RICORSO IN APPELLO: l’appello è il mezzo di impugnazione mediante il quale, possono essere sindacate le sentenze delle Commissioni tributarie provinciali. Il suddetto mezzo di gravame è:
- ordinario, nel senso che condiziona il giudicato e ne è condizionato e deve essere proposto entro termini perentori, ossia 60 giorni dalla notificazione della sentenza o, in difetto, 6 mesi dalla data di pubblicazione della stessa;
- sostitutivo, nel senso che la pronuncia del giudice di II° grado, si sostituisce integralmente a quella di I°;
- a critica libera, nel senso che l’appellante può far valere appunto, mediante appello, ogni potenziale vizio della sentenza, ivi compresa la sostanziale ingiustizia.
I principi di cui le parti devono tenere conto nel ricorso in appello
È opportuno rammentare da subito che, in appello, le parti devono tener presente i seguenti principi:
- la devoluzione. In secondo grado vige la regola del tantum solutum quantum appellatum, secondo cui il giudice in appello è investito della causa nei limiti dei motivi di appello e della riproposizione, ad opera delle parti, delle questioni rigettate o non esaminate dalla Commissione tributaria provinciale. In assenza di ciò, sui capi di sentenza non specificatamente appellata, si forma il cosiddetto giudicato interno. A tal proposito occorre considerare che il processo tributario impone la specifica riproposizione in appello in modo chiaro ed univoco, sia pure per relationem, delle questioni non accolte dalla sentenza in I° grado, siano esse domande o eccezioni, sotto piena e definitiva rinuncia, non essendo sufficiente il generico richiamo del complessivo contenuto degli atti della precedente fase processuale;
- il divieto di domande nuove. Nel processo di appello non possono proporsi domande nuove, siano nel senso che non possono formularsi richieste nuove, sia motivi nuovi rispetto a quelli sollevati in sede di ricorso introduttivo. Poiché in appello non possono essere portati elementi nuovi, l’oggetto del processo deve essere quello del I° grado. Non dovrebbe neanche essere possibile la proposizione di motivi aggiunti, a differenza che in I° grado costituisce ad esempio motivo nuovo, il vizio di sottoscrizione dell’atto di accertamento, ovvero, da parte dell’Agenzia, l’avvenuta distribuzione di utili extracontabili ai fini della responsabilità del socio di società estinta;
- non sono ammissibili eccezione nuove, perciò intendendosi solo le eccezioni in senso proprio, e ciò fatti impeditivi, modificativi ed estintivi rispetto alle pretese altrui, ma non prospettazioni ed argomentazioni, per le quali non maturerebbero preclusioni. Tale orientamento va però coordinato con il principio di contestazione, non apparendo corretto \ consentire la contestazione tardiva;
- non sono eccezioni, ma mere difese, liberamente esperibile la prima volta anche in appello, le argomentazioni che consistano nel semplice negare il presupposto del diritto altrui, negando nella sussistenza in fatto o contestandone la qualifica giuridica. Così, ad esempio, in un giudizio di rimborso, opporsi all’omessa notifica della cessione del credito.
le argomentazioni positive in diritto ed in fatto
A questi fini è necessario distinguere tra le argomentazioni positive in diritto ed in fatto. Mentre le prime sono sempre libere, atteso il principio iura novit curia, che comporta che le argomentazioni giuridiche sono sempre possibili, nel caso delle negazioni dei fatti. Ciò deve ovviamente contemperarsi con l’onere di contestazione, che comporta, per il principio di concentrazione, che la parte costituita deve contestare. Il giudizio d’appello si svolge in maniera analoga a quello del primo grado, sia per ciò che concerne la notifica dell’atto introduttivo, sia per ciò che riguarda la costituzione nel giudizio.
Il processo di secondo grado
Il processo di secondo grado si svolge dunque nella seguente maniera:
- notifica alla controparte dell’atto di appello;
- costituzione in giudizio dell’appellante 30 giorni dalla notifica dell’appello;
- costituzione in giudizio dell’appellato entro 60 giorni dalla data di ricezione dell’appello;
- eventuale proposizione dell’appello incidentale;
- deposito di documenti e di memorie;
- trattazione della causa.
Oggetto dell’appello possono essere le sole sentenze delle Commissioni tributarie provinciali, qualora il giudice si ritenga incompetente, egli dichiara con sentenza la propria incompetenza, indicando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa presso il giudice competente, mediante la translatio iudici.
