Gli atti impugnabili: il contenzioso tributario è un processo caratterizzato dall’impugnazione della notifica al contribuente di un provvedimento impositivo.

Quali sono gli atti impugnabili?

Possono essere impugnati solo quegli atti che rientrino nell’art.19 del D.lgs. n°546/92 anche se tale elenco può essere interpretato in maniera estensiva.

Ecco quali sono:

  1. avviso di accertamento del tributo;
  2. avviso di liquidazione del tributo;
  3. il provvedimento che irroga sanzioni;
  4. il ruolo e la cartella di pagamento;
  5. l’avviso di mora;
  6. l’iscrizione d’ipoteca;
  7. il fermo amministrativo di beni mobili registrati;
  8. gli atti catastali;
  9. il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed accessori non dovuti;
  10. il diniego o revoca di agevolazioni;
  11. il rigetto di richieste di definizione agevolata di rapporti tributari;
  12. ogni altro atto per il quale la legge ne prevede autonoma impugnabilità.

I vizi di merito e i vizi di legittimità

Se l’atto è caratterizzato da vizi, allora potrebbe risultare nullo. Infatti, gli atti a carattere tributario possono essere affetti da vizi di merito, oppure da vizi di legittimità. Sono vizi di merito:

  1. l’errata interpretazione della legge fiscale;
  2. l’irragionevolezza di una determinata ricostruzione del fatto;

Di contro, sono vizi di legittimità:

  1. la mancata sottoscrizione dell’atto impositivo o la sottoscrizione da parte di soggetto non abilitato;
  2. la mancata indicazione del responsabile del procedimento;
  3. il difetto di motivazione;
  4. il mancato rispetto dei termini di decadenza dell’accertamento;
  5. l’omessa notifica dell’atto presupposto;
  6. il vizio di notifica.

La natura del vizio può avere una forte rilevanza pratica, infatti:

in presenza di vizi di merito:

  1. il giudice di merito può comunque esaminare il merito della pretesa e determinare il tributo;
  2. la sentenza di annullamento preclude all’ente di notificare nuovamente l’atto.

In presenza di vizi di legittimità:

  1. il giudice deve limitarsi ad annullare il provvedimento, senza esaminare la pretesa nel merito;
  2. la sentenza di annullamento non preclude all’ente di notificare nuovamente l’atto.

Ogni atto impugnabile deve esserlo solo per vizi propri. Quindi si esclude la possibilità d’impugnare atti per vizi presenti negli atti antecedenti. Quindi al contribuente è preclusa la possibilità in sede di ricorso contro una cartella di pagamento, sollevare vizi incardinati sul previo avviso di accertamento. Tale regola, ha una significativa deroga nella mancata notificazione di quegli atti autonomamente impugnabili.

Gli accertamenti inerenti imposte sui redditi/IRAP/IVA sono immediatamente esecutivi e quindi non necessitano più del ruolo.