L’accertamento con adesione di cui all’art.1 del d.lgs. del 19 giugno 1997, n°218, consente al contribuente di definire la controversia fiscale nella fase pre-contenziosa, in contraddittorio con l’Ufficio. Tale istituto si concretizza in un accordo transattivo e novativo, allo stesso tempo, stipulato con l’Agenzia delle Entrate, prima che venga instaurato il contenzioso. Detto strumento deflattivo risulta conveniente, laddove l’atto presenti elementi di valutazione suscettibili di contraddittorio, atteso che, praticamente, si consente un negoziato sulla pretesa erariale, col beneficio di conseguire la riduzione delle sanzioni al terzo del minimo.

Chi può accedere all’ accertamento con adesione?

Possono accedere all’Istituto in parola tutti i contribuenti; ivi compresi i sostituti d’imposta e, ad eccezione delle vertenze relative alle sole sanzioni e quelle derivanti dal controllo formale; può essere definita ogni tipologia di reddito e di controversia, ivi comprese quelle soggette a reclamo/mediazione. In tal caso, successivamente al tentativo di adesione, in luogo del ricorso, il contribuente è tenuto a presentare reclamo ed a tentare una mediazione.

Come ha inizio la procedura di accertamento con adesione?

La procedura di accertamento con adesione può scaturire sia da una proposta dell’Ufficio, sia da una richiesta presentata dal contribuente. Si fonda su una serie di incontri con l’Ufficio ove, di volta in volta, verrà stilato un verbale in cui indicare le motivazioni addotte nella documentazione prodotta dal contribuente, nonché le richieste dell’Ufficio (qualora ve ne fossero). La presentazione dell’istanza di adesione comporta la sospensione di 90 giorni del dell’ordinario termine di 60 giorni previsto ex art.21 del d.lgs. n°546/1992 per presentare il ricorso; il termine di impugnazione sarà quindi pari a 150 giorni, calcolati dalla notifica dell’avviso di accertamento. In caso di adesione è redatto in duplice esemplare l’atto di adesione.

Il versamento delle somme dovute

È ammissibile la dilazione delle somme dovute in un massimo di 16 o 8 rate trimestrali di pari importo, a seconda se le somme dovute superino o meno i 50.000 €. L’adesione o concordato fiscale si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di adesione. È preclusa all’Amministrazione, la possibilità di integrare o modificare il reddito concordato con il contribuente. In caso di versamento in unica soluzione, l’omesso, tardivo o carente pagamento delle somme, comporta il mancato perfezionamento dell’adesione. Invece il mancato versamento delle rate successive alla prima, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Si rammenta che, decorso il termine di sospensione dei 90 giorni senza che si sia perfezionata la definizione, in assenza di tempestiva impugnazione, l’atto impositivo diviene definitivo.

Quando può dirsi perfezionata l’adesione?

La definizione si perfeziona con il versamento dell’intero importo, ovvero, in caso di dilazione, con il versamento della prima rata. Ne consegue che il procedimento di accertamento con adesione non può considerarsi concluso per effetto della sottoscrizione dell’atto di adesione stesso; solo a seguito del versamento dell’intero importo, ovvero, del momento del versamento della prima rata. In breve, non è sufficiente la stipula dell’atto di adesione, ma sarà necessario il versamento delle somme dovute in adesione, entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla firma dell’accordo di adesione. Soltanto all’atto del perfezionamento della definizione, mediante versamento, l’avviso perde efficacia. Per contro, il mancato versamento delle somme dovute, annichilisce l’atto di adesione, determinando la sopravvivenza o reviviscenza dell’originario avviso di accertamento.

E a livello processuale?

A livello processuale, l’atto di adesione non perfezionato pur essendo qualificabile come un documento non vincolante, liberamente valutabile dal giudice, verrà utilizzato dal contribuente per far rilevare che l’amministrazione finanziaria si era già mostrata incline ad accogliere parzialmente le proprie argomentazioni, connotate da probabile correttezza e veridicità.

Qual è l’accertamento con adesione?

