L’autotutela consiste nel potere/dovere dell’Amministrazione Finanziaria di procedere, all’eliminazione di un atto impositivo illegittimo o infondato.
- un atto è illegittimo, quando sia connotato da vizi che afferiscono agli aspetti procedimentali dell’attività istruttoria, alla formale redazione dello stesso, nonché ad errore di dritto;
- l’atto è invece infondato, quando contenga degli errori sui fatti oggetto d’imposizione o sulle questioni estimative, inerenti alla qualificazione e/o quantificazione della materia imponibile.
L’autotutela si distingue in eliminatoria e sostitutiva:
- nell’autotutela eliminatoria, l’atto originario viene rimosso con efficacia ex nunc, senza che ne segua l’emanazione di un altro atto;
- nell’autotutela sostitutiva, l’atto originario viene sostituito con un’altro atto privo del vizio. L’eliminazione dell’atto impositivo illegittimo o infondato può essere integrale o parziale. L’annullamento dell’atto travolge necessariamente tutti gli altri ad esso consequenziali e comporta l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente riscosse.
A questo punto, potremmo domandarci se l’autotutela possa sopraggiungere durante lo svolgimento di un giudizio. La risposta deve essere affermativa, infatti l’autotutela può intervenire anche quando il processo tributario è già instaurato. Potremmo altresì domandarci che rapporti sussistano tra il ramo tributario definito con mediazione e l’autotutela parziale.
Sanzione irrogata
Reclamo:
- è irrogata una sanzione del 35% del minimo;
- il cumulo giuridico risulta limitato all’interno della singola annualità;
- la base imponibile della sanzione è costituita dal minimo di legge;
Autotutela parziale
- insussistenza dei limiti all’applicazione del cumulo giuridico punto;
- la sanzione risulterà ridotta di 1/3 dell’importo determinato in attuazione delle previsioni del cumulo;
- la base imponibile della sanzione è costituita dalla cifra concretamente irrogata.
In sintesi l’autotutela parziale reca maggiori vantaggi in termini sanzionatori.
TEMPISTICA
Reclamo: la definizione del reclamo si ottiene con il versamento del dovuto entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto;
Autotutela parziale: Il pagamento può essere effettuato entro il termine di proposizione del ricorso virgola, ossia entro 60 giorni.
Effetti processuali
Reclamo: è ammissibile una mediazione parziale della lite in cui il giudizio proseguirà per la parte non definita dell’atto;
Autotutela parziale: al fine di beneficiare delle deduzioni sanzionatorie, il contribuente deve necessariamente rinunciare ad attivare la controversia giudiziale con riferimento alle eccezioni non accolte nell’atto di autotutela parziale.
Il potere di esercizio dell’autotutela spetta all’Ufficio che ha emanato l’atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti. Nel caso in cui l’importo dell’imposta, sanzioni e accessori oggetto di annullamento o rinuncia all’imposizione o dell’agevolazione superi i 516.456,89 € è previsto il parere preventivo della Direzione Regionale. L’autotutela può essere richiesta, anche attraverso un’apposita istanza dal contribuente stesso direttamente all’Amministrazione Finanziaria o ad altro Ente. Il potere di annullamento e di revoca o di rinuncia all’imposizione spetta all’Ufficio che ha emanato l’atto illegittimo.
Il fisco può omettere di attivarsi a seguito della richiesta di autotutela?
Si è affermato che non sussiste un obbligo generalizzato di attivarsi a fronte della richiesta di autotutela del contribuente. L’autotutela tributaria costituisce un potere esercitabile d’ufficio da parte delle agenzie fiscali sulla base di valutazioni discrezionali. Non esiste un dovere dell’amministrazione sul pronunciarsi sull’istanza di autotutela e, mancando tale dovere, il silenzio su detta istanza è contestabile davanti ad alcun giudice. Di fatto l’autotutela è si doverosa, ma il suo mancato esercizio non può essere contestato sulla falsariga di quanto avviene, a seguito di domanda di rimborso.
L’autotutela come rimedio ai vizi di legittimità
Può essere utilizzata per porre rimedio ai vizi di legittimità dell’atto impositivo, tra di essi:
- errore di persona;
- errore logico o di calcolo;
- errori del presupposto dell’imposta;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione del pagamento d’imposta;
- mancata mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di scadenza;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni, o regimi agevolativi precedentemente negati;
- errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’amministrazione.
