COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RESISTENTE: la parte nei cui confronti è proposto ricorso si costituisce entro 60 giorni dal giorno in cui il ricorso stesso è stato notificato, consegnato o ricevuto per posta. Il termine di 60 giorni non ha però natura perentoria, bensì ordinatoria. La costituzione in giudizio avviene, per la parte resistente, mediante il deposito brevi manu delle controdeduzioni presso la segreteria del giudice adito. Con l’introduzione del processo tributario telematico, a far data dallo 01.07.2019, la costituzione in giudizio della parte deve avvenire in forma digitale. Il resistente, all’atto della costituzione in giudizio, deve depositare:

  • le controdeduzioni;
  • i documenti dati in comunicazione.

La costituzione in giudizio del resistente: le controdeduzioni

Nelle controdeduzioni, la parte resistente:

  • espone le proprie difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente;
  • indica le prove di cui intende valersi;
  • propone le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio;
  • in caso, presenta istanza per la chiamata del terzo.

La parte resistente si costituisce in giudizio entro 60 giorni dalla data in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto per posta. Per la parte ricorrente, l’inosservanza del termine per la costituzione in giudizio comporta l’inammissibilità del ricorso. Per la parte resistente la norma non commina alcuna sanzione.

I termini

Le parti possono depositare documenti fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione. Il termine per le memorie illustrative è di 10 giorni. Il resistente è ammesso a chiamare in causa il terzo, solo in caso di costituzione tempestiva.

In caso di ritardo

In primo grado, il resistente tardivamente costituito perde il diritto di produzione di documenti se la costituzione avviene senza il rispetto del termine di 20 giorni liberi prima dell’udienza. Il giudice di appello deve esaminare la documentazione prodotta dalla parte resistente, sebbene in primo grado quella stessa documentazione non avrebbe potuto essere esaminata a causa della preclusione di cui all’art.32 del D.lgs n°546/1992.

La costituzione in giudizio del resistente

La costituzione del resistente non è determinante ai fini della prosecuzione del processo, per cui esso può svolgersi anche senza la sua partecipazione. La mancata costituzione del resistente comporta determinati effetti processuali in quanto quest’ultimo non riceve:

  • l’avviso di trattazione dell’udienza;
  • la comunicazione del dispositivo della sentenza.

È importante distinguere l’istituto della non contestazione dagli effetti della mancata costituzione.

INTEGRAZIONE DEI MOTIVI E DELLE MEMORIE ILLUSTRATIVE

L’impugnazione proposta avverso l’atto impositivo deve contenere i motivi del ricorso, i quali sono costituiti dal petitum (la richiesta di annullamento o di accertamento del diritto al rimborso e condanna) e dalla causa petendi (ragioni giustificative della richiesta). Il ricorso tributario deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’indicazione:

  • dell’oggetto della domanda;
  • dei motivi del ricorso.

Tanto l’oggetto della domanda del ricorrente, quanto i motivi del ricorso, che costituiscono le ragioni giuridiche e di fatto a fondamento della domanda del ricorrente, devono essere cristallizzati a partire dal ricorso introduttivo.

Così come l’ente impositore ha l’onere, a pena di decadenza, di allegare I fatti nel provvedimento, il contribuente ha l’onere di contestare I fatti affermati dall’ente impositore o allegare i fatti a fondamento della propria pretesa a pena di decadenza nel ricorso.

Nel processo tributario, caratterizzato dall’introduzione della domanda nella forma dell’impugnazione dell’atto fiscale, l’indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione che il contribuente deve specificatamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado.