Liti da riscossione: gli atti emanati dall’agente della riscossione sono autonomamente impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie. Non a caso, tra gli atti ricorribili in sede fiscale si rammentano:
- la cartella di pagamento;
- l’avviso di mora;
- il fermo dei beni mobili registrati;
- l’istituzione di ipoteca.
L’agente della riscossione
E’ la parte processuale per cui, limitatamente agli atti da questi formati e dai vizi ad esso imputabili, è abilitato a stare in giudizio. Le somme vengono iscritte a ruolo da un soggetto, l’ente impositore, diverso da colui il quale provvede alla notifica dell’atto.
Cosa va riportato sul titolo esecutivo?
Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all’eventuale atto di accertamento, quanto la normativa in materia di riscossione e una motivazione sintetica, secondo le indicazioni della legge 212/2000. Il contenuto del ruolo deve riprodursi nella cartella di pagamento che lo incorpora, l’obbligo di motivazione può ritenersi assolto con l’indicazione degli estremi dell’atto presupposto e non è necessaria l’allegazione dell’avviso di accertamento.
Si può considerare la cartella nulla?
Non è possibile considerare nulla la cartella, allorché dalle difese del contribuente emerga che lo stesso abbia piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione. La giurisdizione tributaria concerne le liti aventi ad oggetto tributi di ogni genere, specie, comunque denominati. Il contribuente ha l’onere di impugnare l’atto dinanzi al giudice fornito di giurisdizione.
Il curatore fallimentare non ha interesse ad impugnare la cartella di pagamento riguardante i tributi dovuti in epoca antecedente la dichiarazione di fallimento. Essendo la cartella opponibile alla curatela fallimentare, il curatore può sempre farne valere l’inefficacia relativa davanti al giudice delegato o al tribunale fallimentare in sede di accertamento del passivo.
Liti di riscossione: la translatio iudicii
Potrebbe accadere che il contribuente, proponga un ricorso dinanzi ad un giudice privo di giurisdizione. Il giudice tributario così adito, deve disporre la translatio iudicii. Il contribuente avrebbe l’onere, di riassumere il processo entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto la translatio iudicii.
Le commissioni tributarie sono competenti, per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle agenzie fiscali, ovvero degli enti locali, ovvero degli agenti della riscossione, in caso di impugnazione di una cartella di pagamento con la quale il ricorrente intende far valere, anche in via esclusiva, vizi propri del ruolo non precedentemente notificatogli.
Reclamo, avviso di accertamento e vizi
La fase amministrativa di reclamo è imposta per le liti in materia di riscossione di valore non superiore ai 50.000 €. Possono sorgere questioni relative al giudizio in cui proporre istanza di sospensione. Ogni atto tributario deve essere impugnato per vizi propri. Da ciò consegue che in sede di ricorso alla cartella di pagamento, non può essere sollevata questione relativa all’avviso di accertamento. Quindi l’istanza avanzata in caso di omessa impugnazione dell’accertamento, in sede di impugnazione verso la cartella, difetterebbe del requisito del fumus boni iuris. Posto che il ricorso si è basato sui vizi inerenti l’accertamento, esso risulterebbe respinto. La riscossione del tributo è posta in essere da più soggetti, in quanto inizialmente, le somme vengono iscritte a ruolo dall’ufficio, mentre la relativa cartella viene notificata dall’Agente della Riscossione.
