Le comunicazioni: durante il contenzioso, può sorgere la necessità dell’Ufficio giudiziario di comunicare alle parti determinati fatti processuali, come la data di trattazione, il rinvio dell’udienza o il dispositivo della sentenza. Analogamente, le parti hanno l’onere o l’obbligo di notificare alle altre parti atti quali il ricorso. Le comunicazioni effettuate dal giudice alle parti debbono avvenire per il tramite della segreteria del giudice. A puro titolo indicativo, si ricorda che la segreteria comunica:
- la data di trattazione dell’udienza;
- il rinvio dell’udienza;
- il dispositivo della sentenza.
D’altro canto, la segreteria non ha alcun dovere di comunicare il deposito di documenti, memorie illustrative e memorie di replica.