Il rito dell’appello
Il rito d’appello si svolge sulla falsariga del processo di I° grado, infatti il ricorso in appello deve:
- essere notificato ai sensi dell’art.20 del D.lgs. n°546/1992;
- essere depositato a norma dell’art.22 del D.lgs. n°546/1992.
Dal 1° luglio 2019 le modalità di notificazione e del deposito del ricorso in appello sono quelle previste dal processo tributario telematico.
Il contenuto dell’appello
L’atto di appello deve contenere:
- l’indicazione della commissione tributaria cui è diretto;
- l’indicazione dell’appellante;
- le altre parti nei cui confronti è proposto;
- gli estremi della sentenza impugnata;
- l’esposizione sommaria dei fatti;
- l’oggetto della domanda;
- i motivi specifici di impugnazione;
- la sottoscrizione del difensore.
Il ricorso in appello, al pari del ricorso di I° grado, deve contenere:
- la casella pec del difensore, la cui mancanza può causare la maggiorazione della metà del contributo unificato;
- il numero di fax del difensore. La mancanza può causare la maggiorazione della metà dei contributi unificata;
- la casella pec della parte;
- il codice fiscale di difensore, nonché della parte;
- la dichiarazione di valore della causa, la cui mancanza può comportare l’incremento del contributo unificato nella misura massima.
L’inammissibilità dell’appello
L’inammissibilità dell’appello è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, al pari di quanto previsto per il ricorso di I° grado, l’appello è inammissibile se:
- manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopraindicati;
- non contiene la sottoscrizione del difensore;
- secondo un’opinione, il ricorso non sia stato notificato a tutti coloro che hanno acquistato la qualità di parte in I° grado.
L’atto di appello non deve essere corredato dalla sentenza impugnata.
L’atto di appello deve contenere l’indicazione del giudice a cui è diretta l’impugnazione. Il ricorso in appello, infatti, è ammissibile, seppur privo dell’indicazione della Commissione adita, purché all’interno del ricorso siano presenti gli elementi utili per l’identificazione.
l’indicazione dell’appellante
Il ricorso in appello deve contenere l’indicazione dell’appellante e delle altre parti, nei cui confronti l’impugnazione è proposta. In questa sede, ci si limita a rilevare che le indicazioni relative all’appellante concedono:
- le sue generalità;
- la residenza;
- il domicilio eventualmente eletto;
- il codice fiscale;
- la casella pec.
Cosa deve essere presente nella sentenza impugnata nel ricorso in appello?
Nell’atto di appello devono essere presenti gli estremi della sentenza impugnata. Si ritiene che l’inammissibilità, sussista solo se l’esposizione dei fatti, così come l’oggetto della richiesta, siano del tutto omessi. La parte appellante deve indicare l’oggetto della domanda, ovverosia i capi della sentenza di I° grado, dei quali chiede la riforma ed il provvedimento che chiede al giudice di appello, in sostituzione di quello di I° grado. Al giudice del gravame è preclusa l’indagine sui punti della sentenza non investiti nel gravame stesso, sui quali si forma il cosiddetto giudicato interno.
La richiesta di riforma della pronuncia può essere parziale?
La richiesta di riforma della pronuncia può essere anche parziale. L’onere di impugnazione non impone all’appellante di porre nuovi argomenti giuridici a sostegno, rispetto a quelli già respinti dal giudice di I° grado, specie ove le questioni che formano oggetto del giudizio siano di mero diritto. La parte resistente, che in I° grado si sia limitata ad una contestazione generica del ricorso, può rendere specifica la stessa in sede di gravame. Il divieto di proporre nuove eccezioni in appello riguarda solo quelle in senso stretto.
Il giudice d’appello non è legittimato per effetto della proposizione dell’impugnazione, al riesame dell’intera causa, posto che l’appello non è un gravame automaticamente devolutivo il base al principio del tantum devolutum quantum appellatum. Il ricorso proposto senza la formulazione dei motivi è inammissibile.
I motivi di appello e i motivi del ricorso
I motivi di appello non devono essere confusi con i motivi del ricorso, non a caso occorre tenere presente che:
- in sede di ricorso introduttivo, i motivi riguardano il lato impositivo;
- nell’atto di appello, i motivi concernono la sentenza.
L’appello è un gravame a critica libera poiché esso può essere anche basato su questioni di rito quali, ad esempio:
- l’omessa comunicazione della trattazione;
- l’omessa discussione della causa in pubblica udienza, nonostante la presentazione dell’apposita istanza;
- il difetto di giurisdizione.
Le impugnazioni rescissorie e rescindenti
Le impugnazioni si distinguono in rescissorie e rescindenti. Quando il giudice di appello è tenuto a rimettere la lite in I° grado, l’appello ha natura solo rescindente. Analogamente a quanto avviene in sede di stesura del ricorso introduttivo, il ricorso in appello può contenere, tra l’altro:
a. la sollecitazione dell’attivazione dei poteri istruttori del giudice, da applicarsi con particolari restrizioni in appello;
- la richiesta di discussione della causa in pubblica udienza;
- la cosiddetta dichiarazione di conformità, dell’atto depositato a quello consegnato.
Il processo telematico e il ricorso in appello
Con l’entrata in vigore del processo telematico, la procura conferita al difensore costituisce un atto separato in formato analogico. La copia per immagine è conforme all’originale e sottoscritta digitalmente dal difensore. Deve essere notificata a mezzo pec unitamente al ricorso. A seguito della sentenza n°217/2010 della Corte costituzionale, è ora possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione della sentenza di I° grado o di quella di II° grado, impugnata in Cassazione con l’appello principale o incidentale. È sempre opportuno chiedere la condanna alla restituzione delle somme già versate. L’atto di appello deve essere sottoscritto dal difensore.
L’appello cumulativo
Mediante il cosiddetto appello cumulativo, l’appellante impugna con un unico atto di appello più sentenze. Tendenzialmente, la cosiddetta impugnazione cumulativa è da ritenersi ammissibile, sempre che siano presenti i requisiti di seguito elencati. Ovviamente è necessario il rispetto del termine di impugnazione della sentenza emanata anteriormente rispetto alle altre. È ammissibile l’appello avverso più sentenze relative a distinti procedimenti, qualora le pronuncia impugnate:
- siano state rese tra le stesse parti;
- trattato identiche questioni;
- sia espressamente indicata nell’atto di appello, la volontà di impugnare entrambe le sentenze.
Analogamente a quanto avviene nel processo di I° grado, il rito di appello si instaura in primo luogo mediante notifica alla controparte e, tramite la costituzione in giudizio dell’appellante, al pari di quanto accade dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, ha l’onere di:
- notificare l’atto di pagamento entro il termine di decadenza previsto dalla legge;
- provvedere alla propria costituzione in giudizio entro 30 giorni dall’avvenuta notificazione;
- potrebbe accadere che la parte, erroneamente, provveda a notificare l’appello alla Commissione tributaria, anziché alla parte appellata. In tal caso, la CTR di Venezia, con sentenza n°60 del 24/09/2009, ha stabilito che è illegittima l’ordinanza con cui il giudice dispone la rinnovazione della notifica dell’appello, alla luce dell’imminente esigenza di tutela del diritto di difesa.
A chi deve essere notificato l’appello?
L’appello deve essere notificato a tutti coloro i quali hanno partecipato al giudizio di primo grado. In base a tale norma, il processo di appello dovrebbe sempre svolgersi in maniera litisconsortile qualora in I° grado si sia svolto in tale forma. L’inosservanza di tale prescrizione non comporta necessariamente la nullità del procedimento nelle liti inscindibili o tra loro dipendenti, ad esempio nelle ipotesi di litisconsorzio necessario, il processo di impugnazione deve necessariamente svolgersi in maniera litisconsortile. Nell’ipotesi di cause scindibili, l’impugnazione può, ma non deve, svolgersi in maniera litisconsortile.
Un esempio:
Nel caso delle liti di riscossione, per la Suprema Corte, nel particolare caso in cui nel giudizio di I° grado la società di persone che sia parte dello stesso, si sia estinta per effetto della cancellazione dal Registro delle Imprese, l’evento estintivo non sia stato dichiarato, l’atto di appello proposto dall’ex socio, deve essere notificato anche agli altri ex soci, in quanto sono tutti successori della società ai sensi dell’art.10 del codice di procedura civile.
I termini dell’appello
L’appello è un’impugnazione che deve essere presentata entro termini previsti, a pena di decadenza, in particolare:
- entro 60 giorni dalla data di ricezione della sentenza di primo grado, cosiddetto termine breve punto;
- entro sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza da appellare, il cosiddetto termine lungo.