Possono essere definiti in adesione gli accertamenti di qualsiasi tipo relativi a tutte le categorie reddituali; sono compresi gli accertamenti di maggior valore, nonché gli avvisi di liquidazione di imposte d’atto o gli avvisi di classamento. Non possono invece formare oggetto di adesione gli esiti derivanti dall’azione automatica delle dichiarazioni, in quanto non sono accertamenti in senso tecnico. Pertanto l’Istituto in parola non risulta applicabile ai controlli automatizzati ex art.36 bis del DPR n°600/1973. Sebbene non specificamente previsto dalla norma, la definizione in adesione, non è applicabile, neppure con riguardo agli esiti dei controlli formali virgola ex art.36 ter del DPR n°600/1973. È esclusa l’applicabilità dello strumento ad atti che irrogano esclusivamente sanzioni e, ovviamente, per le cartelle di pagamento.

La definizione dell’accertamento, non esclude l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice?

Sebbene il perfezionamento dell’atto di adesione comporti, in via generale, la definizione dei rapporti di imposta che hanno formato oggetto del procedimento, tuttavia alcune ipotesi circoscritte, la definizione dell’accertamento, non esclude l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice. Il potere impositivo può essere rinnovato, nei termini previsti per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, nelle seguenti circostanze:

  1. l’ufficio venga a conoscenza dei nuovi elementi che consentano di accertare un maggior reddito superiore al 50% del reddito definito e comunque non inferiore ad euro 77.468,45 tali condizioni devono sussistere congiuntamente, mentre il limite del 50% deve essere commisurato al reddito definito e non al maggior reddito definito;
  2. la definizione riguarda accertamenti parziali;
  3. la definizione riguarda i redditi derivanti da partecipazioni in società o associazioni di cui all’art.5 del Tuir o in aziende coniugali non gestite in forma societaria;
  4. l’azione accertatrice venga esercitata nei confronti delle associazioni, società o dell’azienda coniugale di cui al punto precedente, alle quali partecipa il contribuente che ha effettuato l’adesione.

L’accertamento con adesione può riguardare tutte le tipologie di reddito?

L’accertamento con adesione può riguardare tutte le tipologie di reddito. E’ esteso a qualsiasi fattispecie accertativa; sono compresi i tributi locali e le principali imposte indirette, ossia imposta di successione, donazione, di registro, ipotecarie e catastali. Ne sono però escluse le vertenze relative alle sanzioni. Laddove la definizione delle imposte sui redditi esplichi effetto anche ai fini IVA, l’imposta è liquidata applicando al maggior imponibile l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e di quella considerata detraibile forfettariamente in relazione ai singoli regimi speciali adottati, e il volume d’affari incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e di quelle per le quali non sussiste l’obbligo di dichiarazione.

La metodologia di determinazione dell’IVA non trova applicazione in caso di contestazione analitica effettuata dall’Ufficio, che permettano l’individuazione puntuale delle operazioni non dichiarate ai fini IVA.

L’accertamento: il procedimento di adesione

Il procedimento di adesione prende avvio su iniziativa dell’Ufficio Finanziario, o su iniziativa del contribuente (sono ammesse alla procedura di adesione qualunque tipologia di contribuenti, sia esso persona fisica, società di persone o gli altri soggetti di cui all’art.5 del Tuir, le società di capitali e gli enti di cui all’art.73 del Tuir, sostituti d’imposta ex art.2 c.7, d.lgs. n°218/1997) a seguito di un’attività di accesso, ispezione o verifica, oppure a seguito del ricevimento di un avviso di accertamento. L’Ufficio attiva il procedimento di adesione inviando al contribuente un invito a comparire, nel quale devono essere indicati i seguenti elementi:

  1. periodi d’imposta suscettibile di accertamento;
  2. il giorno ed il luogo in cui il contribuente deve comparire per definire l’accertamento con adesione;
  3. le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e gli interessi dovuti;
  4. i motivi sui quali si fonda la determinazione delle maggiori somme dovute.

