Con l’omessa notifica dell’atto presupposto si suole indicare l’ipotesi in cui il contribuente non abbia ricevuto la notifica di un atto impositivo, che costituisce il presupposto necessario dell’atto successivo. Il prelievo e attuato mediante una determinata successione procedimentale, che così può essere riassunta:

La c.d. segmentazione del prelievo comporta una sequenza necessaria di atti, alcuni dei quali, predeterminati come autonomamente impugnabili. Sono destinati a diventare definitivi, se non impugnati nei termine. Poiché il principio di autonomia degli atti impugnabili implica che ogni atto può essere impugnato solo per vizi propri, nel caso in cui un contribuente, abbia ricevuto un avviso di accertamento e decida di non impugnarlo entro 60 giorni, non potrà, in sede di ricorso contro il ruolo e la cartella, sollevare questioni relative alla legittimità dell’avviso stesso, nonché la debenza del tributo, ma potrà eccepire solo vizi relativi all’iscrizione a ruolo o alla legittimità della cartella di pagamento.

Gli strumenti di tutela del contribuente in caso di omissione della notifica

Occorre adesso interrogarsi sugli strumenti di tutela del contribuente, in caso di omessa notifica dell’atto presupposto. Nel modello delineato dal legislatore, sono, a seconda della sequenza procedimentale in esame, atti presupposto: gli avvisi di accertamento; gli avvisi di irrogazione delle sanzioni; gli avvisi di liquidazione; le cartelle di pagamento.

Per contro, sono atti successivi: le cartelle di pagamento; le intimazioni di pagamento.

Va detto che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, non consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo.

L’omessa notifica come vizio

L’omessa valida notifica, costituisce un vizio dell’atto successivo. Le Sezioni Unite hanno statuito che, nella sequenza procedimentale imposta dal legislatore, l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare l’atto consequenziale che gli è stato notificato, oppure di impugnare cumulativamente quello non notificato per contestare radicalmente la pretesa tributaria.

l’omessa notifica del cosiddetto avviso bonario

Nelle ipotesi di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni, prima della cartella di pagamento, l’Ufficio deve notificare al contribuente il cosiddetto avviso bonario. Sulla sua impugnabilità ad oggi, l’orientamento giurisprudenziale non pare uniforme. L’omessa notifica del c.d. avviso bonario non causa sempre illegittimità del ruolo, ma solo se sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

L’espropriazione e l’omissione della notifica dell’atto

Quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, il concessionario procede ad espropriazione. Viene quindi affidato il credito all’Agenzia delle Entrate Riscossione. A seguito delle modifiche apportate dal DL 16/2012 c.d. decreto semplificazioni fiscali, all’art.29 DL 78/2010, l’Agenzia delle Entrate Riscossione nel momento in cui riceve in carico le somme deve inviare una nota informativa al contribuente, per renderlo edotto di ciò. Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento, essa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contenga l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni. L’avviso di mora perde efficace trascorsi 180 giorni dalla notifica. È pacifico che l’omessa o irrituale notifica dell’atto presupposto comporta la nullità dell’atto successivo.

La soluzione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno scelto tuttavia una via più radicale e hanno affermato che in materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi riguardanti l’atto di pignoramento, che si assume viziato, invalida la notificazione della cartella di pagamento. Secondo tale soluzione non si adirebbe al giudice tributario per impugnare l’atto precedente non notificato, ma per impugnare il pignoramento con l’opposizione agli atti esecutivi.