioni tributarie regionali (CTR) con sede in ciascun capoluogo di regione giudicano in appello, l’ultimo grado di giudizio è rappresentato dalla Cassazione.

Pertanto tale riforma ha confermato l’istituzione di una giustizia tributaria autonoma, in coerenza con la VI disposizione transitoria della Costituzione, che disciplina le giurisdizioni speciali.

Di fatto, le Commissioni tributarie sono articolate in collegi composti da tre giudici presieduti da un presidente di sezione, ovvero da un giudice monocratico per il giudizio di ottemperanza fino a 50.000 euro e comunque per le spese di giudizio. In aggiunta a capo di ogni Commissione tributaria è preposto un magistrato in servizio o in pensione.

Per quali controversie si ricorre alla giustizia tributaria?

Tale giurisdizione viene attivata in tutte quelle controversie in cui l’oggetto risulta essere il tributo di ogni fattispecie, comunque denominato. Onde evitare incertezze, tutti gli atti aventi natura tributaria devono indicare tassativamente il soggetto avverso il quale poter proporre ricorso. Perciò risulta facilmente comprensibile, come ricadano nell’ambito delle Commissioni tributarie altresì le liti concernenti:

  1. il debito d’imposta;
  2. sovrimposta ed addizionali;
  3. i rapporti consequenziali;
  4. le sanzioni;
  5. la riscossione;
  6. i rimborsi.

Inoltre risultano afferenti alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto i tributi comunque siano denominati, compresi:

  1. quelli a carattere regionale, provinciale e comunale;
  2. le addizionali;
  3. le relative sanzioni amministrative;
  4. gli interessi.

Qualche esempio

A mero scopo esemplificativo, infatti rientrano nel novero della giurisdizione tributaria:

  1. IRPEF ed IRES;
  2. IVA;
  3. tributi locali (IMU, TASI, ecc.);
  4. addizionali all’IRPEF comunali e regionali;
  5. accise, dazi e diritti doganali;
  6. imposte di registro, ipotecarie e catastali;
  7. l’imposta sulle assicurazioni;
  8. l’imposta di bollo;
  9. imposta sugli intrattenimenti;
  10. imposta di successione e donazione;
  11. contributo di solidarietà;
  12. canone RAI:
  13. le tasse sulle concessioni governative;
  14. tasse automobilistiche;
  15. tasse archivio notarile;
  16. contrassegno SIAE.

Infine per ciò che concerne le misure cautelari di sequestro ed ipoteca richieste dall’amministrazione finanziaria, spetta alle Commissioni tributarie deciderne l’applicazione.

I tributi, le imposte, le tasse

Con il termine tributi, si intendono tutte quelle prestazioni a carattere patrimoniale, le quali essendo collegate ad un fatto economico, creano nel complesso il concorso del finanziamento della spesa pubblica. In base a tale affermazione, risultano ricadere sotto il concetto di tributi sia le imposte, sia le tasse, sia i contributi speciali. Le imposte hanno come presupposto un fatto economico che si è generato dallo stesso soggetto passivo e non risultano correlate ad una controprestazione, a differenza delle tasse che risultano collegate ad un servizio.