È bene ricordare che l’autotutela può essere richiesta solo dinanzi a vizi propri dell’auto, non per questioni di merito
Se i vizi non incidono sulla validità dell’atto, l’Ufficio può annullare la propria pretesa attraverso una tutela parziale. L’atto in questione non sostituisce il precedente annullandolo, ma lo rettifica, lasciando inalterati gli effetti dell’atto non modificati dall’autotutela. L’annullamento parziale, può anche verificarsi in pendenza di giudizio. Laddove la documentazione richiesta ai fini dell’accertamento del tributo sia depositata presso un altro ufficio, l’Amministrazione Finanziaria non può richiedere al contribuente documenti, informazioni, ma deve attivarsi essa stessa. In generale, al contribuente non possono essere richiesti documenti, informazioni in possesso di altre amministrazioni pubbliche.
L’autotutela sostitutiva
consiste nel ritiro di un atto impositivo viziato sotto il profilo procedimentale o sostanziale e nell’emanazione di un nuovo provvedimento con il quale vengono corretti o meglio eliminati i vizi del primo. Non sarà ammissibile ricorso all’Istituto de quo, laddove il vizio dell’altro riguardi questioni di merito quali la determinazione dell’imponibile, l’esistenza o meno di agevolazioni, o dei crediti d’imposta, di esenzioni o l’identificazione dei soggetti passivi. Di seguito le condizioni di applicabilità della tutela sostitutiva:
- la presenza dei vizi formali nell’atto sostituito (atto impositivo, sottoscritto da un funzionario privo di delega);
- il mancato rispetto dei termini decadenziali per l’accertamento.
In cosa si differenzia l’autotutela sostitutiva dall’accertamento integrativo?
L’emanazione di un provvedimento di accertamento, non comporta di per sé una consumazione del potere impositivo, ben potendo l’Amministrazione Finanziaria procedere alla correzione degli errori mediante l’emissione di un nuovo avviso di accertamento, purché non siano scaduti i termini per l’emissione del provvedimento di accertamento.
Cosa consente l’accertamento integrativo?
L’accertamento integrativo consente agli Uffici, di integrare o modificare in aumento gli atti già notificati mediante notificazione di nuovi avvisi. Nell’avviso di accertamento integrativo devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi, gli atti o fatti venuti a conoscenza dell’Ufficio delle imposte. Il potere di autotutela sostitutiva va tenuto distinto da quello dell’Amministrazione Finanziaria di integrare un precedente atto di accertamento, che presuppone la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Il rimedio della tutela sostitutiva, invero, differisce dal potere di integrazione, in quanto quest’ultimo presuppone l’esistenza di un precedente atto valido d’imposizione, mentre il primo richiede quale condizione necessaria, l’eliminazione del precedente atto impositivo illegittimo o infondato.
L’accertamento integrativo
- non richiede l’annullamento dell’atto precedente;
- si affianca all’avviso in originario, integrandolo;
- presuppone l’esistenza di un precedente accertamento dotato di completezza e validità. Tramite il potere di autotutela sostitutiva, l’Ufficio annulla un proprio atto impositivo, affetto da vizi formali e ne rimette un’altro, sanando così il vizio. Sovente accade che, a fronte di un’istanza di autotutela da parte del contribuente, l’Amministrazione Finanziaria recapiti un provvedimento di diniego, la cui impugnazione non trova unanimi consensi. Il silenzio dell’Amministrazione Finanziaria all’istanza di autotutela va inteso come silenzio rigetto, formatosi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza. La giurisprudenza non è uniforme nel considerare il diniego all’autotutela atto impugnabile.
Cosa può fare il giudice ordinario e cosa il giudice tributario?
Il giudice ordinario ha il potere di accertare il comportamento doloso o colposo della pubblica amministrazione e di conseguenza, riconoscere il diritto del contribuente ad ottenere il risarcimento dei danni. Le controversie insorte in merito agli atti di esercizio del potere di autotutela dell’Amministrazione Finanziaria, sono devolute alla cognizione del giudice tributario, per cui le Commissioni Tributarie, possono pronunciarsi solo per rilevanti ragioni di interesse generale, sulla legittimità del rifiuto espresso o del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza volta a sollecitarlo, ma non sull’infondatezza della pretesa tributaria. L’esercizio del potere di autotutela non costituisce un mezzo di tutela del contribuente e nel giudizio instaurato contro il rifiuto di esercizio dell’autotutela può esercitarsi un sindacato soltanto sulla legittimità del rifiuto, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale alla rimozione dell’atto che giustifichino l’esercizio di tale potere e non sulla fondatezza della pretesa tributaria.