La sentenza: la pronuncia del giudice tributario può avere diverse forme. Posto che, analogamente a quanto avviene nel processo civile, egli può emettere decreti, ordinanze e sentenze, in linea di principio è possibile affermare che:

  • i decreti sono provvedimenti emanati, inaudita altra parte. Ossia senza avere offerto a entrambe le parti la possibilità di interloquire. Si pensi ai decreti di: 1. inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art.27 del D.lgs. n°546/1992; 2. provvisoria sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.;
  • le ordinanze sono provvedimenti collegiali attinenti al processo. Si pensi alle ordinanze di: 1. sospensione dell’esecuzione dell’atto; 2. assunzione dei mezzi di prova; 3. rimessione degli atti alla Corte costituzionale; 4. rimessione degli atti alla Corte di giustizia UE;
  • le sentenze sono provvedimenti adottati dal Collegio ove viene definito il giudizio, o una fase di esso.

E’ il provvedimento con cui il Collegio giudicante definisce il processo o una fase dello stesso.

Che tipo di sentenza può essere emessa?

Nel processo tributario, possono configurarsi sentenze di:

  • annullamento dell’atto, parziale o totale;
  • condanna al rimborso di somme indebitamente versate.

Si evidenzia che, oltre alle decisioni che definiscono il giudizio ordinario, il giudice pronuncia sentenza nelle seguenti ipotesi:

  • richiesta di adozione di misure cautelari pro fisco;
  • ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art.70 D.lgs. n°546/1992.

Cosa succede una volta chiusa la votazione?

Chiusa la votazione, il Presidente redige e sottoscrive il dispositivo. La motivazione è scritta dal Relatore, almeno che il Presidente non ritenga di stenderla egli stesso o di affidarla all’altro giudice. Il Relatore deve consegnare la minuta al Presidente del tribunale, o della sezione. Il Presidente la sottoscrive insieme con l’estensore e la consegna al Cancelliere. Il Segretario scrive il testo originale. Il Presidente e il relatore, verificata la corrispondenza dell’originale alla minuta consegnata al Segretario, sottoscrivono la sentenza e la fanno sottoscrivere all’altro giudice. Il giudice che ha steso la motivazione, aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione.

Cosa deve necessariamente contenere?

L’inosservanza delle prescrizioni sul contenuto minimo della sentenza, può comportarne la nullità, poiché deve contenere:

  • l’indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori;
  • la concisa esposizione dello svolgimento del processo;
  • le richieste delle parti;
  • la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto;
  • il dispositivo;
  • la data della deliberazione;
  • la sottoscrizione del Presidente e dell’estensore.

E’ pronunciata in nome del popolo italiano ed intestata alla Repubblica italiana.

Quando la sentenza è nulla?

Il difetto d’intestazione nelle sentenze, non comporta la nullità della stesse. Se dagli atti processuali ed in particolar modo, dal verbale di udienza, non sia possibile individuare il terzo componente del Collegio, la sentenza è nulla. In essa deve essere presente l’indicazione delle parti e dei difensori. La nullità della sentenza si verifica solo quando vi è stata una violazione effettiva del contraddittorio. L’omessa indicazione dei difensori delle parti non comporta di per sé, la nullità della sentenza. La sentenza deve contenere tra l’altro, la concisa esposizione dello svolgimento del processo. La narrazione dei principali eventi del processo è collegata alla parte motivazionale della sentenza per cui, in determinati casi, la sua omissione può comportare la nullità della pronuncia. La sentenza è nulla qualora risulti:

  • prima dell’esposizione dello svolgimento del processo;
  • contenga una situazione estremamente succinta in diritto, tale da non rendere possibile individuare il tema decidendum delle ragioni poste a fondamento del dispositivo.

In caso di contrasto tra verbale di udienza e sentenza

il verbale può essere sottoposto a querela di falso, la quale risulta indispensabile al fine di far valere la non veridicità dei fatti attestati nel verbale stesso. Il difetto di motivazione della sentenza di primo grado potrebbe essere sintomatico dell’eventuale ingiustizia della decisione, ma non comportare di per sé, la nullità del processo. A conclusione diverse si deve giungere facendo riferimento alla sentenza del giudice d’appello, infatti, il vizio di motivazione della sentenza costituisce nullità processuale sollevabile dinanzi alla Corte di Cassazione che, se del caso, potrebbe cassare con rinvio della sentenza stessa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale.

