Costituzione in giudizio del ricorrente: nel processo tributario, il ricorso viene in un primo momento notificato all’ente che ha emanato l’atto e, successivamente, portato a conoscenza del giudice mediante la costituzione in giudizio del ricorrente. Tramite tale atto, il ricorrente diviene ufficialmente parte attiva presente nel processo. A differenza di quanto avviene per la parte resistente, la costituzione tardiva del ricorrente causa l’inammissibilità dell’impugnazione. La costituzione in giudizio deve avvenire entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità. La costituzione in giudizio da parte del difensore, deve avvenire in forma digitale a decorre dal 1 luglio 2019. Sono cause di inammissibilità del ricorso:
- il mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto per la costituzione;
- la non conformità dell’atto depositato spedito alla segreteria della commissione, rispetto a quello consegnato o spedito alla parte resistente.
La costituzione in giudizio deve avvenire, a pena di ammissibilità, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso. È irrilevante che la parte resistenze si sia costituita. È applicabile la sospensione feriale dei termini. Quindi il computo del termine, segue la prescrizione di cui all’art.2963 del codice civile. Pertanto:
- avviene secondo il calendario comune;
- non si tiene conto del giorno, nel corso del quale cade il momento iniziale del termine;
- la decadenza si verifica con lo spirare del giorno feriale di scadenza del termine stesso;
- se il termine scade in un giorno festivo, esso è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Nel caso di un ricorso avverso atti di importo non superiore ai 50.000 euro o liti catastali, il contribuente è tenuto ad attendere prima di costituirsi in giudizio, una fase amministrativa finalizzata alla definizione stragiudiziale della controversia, denominata reclamo.