Nonostante non siano previste sanzioni nel caso in cui non venga dato seguito all’invito dell’Ufficio, la mancata risposta e, più in generale, il mancato perfezionamento dell’adesione costituiscono cause ostative alla presentazione dell’istanza di adesione da parte del contribuente successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento.

Quali sono i possibili esiti della procedura di accertamento con adesione?

Nel corso della procedura di adesione, il contraddittorio può concludersi con uno dei seguenti provvedimenti:

  1. archiviazione della pretesa;
  2. un atto di adesione, qualora il contribuente intenda definire la propria posizione;
  3. un’emissione o una conferma dell’atto di accertamento; ove il contribuente non si sia presentato in contraddittorio, oppure non abbia, in tal sede, definito l’accertamento con adesione.

Fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di mettere un avviso di accertamento, debba notificare l’invito a comparire, per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento.

l’obbligo di invito al contraddittorio

Il mancato avvio del contraddittorio mediante la notifica dell’invito comporta l’invalidità del successivo accertamento soltanto se, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato (è evidente il capovolgimento della prova in capo al contribuente). Dall’obbligo di invito al contraddittorio, sono esclusi gli avvisi di accertamento parziale e gli avvisi di rettifica parziale.

L’accertamento: l’obbligo di motivazione in caso di mancata adesione

L’obbligo di motivazione in caso di mancata adesione, a mente del quale l’avviso di accertamento dovrà essere specificatamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel corso del contraddittorio. La descritta procedura non è obbligatoria in tutti i casi di particolare urgenza, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione. L’ufficio può notificare direttamente l’avviso di accertamento non preceduto dall’invito nei casi di parziale urgenza o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione. Qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza dell’Amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, il termine di decadenza dell’atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 giorni, in deroga al termine ordinario. Il c.3 bis, pertanto, introduce una ingiustificata estensione dei termini di decadenza del potere di accertamento degli uffici di quattro mesi.

La procedura di accertamento con adesione attivata dal contribuente

La procedura di adesione può essere attivata dal contribuente in caso di accessi, ispezioni o verifiche nell’ipotesi di notifica di avviso di accertamento, non preceduto dall’invito a comparire. In caso di notifica dell’avviso non preceduto dall’invito, ai fini reddituali ed IVA consente al contribuente di proporre autonomamente istanza di accertamento con adesione in carta libera, chiedendo l’instaurazione del contraddittorio in ordine alle violazioni contestate con l’atto notificato. Come sopra detto, la notifica di un preventivo invito, osta alla predisposizione di un’istanza di adesione deve, però, trattasi dello specifico invito indicato; sicché la domanda può essere presentata qualora, in precedenza, il contribuente sia stato destinatario di una richiesta di chiarimenti. Va da sé che il contribuente deve proporre l’istanza entro il sessantesimo giorno della notifica dell’atto, pena la sua definitività.

Come deve essere presentata?

L’istanza deve essere presentata all’Ufficio che ha emesso l’avviso, mediante consegna diretta o a mezzo posta, tramite raccomandata. Deve contenere, oltre ai propri dati identificativi e agli estremi dell’atto in relazione al quale l’istanza stessa è presentata, anche il recapito telefonico del contribuente, oltre che la casella di posta elettronica. Nessuna norma precisa quale contenuto obbligatorio debba recare l’istanza di adesione; per tali ragioni il contribuente potrà predisporre una stanza in bianco priva di doglianze, di richieste, di elementi su cui valutare la riduzione sulla pretesa impositiva. Addirittura il fatto di non palesare i termini per la negoziazione della pretesa (ad esempio un’istanza generica e vaga), può derivare da una precisa strategia del difensore, di non pregiudicare un’eventuale contenzioso nel caso di mancato esito della procedura di accertamento con adesione.

Che effetto ha richiedere un riscontro parziale?

