Il procedimento di correzione delle sentenze concerne le ipotesi in cui vi sia una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, nata da una svista o da una distrazione. Si tratta, in sostanza, di un errore che non colpisce la formazione della decisione, ma solo la redazione della stessa sentenza, come espressione della decisione già espressa. La procedura di correzione degli errori materiali o di calcolo riguarda la semplice formazione della sentenza e non comporta la nullità della stessa, bensì la sua correzione. Il procedimento di correzione delle sentenze può iniziare d’ufficio su istanza di una delle parti e non è soggetto a termini perentori:

  • sé tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice, provvede con decreto;
  • se la correzione è domandata da una sola parte, il giudice fissa l’udienza di comparizione;
  • in quest’ultimo caso, sull’istanza, il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sul provvedimento; il potere di provvedere alla correzione è attribuito allo stesso giudice che ha emesso la sentenza.

Relativamente alle parti corrette, le sentenze possono essere impugnate nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione.