LA FASE DELIBERATIVA: anche nel processo tributario, vige il principio Di immutabilità del giudice per cui, in linea di principio, i giudici che hanno partecipato alla trattazione devono essere essere gli stessi che deliberano la sentenza. La fase delle operativa è disciplinata mediante rinvio all’art.276 e seguenti del codice di procedura civile, quindi:

  • la decisione deve essere presa in segreto in Camera di Consiglio;
  • alla decisione possono partecipare solo i giudici che hanno assistito alla discussione;
  • vengono esaminate prima le questioni pregiudiziali e poi quelle di merito;
  • la decisione è presa a maggioranza dei voti;
  • il Presidente scrive e sottoscrive il dispositivo;
  • la motivazione viene estesa dal relatore.

Nel processo tributario, Il Collegio è formato da tre giudici. La sentenza deve contenere, tra l’altro, l’indicazione della composizione del Collegio e possono partecipare alla decisione soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione. La sentenza è da ritenersi nulla, se la deliberazione è avvenuta:

  • da giudici diversi rispetto a quelli che hanno partecipato alla discussione;
  • da un numero di giudici inferiore o superiore rispetto al numero legale previsto dalla legge.

Il principio di immutabilità del giudice ha rilevanza dal momento in cui la causa passa in fase di discussione, per cui i mutamenti del giudice antecedente tale momento non violano l’art.276 del codice di procedura civile. L’immutabilità del Collegio attiene alla costituzione del giudice e i vizi inerenti determinano la nullità delle sentenze insanabili e rilevabili d’ufficio. Pertanto, la violazione dell’art.276 del codice di procedura civile si converte in motivo di gravame e la nullità della sentenza deve essere sollevata in sede d’appello. La Commissione tributaria regionale, se riconosce fondata la questione, deve rimettere la lite in primo grado. La deliberazione in Camera di Consiglio può essere rinviata di non oltre 30 giorni, nelle ipotesi in cui la fattispecie presenti difficoltà, quale ad esempio:

  • la necessità di approfondire le questioni trattate;
  • la necessità di ricerche giurisprudenziali e dottrinali;
  • il temporaneo impedimento di uno dei componenti del collegio.

La fase deliberativa deve avvenire mediante l’osservanza dei principi di:

  • immediatezza, nel senso che la decisione deve essere presa immediatamente dopo la discussione seguita all’esposizione del relatore;
  • segretezza, per cui possono essere presenti solo i giudici.

A differenza di quanto avviene nel processo civile, nel processo tributario non sono ammesse sentenze non definitive o limitate ad alcune domande. In virtù del divieto di sentenze parziali, la Commissione non può, ad esempio:

  • emanare una sentenza con la quale si dichiara competente e disporre la continuazione della causa nel merito;
  • decide con sentenza una questione preliminare, come a titolo esemplificativo, la applicate l’applicabilità del l’accertamento induttivo.