IL PROCESSO D’APPELLO: nel processo d’appello si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per quello di I° grado. Il giudizio di II° grado, si svolge quindi sulla falsariga del contenzioso di prime cure. Esso può essere in tal modo riassunto:

  • notifica dell’atto di appello ai soggetti che hanno acquisito la qualità di parte nel processo di I° grado;
  • entro i successivi 30 giorni, costituzione in giudizio dell’appellante;
  • entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso, costituzione in giudizio dell’appellato ed eventuale proposizione dell’appello incidentale;
  • formazione del fascicolo del processo;
  • assegnazione del ricorso ad una sezione;
  • esame preliminare del ricorso ad opera del Presidente di sezione;
  • produzione di documenti e di memoria illustrativa ad opera delle parti;
  • eventuale riunione di appelli separatamente proposti;
  • trattazione della causa;

Il presidente delle commissione tributaria regionale:

Analogamente a quanto avviene in I° grado, il Presidente della Commissione tributaria regionale:

  • assegna gli appelli alla sezione della Commissione;
  • provvede alla riunione degli appelli;
  • ordina al contribuente di munirsi di assistenza tecnica.

La riunione di appelli proposti separatamente

Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite. Tuttavia, la mancata riunione dei due appelli proposti separatamente, non determina la nullità di nessuna delle due sentenze emanate. Il Presidente di sezione può:

  • compiere l’esame preliminare del ricorso, dichiarandone l’ammissibilità;
  • oppure integrando il contraddittorio nell’ipotesi di cause inscindibili, o ordinare la notifica della sentenza nelle liti scindibili;
  • nominare il relatore della causa;
  • fissare l’udienza di trattazione.

Il decreto di inammissibilità nel processo d’appello

Contro il decreto di inammissibilità del ricorso è proponibile reclamo alla Commissione. In appello trovano applicazione le norme inerenti alla sospensione, l’interruzione e l’estinzione del processo. La fase di trattazione si svolge in maniera analoga al processo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale. La segreteria della Commissione tributaria regionale deve comunicare alle parti costituite la data dell’udienza. L’omessa comunicazione delle parti, almeno 30 giorni prima dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata. Anche in appello, la modalità ordinaria di svolgimento del processo è la Camera di Consiglio.

La trattazione della causa in pubblica udienza

La trattazione della causa in pubblica udienza deve essere richiesta dalle parti con apposita istanza, unitamente all’ appello o mediante atto separato da notificare alle parti costituite. L’omessa discussione della causa in pubblica udienza, nonostante la presentazione dell’istanza, non comporta la nullità del processo.

I documenti del processo d’appello

Nelle attività difensive è possibile il deposito di:

  • documenti entro 20 giorni liberi prima dell’udienza;
  • memorie illustrative entro 10 giorni liberi prima dell’udienza;
  • memoria di replica entro 5 giorni liberi prima dell’udienza in caso di trattazione in Camera di Consiglio.

Segnatamente alla produzione dei documenti in appello, per la Corte di Cassazione il documento irritualmente prodotto in I° grado, può essere nuovamente prodotto in II° grado, nel rispetto delle modalità di produzione di cui all’art.32 del D.lgs. n°546/1992. La sentenza deve contenere anche l’esposizione dello svolgimento del processo di I° grado. È stato affermato che la Commissione d’appello non è tenuta ad occuparsi singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione della parte contribuente. Invece, è necessario e sufficiente che esponga in maniera concisa gli elementi. Infatti, è un diritto posto a fondamento della sua decisione sul gravame, dovendo ritenersi che impedisce, per implicito, disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito.

I vizi della sentenza nel processo d’appello

Nel processo di appello i vizi della sentenza assumono maggiore rilievo rispetto al giudizio di I° grado. La sentenza del giudice di appello si sostituisce interamente a quella di I° grado, in quanto in appello la causa viene riesaminata nel merito; quindi, l’impugnazione che si è basata unicamente su un vizio formale dalla sentenza, diverso dalla sottoscrizione, è destinata ad essere rigettata. Per contro, l’illegittimità della sentenza del giudice di appello ben potrebbe essere censurata in Cassazione che, se del caso, rimetterà la causa dinanzi al giudice di II° grado.

Il vizio di extra petizione

La decisione del giudice d’appello non può essere più sfavorevole della sentenza impugnata. In caso di violazione di tale principio, la sentenza è affetta dal vizio di extra petizione. La parte motivazionale della sentenza del giudice di appello non è legittima, qualora contenga un mero rinvio alla decisione dei giudici di prime cure. Tale tipologia di motivazione è ammessa solo a condizione che il giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima sia pur sinteticamente le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazioni proposti.

Le spese nel processo d’appello

Le spese devono essere liquidate con riferimento ai singoli gradi di giudizio. Il processo con pluralità di parti, nel II° grado di giudizio, deve essere vagliato alla luce del carattere inscindibile o scindibile della lite. Tanto premesso, in appello è ammesso l’intervento del terzo. Il che si verifica quando un soggetto intende far valere i diritti di una delle altre parti del giudizio. Si pensi al caso degli obbligati solidali e dei soggetti che possono subire conseguenze sanzionatorie che dipendono dall’esito della causa in cui desiderano intervenire.

L’effetto devolutivo del processo d’appello

L’appello non è un mezzo di impugnazione automaticamente devolutivo, siccome il giudice di II° grado non è automaticamente investito della causa per effetto del gravame. Infatti:

  1. la cognizione del giudice di appello è circoscritta alle domande ed alle eccezioni proposte dalle parti;
  2. sui capi di sentenza non impugnati, si forma il giudicato interno.

L’eventuale formazione del giudicato interno deve essere combinata con l’acquiescenza, a determinate parti dell’atto. Ad esempio, se una società in accomandita semplice riceve un avviso di accertamento analitico contenente i recuperi a tassazione di costi inerenti spese di manutenzione indebitamente dedotte, accantonamenti dedotti in violazione della legge fiscale e indebita deduzione di costi per violazione della competenza fiscale, allora il contribuente può presentare ricorso, omettendo però di censurare il recupero relativo alla competenza fiscale. La Commissione tributaria provinciale respinge così integralmente il ricorso. La società propone appello, censurando i capi di sentenza sui costi non inerenti e sulle spese di manutenzione. Pertanto, si forma il giudicato interno sul capo relativo agli accantonamenti. In virtù di ciò, non sarà possibile contestare né in appello, né nell’eventuale giudizio di Cassazione, i recuperi inerenti alla competenza fiscale e gli accantonamenti.

Divieto di “reformatio in peius

I poteri del giudice di appello sono determinati con riferimento all’iniziativa delle parti. Di conseguenza, in assenza di appello incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la sentenza non può essere più sfavorevole all’appellante e più favorevole all’appellato di quanto sia stata la sentenza impugnata.

Il giudicato implicito

L’esame di una questione può ritenersi precluso dalla formazione di un giudicato implicito su di essa. Il fondamento del giudicato implicito è un principio di economia dei giudizi e di logica giuridica. Il ragionamento del giudice comporta la soluzione di una serie di questioni in ordine logico, tale che la soluzione della prima, pregiudichi la soluzione della seconda.

Le questioni rinunciate

Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della Commissione tributaria provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, si intendano rinunciate. Nel giudizio di appello, le domande e le eccezioni dell’appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate. Si applica anche quando il contribuente non si sia costituito nel giudizio di appello. L’oggetto del contendere può quindi, per libera scelta delle parti, essere ristretto nel passaggio tra fasi di I° grado e fase d’appello. La riproposizione delle questioni non accolte postula una riformulazione delle stesse, non essendo sufficiente un generico richiamo agli atti della precedente fase processuale.

Quando si ricorre al processo d’appello incidentale?

Talvolta, può essere difficile stabilire se una questione debba essere censurata mediante appello incidentale. È opportuno che la parte soccombente in primo grado su di una questione pregiudiziale di rito o prima eliminare di merito, riproponga la questione non accolta mediante appello incidentale, il che postula la tempestività della costituzione in giudizio. Qualora un’eccezione di merito sia stata ritenuta infondata nella motivazione della sentenza del giudice di I° grado, attraverso l’enunciazione in modo espresso o indiretta, ma che sottenda in modo chiaro ed univoco la valutazione d’infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione da parte sua dell’appello incidentale, regolato dall’art.342 del codice di procedura civile, non essendo sufficiente la mera riproposizione di cui all’art.346.

Ambito di applicazione della devoluzione

L’interesse alla riproposizione delle questioni non accolte sussiste anche in capo all’appellante principale, relativamente dal capo di sentenza investito dall’appello incidentale. Le questioni assorbite vanno pertanto riproposte nell’appello principale. L’onere di riproposizione, stante il dato normativo, concerne le questioni ed eccezioni non accolte. Per questioni non accolte si devono intendere le sole questioni che non siano state oggetto di reiezione espressa perché rimaste assorbite.

Il giudizio della Suprema Corte nel processo d’appello

La Suprema Corte ha precisato che nel giudizio di appello devono essere riproposte le eccezioni che non siano state oggetto di alcun esame diretto o indiretto del primo giudice, ma non anche di quelle rilevabili d’ufficio, sulle quali, ai sensi dell’art.345 del codice di procedura civile sussiste per il giudice un obbligo di decidere. La regola è che le questioni respinte vanno fatte oggetto di impugnazione, quelle assorbite, vanno riproposte. La regola secondo cui si intendono rinunciate le questioni non accolte e non riproposte, non è applicabile alle questioni respinte, ma solo a quelle non accolte. Per le questioni accolte è sufficiente richiedere la conferma della sentenza appellata.

In caso di appello dell’Ufficio l’appellato deve proporre appello incidentale o basta la riproposizione?

Pare preferibile la tesi della sufficienza della riproposizione della questione. La distinzione dei profili di fatto e di diritto non è sempre facile, anche se concettualmente la distinzione è chiara: profilo di diritto è quali disposizioni esistano e quale ne sia il significato. Profilo di fatto è tutto ciò che concerne la ricostruzione dei fatti accaduti. Si rammenta l’opportunità di distinguere il motivo del ricorso, dalle argomentazioni che lo sorreggono.

La devoluzione non opera per le questioni rilevabili d’ufficio. La rilevabilità d’ufficio dell’eccezione deve comunque essere coordinata con il giudicato interno; quindi, il potere d’esame di tali questioni sussiste a condizione che non siano state espressamente decise in I° grado.

Divieto di domande nuove e di nuove eccezioni

Il divieto di domande nuove e di nuove eccezioni, si atteggia diversamente, a seconda della parte cui deve essere riferito. Lo ius novorum non è tecnicamente riferibile all’Amministrazione Finanziaria, posto che il tema decidendum del processo tributario è circoscritto all’atto impositivo. Infatti, l’ente impositore non è legittimato ad ampliare i motivi del provvedimento in sede processuale, nemmeno in I° grado. In giurisprudenza sono state ritenute nuove le eccezioni di:

  • prescrizione decennale, qualora in I° grado sia stata eccepita quella quinquennale;
  • inutilizzabilità dei documenti per rifiuto di esibizione, avvenuto durante la verifica;
  • avvenuta distribuzione di utili extracontabili ai fini della responsabilità del socio di società estinta.

Per il contribuente, il divieto di domande nuove e di nuove eccezioni deve essere vagliato alla luce del carattere impugnatorio del processo tributario. In tale modello i motivi di ricorso devono essere sollevati a pena d’inammissibilità, nel ricorso introduttivo ed in base ad essi viene delineato l’oggetto del contendere, che in appello è ulteriormente scremato dall’onere di riproposizione e dai motivi dell’appello. Il divieto di ius novorum concerne le domande e le eccezioni non formulate in primo grado.

Quali si possono considerare domande nuove nel processo d’appello?

Sono state considerate domande nuove:

  • la richiesta di annullamento dell’atto per mancanza di motivazione, qualora in I° grado, sia stata sollevata l’illiceità dello stesso in quanto contrastante con l’assetto contabile del contribuente regolarmente tenuto.
  • la contestazione circa la sussistenza di una responsabilità solidale dei coniugi;
  • la censura di non debenza dell’IRAP per difetto di autonoma organizzazione, nell’ipotesi in cui in I° grado il ricorso sia stato basato sull’incompatibilità dell’imposta con l’ordinamento Comunitario;
  • la contestazione circa la validità dei documenti prodotti in I° grado in fotocopia;
  • in una lite inerente l’imposta di registro, la deduzione del carattere condizionato della sentenza di esecuzione in forma specifica di cui all’art.2932 c.c. o la rettifica del valore di avviamento dell’azienda sulla base di coefficienti di redditività diversi da quelli recepiti nell’atto impositivo e menzionati esclusivamente nell’atto di appello.

Le eccezioni

Le eccezioni in senso tecnico sono lo strumento processuale, con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o istintiva della pretesa fiscale. Viceversa, il divieto non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese, e cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili. L’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di sanatoria fiscale, intervenuta nelle more del giudizio di I° grado può essere fatta valere per la prima volta anche in appello. Poiché l’eccezione d’interruzione della prescrizione si differenza dall’eccezione di prescrizione, essa può essere rilevata d’ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo e, quindi, anche nel giudizio di appello.

Il processo d’appello come come giudizio strumentale

Infatti, l’appello è un giudizio strumentale di verifica della legittimità del ragionamento effettuato dal giudice di prime cure. Il giudice d’appello non è tenuto ad effettuare una nuova verifica probatoria dei fatti che sono stati oggetto del giudizio di prime cure, ma deve limitarsi a vagliare la consistenza probatoria di quei soli elementi rilevanti, accertati in I° grado, che siano oggetto di specifica critica da parte dell’appellante. Da ciò discende che la parte rimasta soccombente ha l’onere di riprodurre nel giudizio di appello, le prove ritualmente acquisite nel giudizio in I° grado, che ritiene necessaria confutare la statuizione della sentenza impugnata, così da consentire al giudice d’appello l’accertamento del rapporto controverso limitatamente a quanto devoluto.

Nuove prove, nuovi documenti

Il giudice d’appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile. Fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti, al giudice d’appello non è più consentito ordinare il deposito di documenti; tuttavia, deve essergli riconosciuto il potere di ordinarne l’esibizione ai sensi dell’art.210 del codice di procedura civile, entro gli stessi limiti consentiti al giudice di I° grado, ovverosia quando è impossibile acquisire altrimenti la prova.

Tuttavia, riguardo al potere concesso alla parte di produrre nel giudizio d’appello documenti non prodotti nel I° grado, esso non lede alcun principio costituzionale, poiché il giudice di II° grado è libero, sia di rinnovare una perizia disposta, sia di ordinarne una per la prima volta. In appello è fatta salva la possibilità di produrre nuovi documenti, ancorché preesistenti al I° grado.

Quando un documento deve ritenersi nuovo?

Il documento deve ritenersi nuovo quando viene per la prima volta prodotto in un grado di appello o allorché la produzione del giudizio di I° grado debba ritenersi, per qualunque ragione, irrituale. Detti documenti debbono tuttavia concernere la prova di fatti già allegati, pena un illegittimo allargamento dell’oggetto del processo. Così, potrebbe depositarsi il PVC per dimostrare la sussistenza degli indizi di un tovagliometro utilizzato nell’accertamento, ma non per introdurre nel processo temi nuovi.