Il decorso del termine lungo comporta comunque il passaggio in giudicato della sentenza. Il processo di II° grado, si svolge sulla falsariga di quello di I° grado; pertanto, l’instaurazione del processo di appello può essere così schematizzato:
- proposizione dell’appello principale, entro i termini perentori stabiliti dalla legge;
- costituzione in giudizio dell’appellante entro i 30 giorni successivi alla data di notifica dell’appello principale, a pena di inammissibilità;
- costituzione in giudizio dell’appellato, entro i 60 giorni successivi la data di ricezione dell’appello.
La costituzione in giudizio dell’appellante
L’appellante deve, al pari del ricorrente di I° grado, provvedere alla propria costituzione in giudizio. La Commissione determina l’inammissibilità della Costituzione in giudizio che deve avvenire:
- entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso in appello, a pena d’inammissibilità;
- mediante deposito o spedizione a mezzo posta in plico raccomandato, senza busta con avviso di ricevimento;
- dell’appello;
L’iscrizione del ricorso in appello nel registro generale
Mediante la nota di iscrizione a ruolo, il contribuente chiede l’iscrizione del ricorso nel registro generale (R.G.), per cui la mancanza di tale nota, nonostante non sia causa d’inammissibilità, impedisce il proseguimento dell’iter burocratico. Il modello di nota d’iscrizione a ruolo è pubblicato sul sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il ricorso in appello: la trasmissione del fascicolo del processo
Successivamente al deposito dell’appello ad opera dell’appellante, presso la segreteria del giudice di II° grado, la segreteria della Commissione tributaria regionale chiede alla segreteria della Commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo. Il mancato inserimento nel fascicolo della copia autentica della sentenza non è sanzionato da alcuna norma processuale. Successivamente alla notifica dell’appello principale, l’appellato ha l’onere di costituirsi in giudizio presentando, se sussistono i presupposti, appello incidentale. Le parti diverse dall’appellante devono costituirsi in giudizio, depositando apposito atto di controdeduzioni. L’appellato, all’atto della costituzione in giudizio, deve depositare presso la segreteria della Commissione tributaria adita, il proprio fascicolo contenente:
- le controdeduzioni;
- i documenti offerti in comunicazione.
L’atto di controdeduzione contiene:
- l’esposizione delle difese in replica ai motivi di gravame, dell’appellante;
- le eccezioni processuali e di merito che l’appellante intende sollevare;
- l’indicazione delle prove di cui l’appellato intende avvalersi.
Nel processo di appello, le controdeduzioni possono contenere anche:
- l’appello incidentale;
- la riproposizione delle questioni respinte o non esaminate in primo grado.
Il processo di appello è ispirato al principio della devoluzione per cui, qualora una parte presenti appello principale, l’altra parte deve riproporre in via devolutiva le doglianze eccepite in I° grado, disattese o non esaminate.
La costituzione dell’appellato
L’appellato ha l’onere di costituirsi entro 60 giorni dalla data di ricezione dell’appello principale, anche nel processo di appello. La costituzione tardiva dell’appellato non comporta effetti irreversibili. Il ricorrente può costituirsi anche successivamente allo scadere dei 60 giorni dalla ricezione dell’appello principale. Non vi è un orientamento univoco in merito al termine ultimo per la costituzione in giudizio dell’appellato, ove l’appellato si costituisca tardivamente. Se questi si costituisse, per ipotesi, oltre:
- 20 giorni liberi prima dell’udienza, perde il diritto di produrre documenti;
- 10 giorni liberi prima dell’udienza, perde il diritto di produrre memorie illustrative;
- 5 giorni liberi prima dell’udienza, perde il diritto di produrre le memorie di replica, qualora la causa venisse trattata in Camera di Consiglio.
L’appello incidentale
L’atto di controdeduzioni non può contenere l’appello incidentale, nel caso in cui sorga la necessità di presentare appello incidentale, la costituzione deve essere tempestiva. La mancata costituzione in giudizio dell’appellato non causa di per sé l’accoglimento dell’appello principale. Tuttavia, la mancata costituzione comporta determinati effetti, posto che la parte non costituita non ha diritto a ricevere:
- l’avviso di trattazione dell’udienza;
- la comunicazione del dispositivo della sentenza;
- l’istanza di discussione in pubblica udienza;
- l’ordinanza di differimento della trattazione.