Nel predisporre l’istanza, lo scrivente sconsiglia di richiedere all’amministrazione un riscontro non parziale, ma totale sull’atto, atteso che una richiesta di sorta, potrebbe essere surrettiziamente intesa dall’Ufficio con una richiesta di attivare l’autotutela che non prevede il conferimento del beneficio della sospensione dei termini di 90 giorni per ricorrere. In ordine il momento di presentazione dell’ istanza di adesione, la Suprema Corte ha ribadito che esso coincide sempre con la data di spedizione da parte del contribuente. Nel caso in cui il contribuente abbia proposto istanza di adesione, entro 15 giorni dalla ricezione della stessa, l’Ufficio, formula al contribuente l’invito a comparire, tramite avviso telematico, cartaceo o, addirittura a mezzo telefono.

Il contribuente può ancora usufruire dell’acquiescenza?

Va da sé rammentare che laddove il contribuente abbia presentato domanda di adesione, non potrà più, in caso di esito negativo del contraddittorio, fruire dell’acquiescenza. Per prassi erariale, in quest’ultimo caso permane la facoltà di definizione agevolata delle sanzioni. A fronte dell’istanza proposta dal contribuente, non esiste alcun obbligo in capo all’Amministrazione Finanziaria di invitare il contribuente, tant’è che l’omissione di detto adempimento, non comporta la nullità dell’avviso di accertamento.

Quando il contribuente propone istanza di accertamento con adesione

Nel caso in cui il contribuente abbia proposto istanza di accertamento con adesione, il termine per l’impugnazione (60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo) rimane automaticamente sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente. Complessivamente, quindi, per esperire il tentativo di adesione, si avrà a disposizione 150 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento: 60 giorni relativi al termine per l’impugnazione, a cui vanno aggiunti i 90 di sospensione, a seguito di presentazione dell’istanza del contribuente.

I termini della sospensione

I termini di sospensione previsti per la procedura dell’accertamento con adesione, sono cumulabili con la sospensione feriale dal 1° di agosto al 31. La sospensione del termine in parola non è interrotta, né dalla mancata partecipazione del contribuente all’invito finalizzata al tentativo di adesione, né, dalla formalizzazione di un accordo prima della scadenza dei 90 giorni, né, tantomeno, dalla redazione del verbale di constatazione del mancato accordo tra contribuente e Amministrazione Finanziaria. La sospensione non spiega i suoi effetti, ove il contribuente abbia formalmente rinunciato all’adesione.

Rinunciare formalmente all’adesione

Attraverso la proposizione del ricorso avverso l’atto di accertamento, oppure a mezzo formale ed irrevocabile rinuncia all’istanza di definizione con adesione. Per tali ragioni, sarà opportuno che, qualora il contraddittorio abbia dato esito negativo, il contribuente eviti di rinunciare formalmente all’adesione ma, con una diversa formula di stile, prenda semplicemente atto dell’impossibilità di una soluzione stragiudiziale della controversia.

In quali casi si applica la sospensione in termini?

Il deposito dell’istanza di adesione, non produce alcun effetto sospensivo laddove la fattispecie impositiva non possa essere oggetto di adesione; come ad esempio per gli atti irroganti sole sanzioni, ovvero nell’ipotesi di accertamenti già preceduti dall’invito a comparire. Per completezza di narrazione, si sottolinea che la sospensione dei termini opera solo con riguardo alle istanze di accertamento con adesione formulata a seguito di notifica dell’avviso di accertamento, e non anche con riguardo all’istanza presentata al termine delle operazioni di accesso, ispezioni o verifiche. Quindi, laddove il contribuente abbia presentato una prima istanza, in data antecedente la notifica dell’avviso di accertamento ed immediatamente dopo la conclusione della verifica, da tale richiesta, non può derivare alcuna sospensione dei termini.

La formulazione di una proposta di accertamento con adesione

Al termine delle operazioni di accesso, ispezioni o verifiche, eseguite dalla Guardia di Finanza o dagli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria è data facoltà del contribuente di inoltrare istanza in carta libera all’Ufficio competente, chiedendo la formulazione di una proposta di accertamento. La formulazione di una tale proposta, non determina né la rinuncia a far valere la pretesa tributaria, né il disconoscimento della consistenza probatoria conseguente alla verifica condotta o all’accertamento in seguito emesso. In quest’ultima ipotesi, non è previsto alcun termine per la formulazione dell’invito a comparire, il quale deve, comunque, contenere i necessari elementi di dettaglio, anche qualora dall’accertamento non scaturisca la determinazione di maggiori imposte dovute.

