Con il termine acquiescenza si intende l’accettazione spontanea e volontaria da parte di chi potrebbe impugnare l’atto, delle conseguenze dell’atto stesso e quindi, della situazione da esso determinata. In ambito tributario l’acquiescenza è disciplinata dall’art.15 del d.lgs. n°218/1997, a mente del quale le sanzioni risultanti dall’avviso di accertamento o di liquidazione sono ridotte ad 1/3, qualora il contribuente rinunci ad impugnare l’atto o a presentare l’istanza di accertamento con adesione e, contestualmente, versi le somme complessivamente dovute per le imposte, sanzioni, interessi e contributi entro il termine per la presentazione del ricorso.

A chi è destinato?

L’istituto in parola è destinato a coloro i quali riconoscano le ragioni dell’Amministrazione Finanziaria, ottenendo così uno sgravio sulle sanzioni, mentre gli importi a titolo di imposte ed interessi risultano dovuti per l’intero. La sanzione da pagare non potrà essere inferiore ad 1/3 della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi, relative a ciascun tributo.

Il pagamento

Il contribuente può effettuare il pagamento in un’unica soluzione o, in alternativa, rateizzare le somme dovute fino ad un massimo di 8 rate trimestrali, oppure 16 rate per somme superiori ai 50.000 €, ciascuna da versare entro l’ultimo giorno del trimestre e senza la prestazione di alcuna garanzia. In entrambi i casi, il versamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all’ufficio in intestazione, entro 10 giorni dal versamento, congiuntamente al numero di rate prescelto.

l’acquiescenza parziale

Ricorre in tutte le ipotesi in cui il contribuente decida di corrispondere solo una parte delle pretese fiscali. L’acquiescenza può perfezionarsi anche in relazione a singoli addebiti dotati di rilevanza autonoma, ancorché contestati con un unico avviso di accertamento. L’Amministrazione Finanziaria può procedere a contestare più violazioni autonome mediante l’emissione di un unico atto impositivo, ovvero più atti impositivi contenenti i singoli rilievi. In materia tributaria l’istituto dell’acquiescenza può operare anche in relazione a singoli addebiti dotati di rilevanza autonoma, pur se ricompresi in un accertamento unitario.

L’iter operativo

L’iter operativo per far ricorso allo strumento deflattivo in parola può essere sintetizzato in 3 differenti punti:

  1. ricezione dell’atto impositivo;
  2. accettazione dell’atto;
  3. versamento delle somme complessivamente dovute entro il termine di proposizione del ricorso.

Il primo elemento costitutivo dell’istituto, consiste con la notifica dell’atto impositivo e la contestuale verifica della fondatezza e della corretta quantificazione della pretesa tributaria. Sono definibili tramite acquiescenza tutti gli avvisi di accertamento emessi per imposte sui redditi, IRAP e IVA. Ne sono esclusi gli atti di contestazione delle sole sanzioni, per i quali non trova applicazione l’istituto in parola.

Istituto della definizione agevolata delle sanzioni

Per gli atti di contestazione di erogazione delle sanzioni, il contribuente può far ricorso all’Istituto della definizione agevolata delle sanzioni. Nella definizione agevolata il contribuente definisce le sole sanzioni e beneficia della riduzione di quest’ultime ad 1/3, riservandosi il diritto di proporre il ricorso, limitatamente all’imposta. Per ciò che attiene al solo atto di contestazione della sanzione, in alternativa al ricorso ed alla definizione agevolata, il contribuente può proporre deduzioni difensive. In tal caso l’Ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, se del caso, irroga le sanzioni con atto motivato a pena di nullità, anche in ordine alle deduzioni medesime. La possibilità di definizione agevolata, è esclusa per le sanzioni relative agli omessi versamenti.

Cosa può fare il contribuente?

Affinché sia possibile prestare acquiescenza alla pretesa erariale, il contribuente deve rinunciare a impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione e rinunciare a presentare istanza di accertamento con adesione.

Il primo presupposto per fruire dell’acquiescenza è la rinuncia al ricorso/reclamo. La rinuncia non presuppone un atto espresso, in quanto si concretizza con il versamento delle somme dovute.

L’acquiescenza, infatti, emerge non solo dal fatto formale derivante dall’indicazione dell’apposito codice tributo nel modello di pagamento, ma dal comportamento concludente del contribuente. Il versamento della totalità delle somme o della prima rata va eseguito entro il termine per il ricorso.

Il secondo presupposto dell’acquiescenza consiste nella rinuncia alla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione. La preclusione all’acquiescenza, non opera in caso d’istanza presentata durante le verifiche fiscali.

