La conciliazione giudiziale consente al contribuente, all’Ente impositore o all’Agente della Riscossione di definire, totalmente o parzialmente, ogni controversia. Conseguenza dell’intercorsa conciliazione è la sostituzione dell’obbligazione originaria con una certa e concordata, in ragione del c.d. effetto novativo dell’accordo di conciliazione fuori udienza o del processo verbale di conciliazione in udienza. Tale misura deflattiva può essere esperita tanto in I° grado, quanto in II°: è però escluso il giudizio di legittimità innanzi alla Suprema Corte di Cassazione. La conciliazione è stipulata con la redazione di un accordo, ovvero con un processo verbale. La conciliazione della lite si perfeziona con il versamento delle intere somme dovute o, in caso di versamento rateale, della prima rata, da effettuarsi entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, per la conciliazione fuori udienza, o di redazione del processo verbale, per la conciliazione in udienza.

La dilazione dei versamenti

Pertanto, è ammessa la dilazione in:

  • 8 rate trimestrali se l’importo da rateizzare è inferiore ad € 50.000 ;
  • 16 rate trimestrali se l’importo da rateizzare è superiore a 50.000 €.

La conciliazione giudiziale della lite comporta la riduzione delle sanzioni al 40% del minimo previsto dalla legge, qualora l’accordo intervenga nel primo grado di giudizio. Tale riduzione è elevata al 50%, laddove la conciliazione dovesse avvenire in appello innanzi la Commissione Tributaria Regionale.

Cosa rientra nella conciliazione giudiziale?

È conciliabile ogni lite rientrante nella giurisdizione tributaria, alla quale appartengono tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati. A titolo esemplificativo, rientrano nella conciliazione giudiziale non solo le imposte sui redditi, l’IVA e l’IRAP, ma anche i tributi locali (IMU e TASI), i contributi consortili, la tassa di concessione governativa, le liti su risorse proprie dell’UE. Risulta legittimo porre in essere un accordo conciliativo, al solo fine di beneficiare della riduzione delle sanzioni, in cui il contribuente accetterà l’intero importo della maggiore imposta accertata (conciliazione al 100% del tributo), ma con la riduzione sanzionatoria per il grado. Sono altresì conciliabili le liti di valore inferiore ad € 50.000, per cui il contribuente ha presentato reclamo/mediazione, nonché tutte le liti afferenti ad atti esattoriali (fermo di beni mobili, iscrizione di ipoteca, intimazione di pagamento).

Le liti afferenti ad atti esattoriali

Per ciò che attiene a quest’ultima ipotesi, seppur ammissibile lo strumento in parola, esso sarà di difficile realizzo. Infatti, a fronte di una pretesa cristallizzata, sarà pressoché impossibile che l’esattoria sia disposta a negoziare il merito della pretesa tramite la conciliazione. La conciliazione giudiziale fuori udienza si realizza con il deposito in giudizio, ad opera di ciascuna delle parti, di un’istanza congiunta, cioè di una proposta di conciliazione, alla quale l’altra parte abbia preventivamente aderito.

La conciliazione giudiziale anteriore o posteriore alla fissazione dell’udienza

Può avvenire anteriormente o successivamente alla fissazione dell’udienza di trattazione:

  1. conciliazione anteriore alla fissazione dell’udienza: le parti, con istanza congiunta, depositano l’accordo di conciliazione concluso; segue vaglio giudiziale sulla legittimità dell’accordo, da parte del Presidente di Sezione; infine è emesso decreto del Presidente che dichiara la cessata materia del contendere, oppure dichiara la cessazione parziale della materia del contendere;
  2. conciliazione posteriore alla fissazione dell’udienza: la Commissione procede al giudizio di ammissibilità dell’accordo e pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere, oppure con ordinanza di cessazione parziale.

Definito l’accordo conciliativo, esso andrà depositato in udienza non oltre l’ultima udienza di trattazione, in camera di consiglio.

Cosa deve essere presente nell’accordo conciliativo?

Il Presidente della Sezione (o la Commissione, ove già fissata l’udienza di trattazione) deve effettuare un mero controllo formale sull’accordo conciliativo. L’istanza deve contenere i seguenti elementi:

  1. indicazione della commissione tributaria adita;
  2. i dati identificativi della causa;
  3. la manifestazione della volontà di conciliare;
  4. la liquidazione delle somme dovute in base alla conciliazione;
  5. la motivazione delle ragioni per conciliare;
  6. l’accettazione incondizionata del ricorrente di tutti gli elementi della proposta;
  7. la data, la sottoscrizione del titolare dell’Ufficio e la sottoscrizione del contribuente , nei casi in cui vi sia obbligo d’assistenza tecnica, anche del difensore.

Nel caso in cui una delle parti non abbia accettato la conciliazione senza giustificato motivo, sarà assoggettato al pagamento delle spese processuali nell’ipotesi in cui le pretese che gli siano riconosciute nel corso del giudizio, siano inferiori rispetto a quelle che gli sarebbero state riconosciute in sede conciliative. Anche le spese potrebbero essere conciliate.

La conciliazione giudiziale in udienza

La conciliazione in udienza può essere utilizzata sia in I°, sia in II° grado. Ciascuna delle parti può presentare un’istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia, entro 10 giorni liberi prima della data di trattazione. L’istanza per la conciliazione, non può prescindere dalla presentazione della richiesta di pubblica udienza. Durante il dibattimento, valutate le condizioni di ammissibilità, la Commissione invita le parti alla conciliazione, eventualmente rinviando la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo. Laddove le parti riescano a raggiungere l’accordo conciliativo, all’udienza fissata, sarà redatto processo verbale. La Commissione può disporre il rinvio della causa ad una successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo conciliativo, senza prevedere più l’assegnazione di un termine.

Le misure cautelari

Al fine di tutelare il credito erariale, l’Amministrazione Finanziaria o la Guardia di Finanza o altro Ente titolare di potestà impositiva, possono disporre di alcune misure cautelari, quali l’iscrizione d’ipoteca sui beni immobili del debitore o dei soggetti obbligati in solido ed il sequestro conservativo di beni mobili degli stessi soggetti. Sono ipotecabili tutti i beni indicati nell’art.2810 c.c. quali i beni e diritti immobiliari, beni mobili registrati quali navi, aeromobili, autoveicoli, nonché rendite dello Stato, del debitore e del terzo. Il sequestro conservativo quale garanzia delle obbligazioni tributarie invece, impone un vincolo d’indisponibilità materiale e giuridica del bene sequestrato, al fine di garantire il credito erariale da eventuali atti cessione del bene stesso o da eventuali condotte che possano determinare la dispersione di beni.

Quali limiti ci sono?

Non sussistono limiti in ordine ai beni sequestrati, poiché possono essere assoggettati beni immobili, beni mobili registrati e non, quote societarie, aziende, crediti, depositi bancari, titoli ed obbligazioni. Qualora sia possibile adottare entrambe le misure occorre privilegiare il sequestro rispetto all’ipoteca, in quanto la procedura per la sua disposizione è meno onerosa rispetto a quella contemplata per l’ipoteca.

Quando vengono meno le misure cautelari

La sopravvenuta conciliazione giudiziale determina il venir meno della misura cautelare già adottata, in forza del precedente titolo impositivo. La sostituzione concordata della pretesa comporta il venir meno del titolo che legittima la pretesa, sussistente inizialmente, senza quindi neanche procedere ad una valutazione dei presupposti necessari per poter richiedere le misure cautelari (fumus boni juris e periculum in mora). I presupposti legittimanti la richiesta d’adozione delle misure cautelari devono essere riguardati al momento della decisione e non dell’istanza. Ne consegue che, stante il carattere novativo dell’accordo conciliativo rispetto al precedente atto impositivo, la conciliazione determina il venir meno delle misure cautelari irrogate in precedenza.

Il procedimento di tutela cautelare

Laddove in seguito all’intervenuta conciliazione, la riscossione del credito erariale dovesse profilarsi difficoltosa per:

  1. mutamento del domicilio fiscale;
  2. cambi di compagine sociale;
  3. operazioni sospette sul capitale sociale;
  4. cessazione dell’attività d’impresa;
  5. cessioni di beni o diritti eseguite in epoca recente;
  6. inadempimenti delle norme civilistiche.

È nel potere dell’Amministrazione Finanziaria l’attivazione del procedimento di tutela cautelare, presentando istanza congruamente motivata al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente, con l’avvio del relativo procedimento.

Quali sono le differenze tra conciliazione giudiziale ed accertamento con adesione?

FINALITÀ

  • l’accertamento con adesione è un istituto deflattivo finalizzato a prevenire la controversia tributaria;
  • la conciliazione giudiziale è diretta a far cessare in tutto o in parte una controversia di I° o di II° grado, già validamente instaurata.

OPERATIVITÀ:

  • l’accertamento con adesione è utilizzabile per definire solo gli accertamenti relativi ai tributi elencati dall’art.1 del d.lgs. n°218/1997, ossia le imposte sui redditi, l’IVA, l’IRAP, le imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull’incremento di valore degli immobili;
  • la conciliazione giudiziale è applicabile ai procedimenti concernenti tutti i tributi devoluti alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie.

BENEFICI

  • l’accertamento con adesione permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge;
  • la conciliazione giudiziale permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative del 40% in I°grado e del 50% in II°.

OPERATIVITÀ (?)

  • l’accertamento con adesione non può essere parziale;
  • la conciliazione giudiziale consente, in alternativa all’estinzione del giudizio, di scegliere di circoscriverne gli effetti soltanto a determinati punti dell’atto in contestazione (conciliazione parziale).

La rateizzazione

Se l’importo da rateizzare è inferiore ad € 50.000, sono previste 8 rate trimestrali, da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Laddove l’importo da rateizzare sia superiore ad € 50.000, è ammesso il pagamento in 16 rate trimestrali.

È prevista l’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo d’imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione per omesso versamento, aumentata della metà (60%) ed applicata sull’importo residuo dovuto a titolo d’imposta. Il versamento delle somme dovute per la conciliazione va effettuato:

  • con mod.F24 per le imposte dirette, l’IRAP, per le imposte sostitutive e per l’IVA;
  • con mod.F23 per le altre imposte indirette.

Nei modelli di pagamento andranno indicati gli appositi codici tributo, nonché il codice atto relativo all’istituto conciliativo a cui si è aderito. Per le imposte dirette, l’IRAP, le imposte sostitutive e l’IVA è consentito effettuare, mediante il mod.F24, la compensazione con i crediti d’imposta spettanti al contribuente. Per contro, non sarà possibile la compensazione con crediti nei confronti delle amministrazioni pubbliche con le imposte dovute che, andranno versate con il mod.F23 (ossia con le imposte indirette, esclusa l’IVA). La conciliazione giudiziale può dar luogo alla restituzione di somme precedentemente versate dal contribuente.