L’AVVISO DI TRATTAZIONE DELL’UDIENZA: successivamente all’esame preliminare del ricorso, il Presidente di sezione fissa la data della trattazione e nomina il relatore. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione, almeno 30 giorni liberi prima. Il Presidente di sezione fissa la data di trattazione della controversia e nomina il relatore.

In che forma viene fissata la trattazione?

Di regola, la trattazione viene fissata nelle forme della Camera di Consiglio, eccetto i casi in cui le parti abbiano chiesto la pubblica udienza. È possibile chiedere la discussione in pubblica udienza sino a 10 giorni liberi prima dell’udienza stessa. La fissazione non può avvenire durante il periodo di sospensione feriale dei termini e può essere disposta al di fuori degli orari di lavoro degli uffici tributari. Il Presidente di sezione, può nominare relatore anche se stesso.

L’avviso di trattazione dell’udienza

L’avviso di trattazione dell’udienza è comunicato alle parti costituite, ad opera della segreteria almeno 30 giorni liberi prima della data di trattazione stessa. La suddetta comunicazione svolge un ruolo fondamentale all’interno del processo, in quanto strumentale al contraddittorio e la sua omissione causa la nullità della sentenza. Inoltre, la cognizione della data dell’udienza risulta funzionale al deposito:

  • dei documenti, che deve avvenire entro 20 giorni liberi prima dell’udienza;
  • delle memorie illustrative, che deve avvenire entro 10 giorni liberi prima dell’udienza; c. delle repliche in ipotesi di trattazione in Camera di Consiglio, che deve avvenire entro 5 giorni liberi prima dell’udienza;
  • delle richieste di trattazione in pubblica udienza, che devono avvenire entro 10 giorni, liberi prima dell’udienza.

Come e quando va effettuata?

La comunicazione della data di trattazione, va effettuata:

  • nei confronti delle parti costituite;
  • nel rispetto delle forme di cui agli art.16 e 17 del D.lgs n°546/1992;
  • entro 30 giorni liberi prima dell’udienza.

L’avviso può non specificare se la trattazione avviene in Camera di Consiglio o in pubblica udienza. Poiché le parti possono chiedere la pubblica udienza sino a 10 giorni liberi prima dell’udienza stessa, quindi anche in un momento successivo a quello in cui l’avviso deve essere comunicato, cioè 30 giorni liberi prima dell’udienza. Nel litisconsorzio necessario la mancata comunicazione dell’avviso ad uno dei litisconsorti, comporta la nullità del processo nei confronti di tutte le parti, trattandosi di causa inscindibile. La comunicazione dell’udienza deve avvenire mediante pec. La comunicazione della data di trattazione deve avvenire:

  • nei confronti delle parti, intendendosi per tali quelle costituite;
  • entro 30 giorni liberi prima dell’udienza.

La partecipazione

La partecipazione l’udienza è però facoltativa, così come la possibilità di depositare memorie, per cui la mancata partecipazione, la discussione, quale che sia la causa, non impedisce al giudice di decidere. La parte resistente può costituirsi anche dopo lo spirare dei 60 giorni dalla ricezione del ricorso. L’omissione della comunicazione comporta la nullità della sentenza. Come precisato dall’Agenzia delle Dogane con la circolare n°26 del 04/04/2002, la nullità si verifica, salvo la sanatoria ad opera della parte costituita che presentandosi all’udienza o in altro modo con atti scritti, abbia accettato il contraddittorio.