ESECUZIONE DELLA SENTENZA DI ACCOGLIMENTO: le sentenze delle Commissioni tributarie sono provvisoriamente esecutive. Entro 90 gg. dalla notifica della sentenza, l’Amministrazione deve effettuare il rimborso di quanto pagato in eccedenza, rispetto a quanto statuito. Dalla sentenza emessa dalle Commissioni tributarie, con la riforma adottata con il D.lgs. n°156/2015, è stata innanzitutto stabilito che tutte le sentenze delle Commissioni tributarie sono provvisoriamente esecutive in base all’art.67 bis del D.lgs. n°546/1992.

Le sentenze tributarie comportano immediati obblighi di adeguamento per le parti ed in particolare per l’Amministrazione.

In deroga a questa regola, si deve comunque attendere il giudicato per il rimborso delle garanzie prestate, per l’esecuzione dei rimborsi disposti dal giudice. È stato previsto un rimedio processuale unico e l’eventuale inadempienza dell’Ufficio nell’esecuzione delle sentenze, permette al contribuente di attivare il rimedio di ottemperanza.

Esecuzione della sentenza di accoglimento: il tributo corrisposto in eccedenza

In ipotesi di accoglimento del ricorso, il tributo corrisposto in eccedenza con i relativi interessi deve essere rimborsato d’ufficio, nel termine di 90 giorni dalla notificazione della sentenza ed in caso di mancata esecuzione del rimborso, il contribuente può richiedere l’ottemperanza alla Commissione tributaria provinciale, ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla Commissione tributaria regionale, in base all’art.68, c.2.

Il procedimento di ottemperanza

Il contribuente può agire in giudizio solo mediante il giudizio di ottemperanza e non più davanti al giudice civile, con l’esecuzione forzata. Mediante il procedimento di ottemperanza, è precluso l’intervento del terzo, ad esempio, il creditore del contribuente che voglia soddisfarsi sul credito del rimborso. Per il giudizio di ottemperanza è necessario attendere 90 giorni dalla notifica della sentenza. Si prevede l’immediata esecutività delle sentenze di condanna, al pagamento di somme in favore del contribuente. Il rimborso di somme di importo superiore a 10.000 € diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia, la quale deve essere rilasciata sotto forma di cauzione in titoli di Stato, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da impresa di assicurazione. Si prevede poi, che la garanzia debba essere redatta in conformità ai modelli prestabiliti con decreto del Direttore generale delle Finanze.

Nell’esecuzione della sentenza di accoglimento i costi di garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente.

Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito:

  • entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, se non è dovuta alla garanzia;
  • entro 90 giorni dalla presentazione della garanzia, se dovuta.

L’art.1, c.500 commi 537-543 della legge n°228/2012 hanno introdotto una specifica procedura che, al ricorrere di determinate condizioni, può condurre all’annullamento automatico della cartella di pagamento, dei crediti affidati all’Agente della Riscossione. Essa comporta il blocco della riscossione che consegue automaticamente la presentazione della dichiarazione del contribuente che alleghi ai documenti, la sussistenza di cause ostative. Il termine per la presentazione della dichiarazione è di 60 giorni.

Il blocco della riscossione

Il blocco della riscossione non presuppone né il fumus boni iuris, né il periculum in mora. Il contribuente deve inviare l’autodichiarazione entro 60 giorni dalla notifica, da parte del concessionario della riscossione. Non può né deve confondersi, questo procedimento volto a paralizzare la riscossione in sede amministrativa con l’impugnazione degli atti in sede giurisdizionale. Si tratta infatti di strumenti che servono a finalità differenti, il contribuente può e deve impugnare avvisi, cartelle, fermi e ipoteche e può paralizzare la riscossione.