Il Presidente della sezione, in qualunque momento, dispone con decreto la riunione dei ricorsi che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi, se pendono di fronte alla stessa sezione. Analogo potere è attribuito al Presidente della Commissione nel caso di processi pendenti e di fronte a sezioni diverse. Per la Suprema Corte, la riunione delle impugnazioni è obbligatoria ove investano lo stesso provvedimento. Può altresì essere facoltativamente disposta dal giudice, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro i provvedimenti diversi, ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l’eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale, ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale controversie.
C’è un caso in cui viene disposta la separazione?
Nel caso in cui la Commissione rilevi che la riunione dei ricorsi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, può con ordinanza motivata, disporne la separazione. Il Presidente della Commissione può assegnare alla medesima sezione i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto.
Da cosa è dettata la riunione dei ricorsi?
La riunione dei ricorsi è dettata dalla convenienza nel decidere congiuntamente più cause diverse, per ragioni di opportunità e di economicità processuale. La riunione dei ricorsi può essere proposta se essi hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi. Il presupposto della riunione si concretizza qualora tra le due cause vi sia identità di petitum, cioè di oggetto della domanda e/o di causa petendi, cioè del motivo alla base della domanda. Si verifica connessione soggettiva, quando le azioni con un oggetto diverso, sono proposte dallo stesso ricorrente contro la stessa parte resistente. La connessione per pregiudizialità si ha nel caso in cui il ricorso riguardi un fatto pregiudiziale ad un altro.
La litispendenza
Due processi non possono contemporaneamente proseguire quando abbiano oggetti identici, cioè stesso oggetto e stesse parti. La litispendenza ricorre se una stessa causa pende due volte. In tal senso, se essa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo. La declaratoria di litispendenza si impone d’ufficio, anche nel processo tributario. Nel litisconsorzio necessario la riunione dei ricorsi è doverosa, stante l’inscindibilità delle posizioni giuridiche del litisconsorzio. Volendo riassumere le possibili possibili fattispecie, potrebbero realizzarsi le seguenti situazioni:
- Se tutte le parti risultano aver proposto autonomamente ricorso, il giudice deve disporne la riunione, se sono tutti pendenti dinanzi la stessa commissione;
- se tutti i ricorsi sono pendenti presso la stessa commissione, la riunione va disposta dinanzi al giudice preventivamente adito;
Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio. Il potere di disporre la riunione è in linea di principio, lasciato alla discrezionalità del giudice. La riunione è consentita solo se i ricorsi pendono dinanzi la stessa commissione. Quando sussiste un litisconsorzio necessario, il giudice che deve decidere la causa non può essere quello preventivamente adito.
La riunione dei ricorsi è applicabile in caso di pendenza di più giudizi?
La riunione dei ricorsi è applicabile anche in caso di pendenza di più giudizi nel procedimento di appello. Infatti, nella sentenza d’appello, il giudice di secondo grado non ha l’obbligo di precisare l’avvenuta riunione di percorsi avverso la sentenza di primo grado. La riunione dei processi può acquistare rilevanza nel caso delle obbligazioni solidali, nell’ipotesi in cui due coobbligati solidali abbiano proposto ricorsi distinti. Il giudice, in difetto di specifica domanda, non può disporne la riunione che avviene con decreto del Presidente di sezione e può essere effettuata in ogni momento.
L’autonomia dei ricorsi riuniti
I ricorsi riuniti mantengono la propria autonomia, per cui:
- l’autonomia di ciascuno, rileva nelle ipotesi di applicazione delle disposizioni in materia di sospensione, interruzione ed estinzione del processo.
- le prove raccolte restano autonome;
- la nullità degli atti produce effetti solo riguardo alla causa in cui si sono verificate;
- la sentenza unica che decide le cause riunite si compone di tante pronunce, ciascuna delle quali resta soggetta ad un proprio regime di impugnazione.
La Suprema Corte ha precisato che le decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado, non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante l’introduzione di un secondo giudizio identico al primo ed a questo riunito. La riunione delle cause identiche, infatti, non realizza la fusione dei procedimenti perché resta intatta l’autonomia di ciascuna causa. Il provvedimento con cui il giudice dispone la riunione è il decreto presidenziale.
Quando viene disposta la riunione dei ricorsi?
Sebbene avvenga su istanza di parte, la riunione dei ricorsi può essere disposta in qualunque momento se le cause sono pendenti dinanzi.:
- alla stessa sezione;
- innanzi a sezioni diverse, ma della stessa Commissione tributaria.
La riunione in caso di pendenza presso diversi giudici è possibile solo nel caso del litisconsorzio necessario, se i processi risultano pendenti dinanzi a sezioni diverse della stessa Commissione. In tal caso, il Presidente di questa, di ufficio, su istanza di parte o su segnalazione del Presidente della sezione, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire. Se la riunione è stata effettuata:
- in caso di litisconsorzio necessario, la causa è unica, in quanto è unico il rapporto plurisoggettivo, quindi non esistono singoli giudizi unificati;
- per ragioni di opportunità, Sebbene la sentenza sia unica.I singoli giudizi non perdono la propria autonomia.
La riunione ha l’effetto di unire gli atti processuali, ivi compreso il fascicolo, ma non incide sulle posizioni delle parti. Nel caso in cui la riunione dei ricorsi possa ritardare o rendere più gravosa la loro trattazione, il Collegio con ordinanza motivata, dispone la separazione delle cause. A differenza di quanto avviene per la riunione, nella separazione:
- è disposta mediante ordinanza, non con decreto;
- è emanato dal Collegio e non dal Presidente di sezione.