Il patrocinio gratuito: mediante l’istituto del patrocinio gratuito, il legislatore ha inteso tutelare tutti quei soggetti che non sono in grado di raggiungere un determinato livello reddituale, garantendo ad essi l’esercizio del diritto di difesa.

Quali sono i requisiti per accedere al patrocinio gratuito?

Per poter accedere a tale strumento, il contribuente deve avere un reddito imponibile IRPEF inferiore ad euro 11.493,82 (anno 2020). Tale limite è adeguato ogni 2 anni in base alla variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo.

Come si calcola il limite reddituale?

Nella determinazione del limite reddituale, si tiene altresì conto dei redditi esenti dall’IRPEF o che risultano soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio, non si può tener conto delle detrazioni d’imposta o deduzioni dal reddito determinate dal TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi). Se il contribuente convive con il coniuge o con altri familiari, si fa riferimento alla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia. La verifica dell’esatto ammontare del reddito dichiarato deve essere compiuta dall’Amministrazione finanziaria territorialmente competente. Il contribuente in possesso dei requisiti necessari, può richiedere di essere ammesso al gratuito patrocinio in ogni stato e grado del giudizio. Occorrerà pertanto, il deposito di apposita istanza, che può risultare anche antecedente alla presentazione del ricorso.

Quando non si può accedere ai benefici del patrocinio gratuito?

Non si può accedere ai benefici del patrocinio gratuito, qualora si sia già stati beneficiari di tale diritto durante il processo di I° grado e si sia risultati comunque soccombenti.

Accoglimento dell’istanza

Accolta la richiesta di patrocinio gratuito, il contribuente ha diritto a nominare il proprio difensore. Per effetto dell’accoglimento dell’istanza risulteranno a carico dello Stato anche le spese per l’attività di difesa che sarà stata svolta, in favore del contribuente, successivamente ammesso al beneficio. Oltre a ciò, le spese a carico della parte verranno:

  1. prenotate a debito, cioè lo Stato rinuncerà temporaneamente all’incasso, annotando le somme in un registro per un potenziale recupero successivo in caso di soccombenza del contribuente;
  2. ovvero anticipate dall’Erario.

Da quanto esposto, possiamo sottolineare che per ciò che concerne il processo tributario, risultano prenotati a debito:

  1. il contributo unificato atti giudiziari;
  2. i diritti di copia;
  3. l’onorario dovuto al consulente tecnico di parte.

Come vengono recuperati i costi anticipati?

Lo Stato anticipa i costi in favore del contribuente e li recupera:

  1. presso la parte soccombente;
  2. ovvero, al ricorrere di determinate condizioni, presso la parte ammessa al gratuito patrocinio.

La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate ed anticipate solo se, in ragione della sentenza o della transazione della lite, la parte ammessa al beneficio abbia conseguito almeno un sestuplo delle spese. Nel caso di rinuncia all’azione o di estinzione del giudizio la rivalsa non soggiace a detto limite.

Le cause definite per transazione

Nelle cause definite per transazione, tutte le parti risultano solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito ed è vietato accollarle alla parte ammessa al gratuito patrocinio. Tuttavia, tale beneficio è calmierato dalla non modifica della regola generale secondo cui, la parte risultata soccombente è condannata al pagamento delle spese legali al vincitore. Il gratuito patrocinio infatti, consente solamente il pagamento del difensore della parte ammessa e l’anticipazione delle spese indicate dalla legge. Non sono a carico dello Stato le spese che l’assistito dal beneficio sia condannato a pagare alla parte risultata vittoriosa.