Un esempio:

quella di imposte dovute, come nel caso dell’accertamento d’ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, o quella di minori crediti d’imposta come nel caso di rettifica della dichiarazione IVA a credito che non comporti l’evidenziazione di un debito d’imposta. La presentazione dell’istanza non è subordinata ad alcun limite temporale e non è assolutamente vincolante per gli Uffici Finanziari.

In buona sostanza, attraverso la richiesta avanzata dal contribuente, l’istituzionale attività di accertamento degli Uffici Finanziari, consentendo di pervenire, in contraddittorio, alla formulazione di una proposta di accertamento preventivamente accettata e condivisa dal contribuente che, quindi, acconsente a definire con il pagamento la pretesa impositiva, evitando il ricorso al giudice tributario. In alternativa gli Uffici, ritenendo sufficientemente fondate e sostenibili le risultanze del PVC, potranno ignorare la richiesta del contribuente e procedere autonomamente alla notifica dell’atto di accertamento vero e proprio, verso il quale, il contribuente potrebbe nuovamente avanzare istanza di adesione, attesa la mancata consumazione del contraddittorio.

Laddove il contribuente abbia presentato una prima istanza in data antecedente alla notifica dell’avviso di accertamento ed immediatamente dopo la notifica del processo verbale di costatazione, egli non subirà alcuna preclusione in ordine ad una successiva istanza.

L’effetto sospensivo dei termini

Ciò detto, soltanto con quest’ultima seconda istanza, proposta a seguito di notifica dell’avviso di accertamento, inizierà a decorrere l’effetto sospensivo dei termini. All’opposto, la sospensione dei termini sarebbe preclusa qualora la procedura di adesione sia attivata su iniziativa e ad uso esclusivo dell’impulso dell’Ufficio. In breve, a fine di non perdere il blocco dei termini di impugnazione dell’avviso per 90 giorni, andrà verificato se nella specie, sia o meno intervenuto da parte dell’Ufficio l’invito ai sensi dell’art. 5, c.1 d.lgs. n°218/1997, al fine della instaurazione del contraddittorio preventivo. In quest’ultimo caso, allorché notificato l’atto impositivo, sarà preclusa al contribuente la riproposizione di un’istanza finalizzata alla adesione e, laddove proposta, essa non comporterà alcuna sospensione dei termini d’impugnazione.

Il processo Verbale di Contraddittorio

La definizione di accertamento può avvenire in sede di contraddittorio tra il contribuente. Per ogni incontro è stilato un verbale sintetico, il cosiddetto Processo Verbale di Contraddittorio. Laddove la procedura di adesione dovesse avere esito positivo, andrà stilato un’atto conclusivo, denominato Atto di Adesione. Tale procedura è utilizzabile, sia nei casi di accertamento d’ufficio, sia in quelli su impulso di parte.

L’atto di adesione

L’atto di adesione necessita della forma scritta e va redatto in duplice copia. Il verbale di contraddittorio sottoscritto dalle parti nel quale manchi, ad esempio, la parte di determinazione delle imposte, delle sanzioni, dell’eventuale rateazione, non può essere equiparato all’atto di accertamento con adesione. Da ciò deriva la naturale reviviscenza dell’avviso di accertamento, originariamente emanato che, se non impugnato negli ordinari termini di 60 giorni, diviene definitivo. L’accertamento definito con adesione non è integrabile o modificabile da parte dell’Ufficio, tranne che nelle ipotesi tassativamente previste dall’art.2 c.4, del d.lgs. n°218/1997. L’accertamento definito in adesione non può più essere messo in discussione tramite istanza di rimborso.

