I termini processuali: nell’ambito del diritto processuale, il termine può essere definito come il periodo di tempo che la legge riconosce per il compimento degli atti del processo. I termini processuali sono:

  1. legali, cioè stabiliti dalla legge;
  2. giudiziali, cioè decisi dal giudice.

Nel processo tributario la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può richiedere al giudice di essere riammessa nei termini.

I termini legali si distinguono in:

  1. ordinatori;
  2. perentori.

Generalmente, i termini legali sono di tipo ordinatorio e la loro decorrenza dà luogo alla decadenza dal potere di compiere l’atto, solo a seguito di una valutazione discrezionale del giudice. Invece, i termini legali perentori generano, con la loro decadenza, la decadenza dal potere di compiere l’atto e non risultano prorogabili. Risultano perentori i termini per:

  1. impugnare l’atto impositivo;
  2. il deposito di memorie e documenti;
  3. l’integrazione del contraddittorio.

Sono termini liberi i periodi di tempo che la legge prescrive debbano decorrere tra il compimento di un atto e l’altro. La loro particolarità è che, ai fini del loro computo, non deve essere calcolato né il giorno di inizio, né quello di scadenza. Risultano inclusi nel computo del termine anche i giorni festivi. Quindi nel termine di 60 gg. per impugnare l’atto, vanno computati anche i giorni festivi. Se il giorno della scadenza coincide con un giorno festivo, detta scadenza è prorogata al primo giorno successivo non festivo. Ogni anno dall’01/08 al 31/08 opera una sospensione automatica ed irrinunciabile.