RECLAMO CONTRO I DECRETI PRESIDENZIALI: la procedura di reclamo può essere esperita contro:
- decreti di inammissibilità del ricorso;
- decreti dichiarativi dell’interruzione, della sospensione e dell’estinzione del processo pronunciati dal Presidente di sezione in sede di esame preliminare del ricorso.
La procedura di reclamo contro i decreti presidenziali, può essere in tal modo schematizzata:
- esame preliminare del ricorso ad opera del Presidente di sezione;
- decreto di inammissibilità del ricorso;
- entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto, notifica del reclamo alle parti costituite;
- deposito del reclamo in segreteria entro 15 giorni;
- entro 15 giorni dalla notifica del reclamo, eventuale produzione di memorie ad opera delle parti;
- decisione del collegio sul reclamo.
Come e quando deve essere proposto il reclamo?
Il reclamo deve essere proposto:
- entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento da parte della segreteria;
- mediante la notificazione delle parti costituite secondo le forme previste per la notificazione del ricorso.
Qualora il decreto presidenziale di estinzione, non sia comunicato dalla segreteria alle parti, il reclamo può essere proposto in ogni tempo.
Il reclamante deve costituirsi in giudizio entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data dell’ultima notifica, depositando il reclamo notificato. In relazione all’ipotesi in cui non vi siano parti resistenti costituite, è stato sostenuto che il reclamo può essere proposto mediante il deposito dell’atto nella segreteria della Commissione tributaria. In tal caso, il reclamo dovrebbe essere depositato entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento a cura della segreteria, cioè entro il termine per la proposizione del reclamo stesso. Parte della dottrina sostiene invece che, a detto termine, debbano essere sommati anche gli ulteriori 15 giorni per il deposito del reclamo. Le parti costituite possono depositare memorie difensive nei successivi 15 giorni. La decisione sul reclamo è assunta dalla Commissione tributaria in composizione collegiale in Camera di Consiglio. Il Presidente che ha emanato il provvedimento, può far parte del collegio giudicante.