Il comportamento delle parti può incidere sul convincimento del giudice. Tali aspetti possono avere molteplici conseguenze processuali, quali:

  1. la condanna alle spese;
  2. l’accoglimento della richiesta di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata;
  3. la condanna del soccombente ad una somma determinata in via equitativa;
  4. l’accoglimento del ricorso.

Attenzione, il giudice è legittimato ad assumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti, nel quale rientra anche l’approccio del difensore, può costituire unica fonte di prova e di convincimento del giudice e non solo elemento di valutazione.

Per ciò che concerne la parte pubblica, comportamenti valutabili possono essere:

  1. mancato esame di istanza di autotutela;
  2. omessa instaurazione del contradditorio;
  3. mancato esame di domande di rimborso;
  4. iscrizione a ruolo di somme maggiori di quanto previsto dal Dlgs. n°546/92.

Per quanto riguarda il contribuente, possono essere comportamenti suscettibili di giudizio il mancato seguito ad ordini del giudice, o la presentazione di una domanda di rimborso palesemente infondata.