Impugnazione

Le parti possono verificare che il giudice abbia esaminato le eccezioni sollevate. In ipotesi contraria, la sentenza può essere censurata mediante impugnazione. La giurisprudenza ha dichiarato la nullità di sentenze:

  • motivate nelle seguenti maniere: “la Commissione concorda con i motivi addotti dall’ufficio nell’appello”;
  • “la Commissione, valutate le richieste del ricorrente, nel conto della validità e della bontà delle eccezioni rilevate nei punti uno, due e tre, ritiene fondato il ricorso”;
  • che hanno ritenuto fondata la pretesa, limitandosi a fare riferimento ai valori medi di mercato desunti dal resistente.

In base a ciò, sono state censurate decisioni o il giudice da un lato, ha affermato che:

  • “il valore del terreno accertato dall’ufficio deve essere rispondente a criteri di congruità” e dall’altro, ha sostenuto che l’assunto del contribuente è corroborato da elementi inoppugnabili;
  • esisterebbero dati giustificativi di determinati pagamenti eseguiti dalla società accertata ad altre ditte e, dall’altro è stata considerata irrilevante la constatata falsità delle fatture da queste ultime ricevute.

È stata ritenuta nulla una sentenza

ove i giudici hanno rinviato alle esplicite conclusioni della Guardia di Finanza effettuate nel PVC (processo verbale di constatazione). Il giudice di merito, non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter logico adottato.

Seguita la motivazione, la sentenza può essere redatta per relazionem ad altra sentenza.

Le Sezioni Unite hanno affermato che il rinvio per relazionem ad altra sentenza è attuabile a patto che non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, ma riproduca i contenuti mutuati e che questi risultino oggetto di autonoma valutazione critica, nel contesto della diversa causa. È da ritenersi superato un precedente orientamento, secondo cui era consentito che la motivazione di una decisione consistesse in un rinvio all’argomentazione dell’altra. In conclusione, la motivazione per relazionem non è legittima se si limita a:

  1. richiamare altre sentenze senza riferirne pure succintamente le argomentazioni, non rendendo possibile ed agevole il controllo della motivazione;
  2. rinviare ad altra decisione, senza una valutazione delle circostanze.

È nulla, poi, la sentenza della Commissione tributaria regionale che si limita a motivare per relazione alla sentenza impugnata, mediante la mera adesione ad essa.

Il dispositivo è in sostanza, la parte precettiva della sentenza.

Il dispositivo acquista rilevanza esterna solo con la pubblicazione della sentenza, con la conseguenza che, fino a quel momento può essere modificato dal Collegio. Il contrasto tra dispositivo e motivazione può comportare, a seconda delle ipotesi, la nullità della sentenza o la sua emendabilità attraverso il procedimento di correzione degli errori materiali. La sentenza deve contenere la data della deliberazione. L’indicazione di una delibera anteriore a quella in cui si è svolta l’udienza di discussione non è sintomatica del fatto che il giudice abbia redatto la sentenza prima. Pertanto, in linea generale, la sentenza non può ritenersi nulla, in quanto correggibile.

La sottoscrizione

La sentenza acquista valenza giuridica esterna nel momento in cui viene pubblicata e sottoscritta dal Presidente e dall’estensore. La sottoscrizione della sentenza deve essere apposta necessariamente in calce alla sentenza e non, ad esempio, su di un successivo foglio. La motivazione è scritta dal Relatore, a meno che il Presidente non ritenga di stenderla egli stesso, o di affidare l’incarico all’altro giudice. La sottoscrizione della sentenza è molto importante, posto che, in sua assenza, la stessa non è solo nulla, ma addirittura inesistente.

L’omessa sottoscrizione della sentenza

E’ un vizio insanabile, rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo. La nullità per omessa sottoscrizione può essere fatta valere anche dopo lo spirare degli ordinari tempi di impugnazione. La sentenza acquista rilevanza esterna con la pubblicazione. Per cui fino a tale momento, l’omessa sottoscrizione può essere sanata dal Presidente.

Successivamente alla deliberazione, la sentenza deve essere depositata presso la segreteria del giudice che l’ha emanata e comunicata dalla segreteria, alle parti costituite. La sentenza deve essere depositata entro 30 giorni dalla data di deliberazione. Tale termine in esame, non è perentorio ed è quindi prorogabile dalla stessa Commissione. Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro 10 giorni dalla data del deposito. Le parti possono chiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro 5 giorni. La richiesta può provenire anche dalle parti non costituite e può essere avanzata oralmente. Le sentenze sono pubbliche, quindi possono essere visionate da chiunque.