Gli interpelli: vediamo adesso di definire cosa è un interpello e di accennare alle peculiarità di ognuno di essi. Con il termine interpello si suole indicare un’istanza rivolta dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, al fine di ottenere chiarimenti in merito ad un caso specifico che lo riguardi.

Interpello ordinario

Consiste nella richiesta di un parere inerente o l’applicazione di disposizioni tributarie d’incerta interpretazione (interpello ordinario puro) o la corretta qualificazione di fattispecie nei casi in cui le disposizioni siano obiettivamente incerte (interpello qualificatorio).

I contribuenti residenti e non residenti, sostituti d’imposta, consulenti incaricati degli adempimenti fiscali possono presentare la suddetta tipologia d’istanza alla Direzione regionale delle entrate, alla Direzione Centrale Normativa o alla Direzione centrale catasto cartografia e pubblicità immobiliare. L’istanza deve essere depositata prima della scadenza dei termini per l’assolvimento di obblighi tributari correlati. Se l’ufficio dovesse chiedere un’integrazione della documentazione essa dovrà essere soddisfatta entro 30 giorni. L’Amministrazione dovrà rispondere entro 90 giorni dalla ricezione dell’istanza, ovvero entro 60 dalla ricezione della documentazione integrativa se richiesta. In caso di mancata risposta da parte dell’Agenzia, viene attivata la modalità di silenzio/assenso.

Istanza d’interpello probatorio

L’interpello probatorio consente al contribuente di chiedere all’Agenzia delle Entrate un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni o alla idoneità degli elementi probatori chiesti dalla normativa per accedere a determinati regimi fiscali. I soggetti interessati sono rappresentati dai contribuenti, residenti e non, sostituti d’imposta, consulenti incaricati degli adempimenti fiscali. Essi possono presentare istanza a:

  1. Direzione Regionale delle Entrate peri contribuenti con volume d’affari inferiore a 100 milioni di euro;
  2. Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate per i contribuenti con volume d’affari superiore a 100 milioni di euro.

La presentazione dell’istanza deve avvenire prima della scadenza dei termini ordinari per la presentazione della dichiarazione e prima della scadenza dei termini per l’assolvimento di altri obblighi tributari correlati al caso prospettato nell’istanza.

La richiesta di integrazione dell’istanza da parte dell’ufficio competente deve avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della stessa. La risposta dell’Amministraione avverà entro 120 giorni dalla ricezione dell’istanza, o entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione integrativa se richiesta.

In caso di inerzia da parte dell’Agenzia, trascorsi 120 giorni, si viene a formare il silenzio/assenso.

Il contribuente :

  1. deve presentare l’istanza:
    • in carta libera, esente da bollo;
    • alla Direzione Regionale delle Entrate;
  2. contro la risposta negativa dell’Agenzia, non può essere proposto ricorso, ma si può solo decidere se adeguarsi o meno.

L’omessa segnalazione in dichiarazione, della mancata presentazione o della risposta negativa all’istanza di interpello è punita o con una sanzione amministrativa compresa tra 2000 e 21000 euro, o con una sanzione proporzionale al 10% dei proventi conseguiti e non dichiarati.

Istanza d’interpello antiabuso

L’interpello antiabuso consente al contribuente di chiedere all’Agenzia delle Entrate se le operazioni che intende compiere costituiscano o meno abuso del diritto.

Sono soggetti interessati i contribuenti, residenti e non residenti, sostituti d’imposta, consulenti incaricati degli adempimenti fiscali. Costoro possono presentare istanza a:

  1. Direzione Regionale delle Entrate peri contribuenti con volume d’affari inferiore a 100 milioni di euro;
  2. Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate per i contribuenti con volume d’affari superiore a 100 milioni di euro.

La presentazione dell’istanza deve avvenire prima della scadenza dei termini ordinari per la presentazione della dichiarazione e prima della scadenza dei termini per l’assolvimento di altri obblighi tributari correlati al caso prospettato nell’istanza.

La richiesta di integrazione dell’istanza da parte dell’ufficio competente deve avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della stessa. La risposta dell’Amministraione avverà entro 120 giorni dalla ricezione dell’istanza, o entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione integrativa se richiesta.

In caso di inerzia da parte dell’Agenzia, trascorsi 120 giorni, si viene a formare il silenzio/assenso.

Il contribuente :

  1. deve presentare l’istanza:
    • in carta libera, esente da bollo;
    • alla Direzione Regionale delle Entrate;
  2. contro la risposta negativa dell’Agenzia, non può essere proposto ricorso, ma si può solo decidere se adeguarsi o meno.

Interpello disapplicativo

L’interpello disapplicativo consente al contribuente di chiedere all’Agenzia delle Entrate un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione di norme tributarie. Tuttavia la risposta non vincola il contribuente, il quale potrà dimostrare il diritto alla disapplicazione nelle fasi successive.

Sono soggetti interessati i contribuenti, residenti e non residenti, sostituti d’imposta, consulenti incaricati degli adempimenti fiscali. Costoro possono presentare istanza a:

  1. Direzione Regionale delle Entrate per i contribuenti con volume d’affari inferiore a 100 milioni di euro;
  2. Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate per i contribuenti con volume d’affari superiore a 100 milioni di euro.

La presentazione dell’istanza deve avvenire prima della scadenza dei termini ordinari per la presentazione della dichiarazione e prima della scadenza dei termini per l’assolvimento di altri obblighi tributari correlati al caso prospettato nell’istanza.

La richiesta di integrazione dell’istanza da parte dell’ufficio competente deve avvenire entro 30 giorni dalla presentazione della stessa. La risposta dell’Amministrazione avverrà entro 120 giorni dalla ricezione dell’istanza, o entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione integrativa se richiesta.

In caso di inerzia da parte dell’Agenzia, trascorsi 120 giorni, si viene a formare il silenzio/assenso.

Il ricorso contro il parere negativo deve essere presentato entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto l’avviso di accertamento.