Il contenzioso tributario è definito con il termine di processo cartolare, nel senso che generalmente risultano escluse le prove orali, quali la prova testimoniale ed il giuramento. Infatti, nel processo tributario possono essere usate le seguenti prove:

  1. documenti, quali atti pubblici, scritture private autenticate, scritture private e le copie fotostatiche;
  2. scritti riportanti dichiarazioni di terzi;
  3. presunzioni.

All’opposto, non trovano ingresso:

  1. la testimonianza;
  2. la confessione;
  3. il giuramento.

Nel rito fiscale, i documenti devono essere depositati entro 20 gg. liberi prima dell’udienza. Di fatto, il processo tributario richiede l’accertamento di fatti e non di volontà, a differenza del processo civile. Alcuni documenti che possono essere prodotti nel processo tributario hanno valore di atto pubblico. A mero titolo esemplificativo possiamo annoverare il processo verbale di constatazione (pvc), la relata di notifica, l’avviso di ricevimento e gli atti notarili. L’atto pubblico fa fede sino a querela di falso. Ciò significa che tali elementi debbono considerarsi veri, senza possibilità per il giudice di decidere diversamente, fatta salva la querela di falso. Sebbene l’atto pubblico sia fidefacente, non sono coperte da pubblica fede:

  1. le verità affermate nelle dichiarazioni di terzi;
  2. le valutazioni effettuate dai funzionari;
  3. la rispondenza alla realtà delle asserzioni contenute nel pvc, relative al carattere fittizio delle transazioni commerciali;
  4. le affermazioni dei dipendenti del contribuente presenti nel pvc;

Per contro, risultano assistite da pubblica fede:

  1. l’affermazione, contenuta nel pvc, in base alla quale la contribuente non è stata in grado di illustrare i metodi seguiti o di esibire una distinta riportante i criteri e le modalità seguite per la valutazione delle rimanenze;
  2. il riscontro dei dati tra fatture e registro degli acquisti, desumibile dal pvc;
  3. la data di esecutività del ruolo.

La contestazione dell’atto pubblico, può essere fatta valere solo in sede civile, mediante la querela di falso. In questo caso, il processo tributario deve essere sospeso. Il giudice può interpellare la parte che ha prodotto il documento e se essa vi rinuncia, si può evitare la sospensione e la querela di falso.

La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta. L’effetto di prova documentale concerne pertanto solo la provenienza delle dichiarazioni di chi appone la firma. A differenza dell’atto pubblico essa non prova neppure la verità dei fatti che attesta essere stati compiuti dal suo autore. L’efficacia probatoria della scrittura privata è quindi forte se essa contiene una manifestazione di volontà (es. un contratto), poiché in tal caso prova che la volontà contrattuale è stata espressa dal soggetto firmatario. Risulta invece più debole quando il documento non esprima volontà ma contenga dichiarazioni di scienza.

La perizia stragiudiziale non ha valore di prova, neppure di fronte ai fatti che il perito asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo.

Se l’avviso di accertamento richiama il pvc (processo verbale di constatazione), l’atto richiamato deve essere prodotto al giudice a cura dell’ente impositore. Nulla potrà gravare sul contribuente.

L’attività antieconomica dell’imprenditore in assenza di valida giustificazione da parte del contribuente, può risultare come prova sufficiente a giustificare la rettifica del reddito dichiarato. L’inerenza di un costo all’attività d’impresa non può essere dedotto dalla sua semplice annotazione nelle scritture contabili, poiché esse non fanno fede della veridicità delle annotazioni riportate e non fanno prova a favore dell’imprenditore. Invece, il saldo negativo di cassa oltre a costituire una grave anomalia contabile postula una prova di tipo presuntivo dell’esistenza di ricavi non contabilizzati.

Poniamo adesso l’accento sull’inutilizzabilità che risulta essere una forma d’invalidità che colpisce il valore probatorio di un atto procedimentale. L’accesso presso l’abitazione del contribuente senza l’autorizzazione del Pubblico Ministero causa l’inutilizzabilità dei documenti acquisiti. La Corte di Cassazione ha precisato che le irregolarità verificatesi nel corso delle verifiche fiscali effettuate dalla Guardia di Finanza, incidono sulla validità dell’accertamento tributario nei confronti del soggetto sottoposto a verifica, ma non rendono inutilizzabile la notitia criminis che emerga dalla verifica stessa.

Non sono causa d’inutilizzabilità dei dati rinvenuti:

  1. la mancanza dell’autorizzazione richiesta per gli “accertamenti bancari”;
  2. il difetto di autorizzazione del PM all’utilizzo delle risultanze penali.

Le prove che hanno portato al pronunciamento in sede penale possono essere utilizzate in ambito tributario, anche se normalmente, non formano una prova vincolante per il giudice, ma sono da apprezzare liberamente. Sono utilizzabili in sede dibattimentale le intercettazioni.