INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO: A seguito della costituzione in giudizio del ricorrente, la segreteria forma il fascicolo d’ufficio e lo sottopone al Presidente della Commissione, che provvede all’assegnazione del ricorso ad una delle Sezioni.
Esame preliminare dell’impugnazione
Successivamente allo spirare del termine per la costituzione in giudizio delle parti, il Presidente della Sezione procede ad un esame preliminare dell’impugnazione. Il suddetto esame può sfociare in una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, se manifesta e nei casi tassativamente previsti dalla legge. Nel caso in cui il Presidente non ravvisi gli estremi per la dichiarazione di inammissibilità, nomina il relatore della causa e fissa la trattazione della controversia.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso
L’inammissibilità è dichiarata con decreto soggetto a reclamo presso il collegio. In caso di reclamo possono configurarsi le seguenti ipotesi:
- il collegio accoglie il reclamo e fissa le modalità di prosecuzione del processo;
- il collegio respinge il reclamo e dichiara con sentenza l’inammissibilità del ricorso, avverso la quale il contribuente può proporre appello.
Scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, il Presidente della Sezione esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l’inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta. Nel rito tributario, il contribuente provvede a notificare il ricorso all’ente impositore e, da questo momento, decorrono i termini per la costituzione in giudizio sia dello stesso ricorrente (30 giorni dalla notifica del ricorso), sia del resistente (60 giorni dalla notifica del ricorso).
In sede di esame, il Presidente della Sezione può:
- dichiarare l’inammissibilità del ricorso;
- disporre la sospensione, l’interruzione o l’estinzione del processo, se ne sussistono i presupposti.
L’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. L’esame preliminare del ricorso va effettuato anche nel processo di appello e nella revocazione. L’inammissibilità del ricorso è una sanzione pesante, poiché in assenza di reclamo, dà luogo alla definitività dell’atto.
Inammissibilità del ricorso e improcedibilità
Dalla notificazione, dipende la possibilità dell’atto di esplicare effetti nei confronti del destinatario e quindi la legittimità di attività successive che lo presuppongono. In questo caso, il vizio di notifica di un atto è motivo per l’impugnazione di quelli successivi e/o di opposizione ad attività successive. L’inammissibilità dipende da cause precedenti o contemporanee nella notificazione dell’impugnazione, mentre cosa diversa è l’improcedibilità, determinata da eventi posteriori. La procedibilità è il primo requisito da valutare, seguito poi dall’ammissibilità.
le principali cause per dichiarare l’inammissibilità
In questa sede, ci si limita ad elencare le principali cause che possono comportare la declaratoria di inammissibilità. Secondo l’art.27 D.lgs n°546/1992, il Presidente della sezione della Commissione tributaria, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l’inammissibilità nei casi espressamente previsti. Se manifesta, non può giustificare l’attribuzione in via estensiva alla Commissione tributaria provinciale, organo collegiale, del potere di rilevare e dichiarare con sentenza inaudita altera parte, l’inammissibilità del ricorso.
L’inammissibilità dell’impugnazione in sede d’esame preliminare
Possono dare luogo all’inammissibilità dell’impugnazione in sede d’esame preliminare:
- la mancata sottoscrizione del ricorso ad opera del difensore;
- la mancata indicazione nel ricorso della Commissione tributaria adita, del ricorrente o del suo legale rappresentante, della parte resistente, dell’atto impugnato, o dei motivi di impugnazione;
- il mancato rispetto dei termini per la proposizione del ricorso;
- il mancato rispetto dei termini per la Costituzione in giudizio del ricorrente;
- l’utilizzo di forme di notifica del ricorso non previste in alcun modo dalla legge.
- la proposizione del ricorso nei confronti di un soggetto privo di legittimazione;
Invece, non costituiscono cause di inammissibilità:
- mancata indicazione nel ricorso del codice fiscale della parte;
- la mancata indicazione nel ricorso della residenza;
- la sottoscrizione del ricorso;
- la mancata indicazione del codice fiscale del difensore.
- la mancata indicazione del numero di fax o della casella pec del difensore;
L’inammissibilità del ricorso è dichiarata con decreto del Presidente di sezione in assenza di contraddittorio e come motivazione succinta delle ragioni. Il mancato pronunciamento sulla sospensione, estinzione e interruzione del processo, in sede di esame preliminare, non preclude il successivo vaglio della questione ad opera del collegio.