La fase rescissoria e rescindente nel processo d’appello

L’appello è nella maggior parte delle ipotesi, un’impugnazione comprensiva sia della fase rescindente, sia dalla fase rescissoria, nel senso che la sentenza del giudice di appello, si sostituisce a quella di I° grado, tuttavia, nelle tassative ipotesi contemplate dall’art.59 del D.lgs. n°546/1992, il giudice d’appello, dopo l’annullamento della sentenza della Commissione tributaria provinciale, rinvia la causa a quest’ultima. In tali casi, l’appello è detto rescindente. La Commissione tributaria regionale rimette la causa alla Commissione tributaria provinciale che ha emesso la sentenza impugnata. Quando:

  • dichiara la competenza declinata alla giurisdizione negata dal primo giudice;
  • dichiara che nel giudizio di I° grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato;
  • riconosce che la sentenza, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale;
  • riconosce che il Collegio non era legittimamente composto;
  • manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di I° grado.

L’appello rescindente costituisce peraltro l’unico caso in cui l’appellante può basare il ricorso in appello solo per questioni processuali.

Le cause di remissione della lite in primo grado

Non sono cause di remissione della lite in primo grado:

  • il vizio di ultrapetizione;
  • la nullità della sentenza per vizio di motivazione;
  • il ricorso notificato ad un soggetto privo di legittimazione processuale;
  • il ricorso proposto tardivamente;
  • la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso per difetto di provvedimento impugnabile.

Il primo caso di rimessione della lite in I° grado è costituito dalla declinazione della competenza o della giurisdizione da parte della Commissione tributaria provinciale. La lite va rimessa in I° grado quando la Commissione tributaria regionale riconosce che nel giudizio di I° grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato. L’omessa comunicazione della data di trattazione costituisce violazione del contraddittorio che comporta la rimessione della causa in I° grado.

L’interruzione del processo

Il decesso del difensore comporta l’interruzione del processo. Può accadere che il processo continui, in questo caso, gli atti successivi al verificarsi del fatto interruttivo sono nulli ed inopponibili alla parte colpita dall’evento. La causa deve essere rimessa in I° grado, stante l’evidente violazione del contraddittorio. È prevista la possibilità di integrazione dei motivi di ricorso, qualora ciò sia reso necessario dal deposito di atti non conosciuti ad opera della controparte. La sentenza emanata a contraddittorio non integro è inutiliter data, in virtù delle scindibilità della lite pertanto, la causa, se pendente in appello, deve essere rimessa al giudice di I° grado.

la causa di remissione della lite

Nel caso in cui la Commissione tributaria regionale accerti che il Collegio di I° grado non era legittimamente composto, si configura una causa di remissione della lite dinanzi alla Commissione tributaria provinciale. Il giudice di appello rimette la causa in I° grado, quando la sentenza difetta della sottoscrizione del giudice dopo il passaggio in giudicato della sentenza, con cui il giudice di appello rimette la lite in I° grado, la segreteria della Commissione tributaria regionale, nei successivi 30 giorni, trasmette d’ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della commissione tributaria provinciale, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.

La prosecuzione del processo del processo

La prosecuzione del processo del processo avviene quindi d’ufficio, senza necessità di istanza. Anche in tal caso, le parti potranno produrre documenti a memoria sino a 20 giorni liberi prima dell’udienza. In sede di remissione è preclusa la possibilità di integrazione dei motivi, salvo sussistano gli eccezionali presupposti per la presentazione di motivi aggiunti e la parte possa chiedere la pubblica udienza, anche se ciò non fosse stato domandato nel ricorso introduttivo.

il principio di consumazione dell’impugnazione

In appello vige il principio di consumazione dell’impugnazione secondo cui l’appello dichiarato non ammissibile, non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine stabilito dalla legge. La notifica di un secondo atto di appello non consuma il potere di impugnazione, atteso che la consumazione del diritto di impugnazione presuppone l’esistenza, al tempo della proposizione della seconda impugnazione, di una declaratoria di inammissibilità. Per cui, in mancanza di tale preesistente declaratoria, è legittimamente consentita la proposizione di un’altra impugnazione, in sostituzione della precedente viziata, purché il relativo termine non sia decorso. È controverso se il secondo atto di appello possa contenere ulteriori motivi rispetto al primo.