Cosa possono fare le commissioni tributarie?

Nel processo tributario l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda spetta alle parti, così come la delineazione dell’oggetto del contendere. La Commissione tributaria può:

  1. in caso di parziale annullamento dell’atto, quantificare l’imposta in misura minore rispetto alla determinazione dell’ufficio;
  2. utilizzare i propri poteri per integrare le prove fornite dalle parti, specie con riferimento al contribuente.

Alle Commissioni tributarie è attribuito un potere d’indagine da esercitare nei limiti dei fatti dedotti dalle parti. Nel processo tributario è fatto divieto al giudice di decidere in base alla sua “scienza privata”, cioè basandosi su informazioni che egli conosce al di fuori del processo stesso. Se tale presupposto dovesse verificarsi, il giudice dovrà astenersi.

Di fatto, il giudice può sempre scegliere la norma da applicare, anche se diversa da quelle indicate dalle parti, ma sempre che non muti i fatti. Quindi, la pronuncia deve avvenire su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e non può pronunciarsi d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti. Di conseguenza, il giudice che dovesse fondare la propria decisione su motivi non dedotti o dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la ratio decidendi incorrerebbe nel vizio di extra o ultrapetizione. Tale ultimo caso, non rileva quando il giudice si pronunci su eccezioni rilevabili d’ufficio.

Le eccezioni rilevabili d’ufficio

Tuttavia risulta sovente difficile capire quando si tratti di eccezioni rilevabili su istanza di parte ed eccezioni rilevabili d’ufficio. La giurisprudenza ritiene ammissibili d’ufficio non solo le questioni per cui tale potere sia espressamente previsto, ma anche altre, sulla base della giustificazione, dell’attuazione di valori di tipo costituzionale. Risulta pertanto fondamentale che il contribuente censuri sempre la legittimità dell’atto emesso, sotto ogni possibile aspetto. Insomma, per usarla con parole semplici, contestare sempre tutto il contestabile. Vengono considerate non rilevabili d’ufficio le questioni inerenti alla prescrizione e di decadenza procedimentale, mentre sono rilevabili d’ufficio le decadenze di tipo processuale. Ad esempio non risulta rilevabile d’ufficio l’omessa sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte di un soggetto che risulti mancante della valida qualifica o valida delega alla ricezione.

La c.d. ultrapetizione non sussiste nel caso in cui il giudice individui la disciplina della concreta fattispecie in norme diverse da quelle invocate dalle parti e sulla base di tali dettami, accolga o rigetti la domanda.

Il giudice può sostituirsi alle parti per finalità esplorative?

Particolare rilevanza va data al fatto che il giudice non può utilizzare i propri poteri di carattere istruttori a finalità di tipo “esplorativo”, sostituendosi alle parti. Di fatto, il rito di tipo tributario risulta caratterizzato da una forte disparità tra le parti. I poteri istruttori d’ufficio del giudice tributario non possono essere esercitati al fine di sopperire alla carenza dell’attività istruttoria da parte dell’amministrazione. Quindi il potere del giudice di poter attribuire nuovi mezzi di prova, deve essere interpretato alla luce dell’art.111 Costituzione, ove tale potere può esercitarsi ove sussista un’obiettiva situazione d’incertezza per integrare gli elementi di prova forniti dalle parti.

E se il contribuente non trova i mezzi di prova?

Diversa risulta essere la situazione in cui il contribuente risulti essere impossibilitato o incontri forti impedimenti nel reperire i mezzi di prova. La Commissione tributaria potrà in questo caso, ordinare il deposito dei documenti necessari ai fini della decisione.

Le parti possono depositare documenti sino a 20 gg. liberi prima dell’udienza, ma il potere di acquisizione delle prove, legittima il giudice ad acquisire quelle prodotte in ritardo.