Il versamento delle somme

Sebbene la sottoscrizione dell’atto di adesione sia un requisito essenziale, la procedura di adesione, si perfeziona solo con il versamento delle somme, ovvero della prima rata. Gli importi potranno essere pagati in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, elevate a 16 se gli stessi saranno superiori, nel complesso, alla soglia di 50.000 €.

le scadenze

In ordine alle scadenze in cui effettuare i pagamenti, del versamento delle somme dovute, deve essere eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di adesione, mentre, per ciò che attiene alle rate successive alla prima esse devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Entro 10 giorni dal versamento dell’intero importo o della prima rata, il contribuente dovrà far pervenire all’Ufficio la quietanza o l’attestazione dell’avvenuto pagamento.

Le modalità di pagamento

Per ciò che attiene al pagamento di quanto dovuto a seguito di accertamento con adesione ovvero acquiescenza, esso deve essere effettuato attraverso versamento unitario, con possibilità di compensazione dei crediti, mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata. Pertanto, mentre per il versamento delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell’IRAP, dell’IVA, degli interessi e delle relative sanzioni e dei contributi, si fa ricorso al mod. F24, utilizzando gli appositi codici tributo, per le imposte dirette diverse dall’IVA, il pagamento è effettuato mediante il modello F23. In ultimo, si evidenzia che il pagamento in adesione ha effetto in merito ai contributi previdenziali.

Il mancato pagamento

Il mancato pagamento di una delle rate diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza del beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui imposti dovuti a titolo d’imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’art.13 d.lgs. N°471/1997 (30%) aumentata della metà (15%), quindi pari al 45%, applicata sul residuo importo dovuto a titolo d’imposta.

Il lieve inadempimento

Tuttavia, qualora il contribuente inadempiente dovesse attivarsi attraverso il ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva, ovvero, in caso di ultimo rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza, non si procederà ad iscrivere a ruolo quanto dovuto. Laddove il contribuente incorra in un’insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 €, ovvero nel tardivo versamento della prima rata, non superiore ai 7 giorni, trattandosi di lieve inadempimento, è esclusa la decadenza della misura deflattiva.

L’istanza di definizione

L’intervenuta definizione comporta la riduzione ad 1/3 del minimo edittale delle sanzioni. Possono formare oggetto di definizioni solo le violazioni sostanziali, intendendosi per tali quelle relative al contenuto della dichiarazione o collegate al tributo, come quelle sugli obblighi contabili e sulle fatturazioni/registrazioni. Di contro, dalla riduzione sanzionatoria sono escluse le violazioni formali, ossia quelle violazioni nelle quali non è né associato il recupero di base imponibile né, tantomeno, determinano l’applicazione di sanzioni commisurate ad una maggiore imposta accertata. Non rientrano nell’adesione le sanzioni concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall’ufficio. L’accertamento con adesione inibisce sia l’irrogazione delle sanzioni accessorie, sia gli effetti della cosiddetta recidiva, cioè della possibilità di aumentare la sanzione fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in un’altra violazione della stessa indole.

Il contribuente può beneficiare di qualche riduzione?

La presentazione dell’istanza di definizione preclude al contribuente, la possibilità di beneficiare della riduzione ad 1/3 delle sanzioni previste dall’art.15 del d.lgs. n°218/1997 in caso di mancata impugnazione dell’atto.

La somma indicata nell’atto di adesione intercorso tra il contribuente ed Amministrazione Finanziaria, non assume alcuna efficacia vincolante per il giudice penale. In base alla sentenza della Cassazione, n°51038/2018, secondo la quale resta del tutto autonomo nella sua determinazione ai fini dell’accertamento del reato.

La sospensione in termini di impugnazione

In tema di accertamento con adesione, la presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente, ai sensi dell’art.6 del d.lgs. n°218/1997, non comporta l’inefficacia dell’avviso di accertamento, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, in forza dei quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l’accertamento diventa comunque definitivo, in assenza di impugnazione, anche se sia mancata la convocazione del contribuente, che costituisce per l’Ufficio non un obbligo, ma una facoltà, da esercitare in base ad una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell’accertamento e dell’opportunità di evitare la contestazione giudiziaria.