Vizi propri e vizi della cartella nelle liti di riscossione
Qualora la lite riguardi vizi propri della cartella, il ricorso va notificato all’agente. Per contro, in tutte le ipotesi in cui il contribuente eccepisca vizi di merito, occorre chiamare in causa l’ufficio. Sono imputabili all’ente creditore, la notifica dell’atto presupposto, l’omissione della comunicazione bonaria e l’indicazione della mancata debenza del tributo nell’ambito delle liti di riscossione. Dunque, possono sorgere problematiche sulla corretta individuazione del legittimato passivo. Cioè deriva dal fatto che il potenziale vizio su cui si fonda il fumus boni iuris può essere imputabile, a seconda delle circostanze, sia all’ente impositore, sia all’agente della riscossione. È allora possibile affermare che, in sede di ricorso contro l’accertamento, l’atto deve essere notificato nei confronti dell’ente. Siccome a quest’ultimo, che procede all’iscrizione a ruolo delle somme. L’atto dovrà essere indirizzato: a. nei confronti dell’Agente della Riscossione; b. nei confronti dell’ufficio, se l’istanza si basa su rilievi allo stesso riferibili.
A chi può essere indirizzato l’avviso di mora?
L’avviso di mora può essere indirizzato indifferentemente nei confronti dell’ente impositore, o dell’agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario. La contestazione della pretesa tributaria, attuata mediante impugnazione dell’iscrizione d’ipoteca, conseguente ad una cartella di pagamento, può essere effettuata direttamente nei confronti dell’ente creditore e che, in tal caso, il concessionario resta vincolato alla decisione del giudice tributario.
L’agente di riscossione nelle liti
Sulla medesima azione proposta nei confronti del concessionario, il giudice tributario, per evitare di rispondere dell’esito eventualmente sfavorevole della lite, ha l’onere di chiamare in causa l’ente creditore, non ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario. La Corte ha chiarito che l’Agente della Riscossione è parte nel processo dinanzi alle commissioni tributarie quando la controversia ha ad oggetto l’impugnazione di atti per vizi derivanti da errori. Il principio di responsabilità, esclude che il giudice debba ordinare ex officio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non sussiste una fattispecie di litisconsorzio necessario tra ente creditore ed agente. In ogni caso, il fatto che il contribuente abbia citato in giudizio sia l’Agente della Riscossione, sia l’Ufficio non comporta l’inammissibilità del ricorso.
Gli effetti dell’errata instaurazione del processo
L’Agente della Riscossione, nelle liti promosse contro di lui, che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato. L’Agenzia delle Entrate con circolare n°51 del 17/07/2008 e n°12 del 12/04/2012, si è pronunciata in merito agli effetti dell’ errata instaurazione del processo. Essa, prendendo le mosse dal principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n°16412 del 2007, precisa che, qualora sia stato chiamato in causa l’Ufficio per questioni inerenti il solo atto in discussione, quest’ultimo deve eccepire il difetto della legittimazione passiva e chiamare in causa l’Agente della Riscossione.
I provvedimenti emessi dall’Agenzia delle Entrate Riscossione
Il ricorso avverso il provvedimento d’iscrizione di ipoteca deve essere proposto nei confronti dell’Agente della Riscossione e non dell’Agenzia delle Entrate. Sia il fermo, sia l’ipoteca sono chiaramente provvedimenti emessi dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. La sentenza della Commissione tributaria provinciale può essere impugnata mediante appello. Nel nostro sistema vige il doppio termine di impugnazione; pertanto l’appello deve essere proposto alternativamente: entro 60 giorni dalla notifica della sentenza ad opera della controparte; in assenza di ciò, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza stessa. L’appellante dovrebbe notificare l’appello a tutti coloro i quali hanno acquisito la qualità di parte in primo grado.
Liti di riscossione: cause inscindibili e cause scindibili
Il codice di procedura civile contempla due ipotesi di litisconsorzio, nella fase di impugnazione della sentenza:
- le cosiddette cause inscindibili, disciplinate dall’articolo 331 del codice di procedura civile;
- le cosiddette cause scindibili, disciplinate dall’articolo 332 del codice di procedura civile, ove l’impugnazione può svolgersi in maniera litisconsortile.
La sentenza del giudice tributario si concretizza in molti casi, in una condanna al versamento di somme nei confronti dell’ente impositore. In caso di inottemperanza al comando derivante dalla sentenza, il contribuente ha davanti a sé l’azione di ottemperanza.