La terza fase della procedura di acquiescenza consiste nel versamento delle somme dovute. Conseguentemente, il contribuente deve procedere, entro il termine di proposizione del ricorso, al versamento delle somme complessivamente dovute, comprese le sanzioni ridotte ovvero, qualora opti per il pagamento rateale, al versamento della prima rata. Sarà poi cura del contribuente, far pervenire all’Ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento dell’intero importo delle somme dovute, o di quello della prima rata. Tale invio deve avvenire entro 10 giorni dal versamento dell’importo complessivo dovuto, ovvero della prima rata.

Il versamento rateale

Il versamento rateale delle somme dovute potrà avvenire in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo. Laddove le somme dovute siano superiori a 50.000 €, è ammesso il pagamento in un numero massimo di 16 rate trimestrali.

Per ciò che attiene alla scadenza delle rate, ad eccezione della prima che andrà versata entro il termine di proposizione del ricorso, le residue andranno versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre e su tali importi saranno dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Il mancato pagamento della prima rata o della totalità delle somme dovute

l mancato pagamento della prima rata o della totalità delle somme dovute, non comporta alcuna conseguenza sanzionatoria. In entrambe le circostanze è inibito il perfezionamento della definizione. È evidente che in assenza di ricorso, l’accertamento diverrà definitivo. Invero, laddove il contribuente dovesse incorrere in errore, la definizione sarà comunque perfezionata, purché la differenza tra quanto dovuto e quanto pagato sia di lieve entità e, ovviamente, a condizione che il contribuente integri gli importi dovuti.

La decadenza del beneficio e la sanzione

Ad ogni modo, il mancato versamento di una delle rate successive alla prima entro il termine di scadenza della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo d’imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’art.13, d.lgs. n°471/1997, aumentata della metà (60% e non 30%) ed applicata sul residuo importo dovuto a titolo d’imposta. Invero, è esclusa la decadenza dall’acquiescenza da dove il contribuente incorra in un’insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, non superiore ad euro 10.000, ovvero al tardivo versamento della prima rata, non superiore a 7 giorni.

Le modalità di versamento

Riguardo alle modalità di versamento, l’art.15 bis del d.lgs. n°218/1997 prevede che lo stesso avvenga mediante versamento unitario con delega irrevocabile ad una banca convenzionata, fatte salve le ipotesi in cui siano previste altre modalità di pagamento in ragione della tipologia di tributo (versamenti relativi all’imposta di registro, effettuati mediante delega di pagamento F23). Per contro, l’IRPEF e le relative addizionali, l’IRES, l’IRAP, l’IVA, ecc., andranno pagate con modello F24. Per contro, per ciò che attiene alle imposte indirette diverse dall’IVA, ossia imposta di registro, imposta successioni e donazioni, comprese le relative sanzioni, il versamento andrà effettuato utilizzando il modello di pagamento F23. Si evidenzia che laddove il contribuente dovesse prestare acquiescenza a diversi atti impositivi, dovrà compilare tanti modelli di pagamento, quanti sono gli atti definiti in acquiescenza.

L’acquiescenza ha effetto sui contributi previdenziali e assistenziali?

L’acquiescenza ha effetto sui contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Trattasi pertanto dei contributi determinati nel quadro RR della dichiarazione dei redditi dovuti ad una delle gestioni INPS. Ne consegue che ai fini del perfezionamento dell’istituto, assume rilevanza anche il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Sui contributi dovuti, non si applicano sanzioni e interessi.

L’effetto dell’acquiescenza

Il principale effetto dell’acquiescenza, consiste nella riduzione delle sanzioni relative alle violazioni sostanziali connesse al tributo, ad 1/3 dell’irrogato. Si evidenzia che la riduzione sanzionatoria, a differenza di quanto avviene in merito agli altri istituti deflativi del contenzioso, non opera sul minimo edittale bensì sulla sanzione irrogata: ciò, non rappresenta certamente un incentivo alla fruibilità dell’istituto. La riduzione al terzo non opera sulla somma di tutte le sanzioni, ma sulla sanzione prevista per la violazione più grave, con gli aumenti di legge. Ciò significa che se il contribuente fruisce dell’acquiescenza, vengono meno i pregiudizievoli effetti della recidiva.

Comporta la rinuncia ad impugnare il provvedimento impositivo?

La presentazione dell’istanza di accertamento con adesione non consente al contribuente di poter beneficiare della definizione agevolata delle sanzioni di cui all’art.15 del d.lgs. n°218/1997. In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il contribuente che, nei termini per impugnare l’atto impositivo, esegua spontaneamente il pagamento delle imposte della relativa sanzione in misura ridotta, aderendo alla relativa misura agevolativa, assume un comportamento concludente comportante rinuncia ad impugnare il provvedimento impositivo.