Nel processo tributario, la discussione della causa avviene nella forma delle Camere di Consiglio, a meno che una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza. Le parti possono domandare che la discussione avvenga in pubblica udienza entro 10 giorni liberi prima dell’udienza stessa. La Camera di Consiglio è la modalità ordinaria di svolgimento del processo. Pertanto, in assenza di specifica domanda, il ricorso viene discusso senza la presenza né delle parti, né dei difensori. Nel solo caso della trattazione della controversia in Camera di Consiglio, sono consentite brevi repliche scritte fino a 5 giorni liberi prima della data della trattazione. Le attività difensive debbono essere esercitate osservando i seguenti termini:

  • 20 giorni liberi prima dell’udienza per il deposito dei documenti;
  • 10 giorni liberi prima dell’udienza per il deposito delle memorie illustrative;
  • 5 giorni liberi per l’udienza virtuale, per il deposito delle memorie di replica.

Anche nel procedimento in Camera di Consiglio, la Commissione può attivare i propri poteri istruttori, pertanto la discussione della causa può richiedere una o più udienze, a seconda della complessità della fattispecie.

Qualora il giudice disponga una consulenza tecnica, le parti non hanno diritto ad assistere alla fase relativa al conferimento del mandato e alla formulazione del quesito, ma hanno diritto a partecipare alle operazioni peritali. Nel processo tributario, la discussione della causa è in pubblica udienza solo se le parti ne fanno espressa richiesta. La mancata discussione in pubblica udienza, nonostante la presentazione dell’istanza, può causare, in base ad un orientamento condivisibile la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio. L’istanza deve essere notificata alle parti costituite.

Cosa dice la Corte Costituzionale in merito alla discussione della causa

Sul punto, la Corte Costituzionale ha sancito che l’istanza può essere prodotta secondo una diffusa opinione, sin dal primo scritto difensivo e comunque, durante tutto il non breve periodo di tempo intercorrente tra la fissazione dell’udienza di trattazione ed i 10 giorni liberi prima di tale data. L’istanza di discussione in pubblica udienza, può essere quindi contenuta in qualunque atto processuale, alla duplice condizione che lo stesso venga depositato in segreteria e venga notificato alle altre parti almeno 10 giorni liberi prima della data di trattazione. Pertanto, se l’istanza fosse contenuta in una memoria, questa dovrebbe essere sia depositata, sia notificata alle parti costituite. L’istanza di discussione in pubblica udienza deve essere:

  • notificata alle parti costituite;
  • depositata in segreteria.

Svolgimento della pubblica udienza

In un primo momento, il relatore espone al Collegio le questioni di fatto e di diritto della controversia e, successivamente, il Presidente ammette le parti alla discussione. Nelle more dell’udienza, può sorgere la necessità per il Collegio, di emanare ordinanze istruttorie, per cui sarà necessario rinviare la discussione ad altre sedute . In udienza non possono essere recepiti motivi nuovi rispetto a quelli evidenziati nel ricorso. È comunque possibile sollevare o segnalare questioni rilevabili d’ufficio. Ciò premesso, si ritiene che le parti possano confutare le tesi sostenute dalla controparte in ogni materia. Ai fini della difesa, le parti possono produrre sentenze sia di legittimità, sia di merito, estratti e/o copie della Gazzetta Ufficiale o banche dati con leggi, regolamenti e circolari.

La direzione dell’udienza

La direzione dell’udienza è affidata al Presidente. La causa passa in decisione subito dopo la discussione. L’udienza è pubblica e quindi, di conseguenza, ogni persona ha diritto di presenziare, anche se estraneo al processo. La partecipazione dell’udienza è però facoltativa, per cui la mancata partecipazione alla discussione, non impedisce al giudice di decidere.

Come avviene la discussione?

La discussione avviene ad opera del difensore tecnico, tuttavia si ritiene applicabile l’art.84 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile. Di conseguenza, se autorizzata dal giudice, la parte può interloquire. Durante la pubblica udienza potrebbe sorgere la necessità per la Commissione di attivare i propri poteri istruttori di cui all’art.7 del D.lgs n°546/1992. Al fine di esercitare i propri poteri, il Collegio emana ordinanze strumentali, ad esempio per disporre un eventuale accesso. Le parti hanno diritto ad assistere all’assunzione delle prove. Le ordinanze devono essere comunicate alle parti, se pronunciate fuori udienza.

Il verbale dell’udienza

Dell’udienza è redatto verbale dal Segretario che deve contenere:

  • l’indicazione delle persone intervenute;
  • l’indicazione delle circostanze rispetto alle quali gli atti che documenta sono compiuti; c. la descrizione delle attività svolte;
  • la descrizione delle azioni fatte;
  • le dichiarazioni ricevute;
  • la sottoscrizione del Cancelliere.

Il processo verbale è un atto pubblico e di conseguenza fa piena prova fino a querela di falso. La trattazione può venire differita ad udienza fissata, da parte del Collegio, su istanza della parte interessata. Quando la sua difesa tempestiva, scritta, orale è resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti, o delle questioni sollevate dalle altre parti, la norma subordina il differimento dell’udienza, al ricorrere di due condizioni:

  1. specifica istanza di parte;
  2. la difficoltà di esercitare in maniera piena il diritto di difesa, originata dalle produzioni documentali di controparte o dalle questioni giuridiche sollevate dalle altre parti.

La richiesta di differimento deve essere effettuata all’inizio della discussione, ma può essere contenuta anche nelle memorie. Il differimento dell’udienza può essere chiesto in caso di;

  • mancato rispetto del termine dell’avviso di comunicazione della trattazione, da parte della segreteria. In questo caso, il rinvio pare doveroso;
  • necessità di integrazione dei motivi. Anche in questo caso il rinvio appare doveroso;
  • particolare complessità della causa.

Contraddittorio sulle questioni rilevabili d’ufficio

In linea di principio, una questione è rilevabile d’ufficio, quando attiene ad interessi pubblici. Sono rilevabili d’ufficio in quanto ritenuti tali dalla legge:

  • le cause di inammissibilità del ricorso;
  • l’improcedibilità conseguente alla costituzione anticipata, nel caso di diritti soggetti alla fase del reclamo;
  • la tardiva proposizione del ricorso;
  • il difetto di giurisdizione;
  • l’incompetenza territoriale;
  • nel processo di secondo grado, il mancato deposito di copia dell’appello presso la segreteria del giudice di primo grado, qualora la notifica dell’impugnazione non sia avvenuta a mezzo di ufficiale giudiziario;
  • la proposizione di domande nuove, durante l’appello.

Non sono rilevabili d’ufficio per espressa disposizione di legge:

  • la prescrizione;
  • alcuni vizi dell’avviso di accertamento

Secondo la giurisprudenza invece, non sono rilevabili d’ufficio:

  • la decadenza stabilita in favore del contribuente;
  • la nullità della notifica dell’avviso di accertamento;
  • la nullità dell’avviso di accertamento: la relativa eccezione, se non formulata nel giudizio di primo grado, è inammissibile qualora venga proposta per la prima volta nei gradi successivi.

Non si comprende come possa giustificarsi in base ai principi costituzionali, che si possa rilevare d’ufficio la decadenza dall’esercizio di un diritto del contribuente (tardività dell’istanza di rimborso) e non si possa rilevare d’ufficio la decadenza del potere (tardività dell’avviso di accertamento, ecc..).