Il comportamento delle parti può incidere sul convincimento del giudice. Tali aspetti possono avere molteplici conseguenze processuali, quali:
- la condanna alle spese;
- l’accoglimento della richiesta di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata;
- la condanna del soccombente ad una somma determinata in via equitativa;
- l’accoglimento del ricorso.
Attenzione, il giudice è legittimato ad assumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti, nel quale rientra anche l’approccio del difensore, può costituire unica fonte di prova e di convincimento del giudice e non solo elemento di valutazione.
Per ciò che concerne la parte pubblica, comportamenti valutabili possono essere:
- mancato esame di istanza di autotutela;
- omessa instaurazione del contradditorio;
- mancato esame di domande di rimborso;
- iscrizione a ruolo di somme maggiori di quanto previsto dal Dlgs. n°546/92.
Per quanto riguarda il contribuente, possono essere comportamenti suscettibili di giudizio il mancato seguito ad ordini del giudice, o la presentazione di una domanda di rimborso palesemente infondata.