MOTIVI E MEMORIE ILLUSTRATIVE: l’impugnazione proposta avverso l’atto impositivo deve contenere i motivi del ricorso. I motivi sono costituiti dal petitum (richiesta di annullamento o di accertamento del diritto al rimborso) e dalla causa petendi (ragioni giustificative della richiesta).

Tanto l’oggetto della domanda del ricorrente, quanto i motivi del ricorso, che costituiscono le ragioni giuridiche e di fatto a fondamento della domanda del ricorrente, devono essere cristallizzati a partire dal ricorso introduttivo.

I motivi e le memorie illustrative

Così come l’ente impositore ha l’onere, a pena di decadenza, di allegare i fatti nel provvedimento, così il contribuente ha l’onere di contestare i fatti affermati dall’ente impositore o allegare i fatti a fondamento della propria pretesa a pena di decadenza.

Il processo tributario è caratterizzato dall’introduzione della domanda nella forma dell’impugnazione dell’atto fiscale. L’indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione. Il contribuente deve specificatamente dedurre tali presupposti nel ricorso introduttivo di primo grado. Le memorie illustrative rappresentano la tipologia di atto difensivo che racchiude le difese di carattere generico. L’integrazione dei motivi del ricorso viene posta in essere mediante una tipologia di atto difensivo, che presenta somiglianze strutturali con il ricorso introduttivo, pur intervenendo in un momento successivo del processo.

Divieto d’integrazione dei motivi

I motivi devono, a pena di inammissibilità, essere rappresentati nel ricorso introduttivo. Ciò comporta sia che è inammissibile un ricorso senza motivi, sia che i motivi successivi non possono essere presi in considerazione. Si è ritenuto che la decadenza del potere di accertamento per scadenza del termine non potrebbe essere rilevata dal giudice e non potrebbe essere allegata dopo il ricorso, non ricorrendo i presupposti per la proposizione di motivi aggiunti, né tantomeno per la prima volta in appello. Il divieto di integrazione dei motivi vale anche nei procedimenti soggetti a reclamo, atteso che il reclamo si converte in ricorso e la relativa procedura si limita ad innovare la fase precedente il giudizio.

Memorie integrative

Fino a 10 giorni liberi prima dell’udienza, è possibile depositare memorie illustrative. Sono state ritenute fattispecie integrative e non illustrative:

  • la compensazione;
  • l’insussistenza del presupposto oggettivo IRAP;
  • l’applicazione retroattiva dei coefficienti redditometrici;
  • la tardività della cartella di pagamento;
  • la carenza di motivazione dell’atto impugnato;
  • la mancata indicazione delle aliquote;
  • il diritto a beneficiare di un’esenzione fiscale;
  • la prescrizione del credito erariale;
  • la contestazione dei valori dei beni attribuiti dall’ufficio del Registro;
  • il vizio di notificazione dell’atto impositivo impugnato.

Termini per le integrazioni dei motivi e delle memorie integrative

L’integrazione dei motivi resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della Commissione è ammessa entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data in cui l’interessato ha notizia di tale atto. Alla Commissione non è più dato il potere di ordinare alle parti il deposito di qualsivoglia documento. Per tale motivo, l’integrazione dei motivi dovrebbe essere possibile solo in seguito al deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altri parti. È discusso se l’integrazione dei documenti sia attribuita anche alla parte resistente. Tuttavia, tramite l’integrazione dei motivi, non è consentito mutare la motivazione sul fondamento dell’atto. È importante ricordarsi che i motivi del ricorrente devono essere sollevati nel ricorso introduttivo.

Profili procedimentali

L’integrazione dei motivi avviene mediante un atto simile più ad un ricorso che ad una memoria illustrativa. Il procedimento scaturente dall’integrazione dei motivi può essere così riassunto:

  • stesura dell’atto nelle forme dell’art.18 del D.lgs n°546/1992;
  • notifica dell’atto alle controparti entro 60 giorni dalla notizia del deposito dei documenti non conosciuti;
  • entro 30 giorni dalla notifica, dal deposito dell’atto presso la segreteria del giudice adito;
  • entro 60 giorni dalla notifica, dall’eventuale deposito di scritti difensivi ad opera delle altre parti.

Memorie illustrative:

Fino a 10 giorni liberi prima dell’udienza, le parti possono depositare memorie illustrative, le quali costituiscono argomentazioni meglio formulate di quanto sostenuto con il ricorso, con cui non possono essere fatte valere nuove eccezioni di rito o di merito non rilevabili anche d’ufficio.

Cosa contengono?

Il contenuto delle memorie illustrative può risultare in concreto piuttosto ampio, atteso che le parti potranno formulare richieste al giuridiche affinché eserciti i poteri istruttori, o proceda a disapplicare atti generali, o sospenda il processo o disponga l’integrazione del contraddittorio o riunisca delle cause. Nel processo tributario, la perizia stragiudiziale, compresa quella di natura estimativa, costituisce un’allegazione difensiva a contenuto tecnico, deve essere prodotta con la memoria difensiva depositata nel rispetto del termine di 10 giorni prima dell’udienza di successione. Il termine di presentazione delle brevi repliche in Commissione tributaria è fino a 5 giorni liberi prima della data di trattazione della controversia, solo quando questa avviene in camera di consiglio.