Il reclamo e la mediazione: quando un contribuente riceve una cartella esattoriale, il primo dato di cui si preoccupa è sempre l’importo, per vedere qual è la pretesa dell’erario. Se la somma del contestato è inferiore ai 50.000 euro, la legge obbliga il ricorrente a percorrere la strada del reclamo/mediazione, che risulta essere un preventivo esame del ricorso tributario in sede amministrativa, con sospensione del termine per costituirsi in giudizio. Di fatto, tale fattispecie è estesa a tutti gli enti impositori, agli agenti della riscossione, ai concessionari privati ed alle controversie di natura catastale. Praticamente, prima del giudizio, viene svolta una fase di tipo amministrativo che consiste nell’esame della proposta di annullamento totale o parziale dell’atto, di fatto cercando di pervenire ad una mediazione.

Il valore della controversia

Viene determinato prendendo a riferimento l’importo che è stato chiesto a titolo di tributo, andando ad escludere sia sanzioni, sia interessi. Quindi, il valore della lite deve essere determinato non sulla base del valore complessivo dell’atto, ma solo sull’importo contestato e con riferimento a ciascun atto impugnato. Nel caso in cui la contestazione dovesse concernere più tributi accertati con uno stesso atto, il valore sarà pari alla somma delle imposte che hanno formato oggetto della contestazione, mentre se dovesse riguardare più atti, il calcolo sarà effettuato in base ad ogni singolo atto impugnato.

Quale è il valore della controversia in un atto che irroga solo sanzioni?

Ad esempio, la presentazione in ritardo dell’F24. Effettivamente, in questo caso non esiste importo riferito al tributo contestato. Potrebbe allora venire in mente di dire che l’importo sia di “0” euro. Niente di più sbagliato. In tal caso si deroga alla normativa generale e si prende a riferimento l’esatto importo della sanzione.

Quando il reclamo è obbligatorio?

Il reclamo risulta pertanto obbligatorio per valori di lite inferiori ai 50.000 euro, per tutti quegli atti degli enti impositori quali:

  1. Agenzie fiscali (Entrate e Dogane);
  2. enti locali (Comuni e Province);
  3. Camere di Commercio e Consorzi di bonifica;

Per quanto sopra esposto, si può pertanto trattare di:

  1. avvisi di accertamento e rettifica;
  2. avvisi di maggior valore e di liquidazione delle imposte;
  3. recupero di crediti d’imposta;
  4. atti di diniego/revoca di agevolazioni con cui è contestata una maggiore imposta;
  5. sanzioni amministrative;
  6. atti ex. art.36 del DPR 602/73 notificati a soci, amministratori e liquidatori di società;
  7. rifiuto alla restituzione di tributi;
  8. ogni singolo atto dell’ente impositore ed autonomamente impugnabile.

Rientrano inoltre nell’ambito del reclamo gli atti dell’Agente e dei concessionari privati della riscossione, quali:

  1. cartelle di pagamento, nella misura in cui si eccepiscano vizi imputabili all’Agente o Concessionario;
  2. intimazioni ad adempiere;
  3. fermi di beni mobili registrati ed ipoteche esattoriali.

Il ruolo e la cartella di pagamento

Il ruolo è un atto che è emesso dall’ente impositore e la cartella di pagamento dall’Agente o Concessionario della riscossione. Entrambi risultano essere atti reclamabili. La determinazione degli imponibili vale anche per i contributi previdenziali ed assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

L’iter reclamo e mediazione

La fase di reclamo si incardina mediante notifica, nel termine di 60 gg., del ricorso avverso uno degli atti cui la procedura si applica. Il ricorso è notificato alla parte resistente. All’interno dell’atto il contribuente può: chiederne l’annullamento totale/parziale, oppure effettuare una proposta di mediazione. Se entro 90 gg. dall’effettuazione del ricorso/reclamo la mediazione non si conclude, iniziano a decorrere sia per il contribuente, sia per la parte resistente i termini per la costituzione in giudizio, facendo muovere i primi passi al processo tributario vero e proprio.

Per ciò che concerne la notifica, essa deve avvenire:

  1. entro il termine per la presentazione del ricorso;
  2. mediante ufficiale giudiziario, consegna diretta o spedizione mediante raccomandata a/r.

La fase di reclamo e mediazione è incompatibile con l’accertamento con adesione?

L’atto di reclamo/mediazione può contenere la domanda, rivolta nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, di sospensione dell’atto impugnato. Tuttavia, ciò ha portata ampiamente ridotta, visto che durante la fase di reclamo l’esecuzione risulta sospesa. Di fatto, la fase di reclamo non è incompatibile con l’accertamento con adesione. Pertanto una volta che sia stato ricevuto l’accertamento di valore inferiore a 50.000 euro non preceduto da invito a comparire, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione, con sospensioni dei termini per 90 giorni. Se l’adesione dovesse avere esito negativo, il ricorso dovrà essere notificato entro il termine comprensivo del periodo di sospensione e tentare una nuova adesione o mediazione, sempre di fronte alla Direzione provinciale.

Il reclamo e la mediazione, in breve

Facciamo adesso un punto della situazione per ciò che concerne il reclamo. Va inviato entro 60 gg. dalla notifica, mediante ufficiale giudiziario, consegna diretta o plico a/r. Deve obbligatoriamente contenere i motivi del ricorso, la procura e la firma del difensore. Esso serve per l’annullamento totale/parziale e per la mediazione.

La finalità principale del reclamo è di pervenire ad una definizione di tipo stragiudiziale tra contribuente ed Agenzia. Seguendo i dettami procedimentali, tale proposta può scaturire sia dal contribuente, sia da una controproposta dell’AE. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione viene a perfezionarsi mediante il versamento entro 20 gg. dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti delle somme dovute ovvero della prima rata.

Se la fase di mediazione dovesse avere esito negativo, il contribuente potrà costituirsi in giudizio in base alle regole ordinarie. Il termine per la costituzione in giudizio decorre dopo 90 gg. dalla data di notifica del reclamo. L’atto depositato in segreteria deve essere identico a quello inviato alla parte resistente.