IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA: la sentenza del giudice tributario determina in molti casi, obblighi per l’Ente impositore. Il processo di ottemperanza è un istituto mutuato dal diritto processuale amministrativo, ed è strumentale ad evitare la deviazione di giustizia che si verificherebbe qualora la pubblica amministrazione si rifiutasse di adempiere alle sentenze giudiziarie a lei sfavorevoli. Mediante il ricorso in ottemperanza, è possibile adire il giudice tributario, al fine di ottenere una sentenza che, anche tramite la nomina di un Commissario ad acta, adotti provvedimenti utili all’esecuzione del giudicato in luogo dell’ente impositore. A titolo esemplificativo, è possibile ottenere l’emanazione di un mandato di pagamento o lo sgravio di somme iscritte a ruolo. L’azione di ottemperanza deve soggiacere al termine di prescrizione decennale, anche se per il singolo tributo è prevista una prescrizione più breve, in quanto si va ad applicare l’art.2953 del codice civile.

Le principali direttrici in vigore dal 2015

Il sistema è stato profondamente mutato nel 2015, lungo tre principali direttrici:

  • esecutività di tutte le sentenze delle Commissioni tributarie, anche non definitive ed esperibilità del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di tutte di esse;
  • esperibilità del solo giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze tributarie, con l’eliminazione della possibilità di ricorrere all’esecuzione forzata civile;
  • esperibilità del giudizio di ottemperanza, oltre che nei confronti degli enti impositori, anche degli agenti e concessionari della riscossione.

L’ambito del giudizio di ottemperanza

Per ciò che concerne l’ambito oggettivo, va evidenziato che il giudizio di ottemperanza può essere attivato per l’esecuzione delle sentenze:

  • non ancora definitive di condanna al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio;
  • non ancora definitive, relative alle operazioni catastali parzialmente o totalmente favorevoli al contribuente;
  • relative ad atti impositivi che comportano la restituzione al contribuente del tributo e relativi interessi e sanzioni;
  • dell’ordinanza con cui sono liquidate le spese di giudizio in caso di rinuncia al ricorso.

Presupposti per il giudizio di ottemperanza

L’azione è proponibile dopo la scadenza del termine previsto per l’adempimento o, in mancanza, dopo 30 giorni dalla messa in mora dell’ente da parte del contribuente. Quindi, è possibile affermare che costituiscono condizioni di applicabilità del giudizio di ottemperanza:

  • la sentenza di condanna passata in giudicato;
  • inadempimento agli obblighi derivanti dalla sentenza da parte dell’ente impositore;
  • il decorso del termine stabilito dalla legge per l’adempimento dell’ente o in mancanza, il decorso di 30 giorni dalla sua messa in mora ad opera del contribuente.

Quando il giudizio di ottemperanza non è praticabile

Per contro, è da escludere l’ottemperanza nei confronti delle ordinanze cautelari, siccome tali provvedimenti sono idonei ad acquistare la forza del giudicato. Va subito rilevato che perché dalla sentenza del giudice scaturiscano obblighi, non è affatto necessario che essa contenga la condanna dell’Amministrazione. Infatti, gli obblighi di conformarsi al giudicato conseguono anche a sentenze di mero annullamento, come l’annullamento di un accertamento. La mancanza di un espresso comando non esclude l’obbligo dello stesso giudice investito dell’ottemperanza di rendere effettivo il comando concernente il diritto della contribuente a fruire degli specifici benefici fiscali. Pertanto, se la sentenza esecutiva annulla totalmente l’atto è palese che ciò comporta l’obbligo di restituzione delle somme versate per effetto della riscossione frazionata.

Nel giudizio di ottemperanza la sentenza del giudice tributario può essere di:

  • annullamento totale o parziale dell’atto impugnato;
  • condanna al versamento delle somme a seguito di presentazione dell’istanza di rimborso;
  • condanna al pagamento delle spese.

La condanna alle restituzioni di somme si può configurare anche nel primo caso in quanto, per effetto della riscossione frazionata, la parte deve versare ugualmente le somme pretese. Oltre a ciò, l’ottemperanza è ammessa anche qualora la sentenza abbia accolto in parte la domanda, riducendo ad esempio la pretesa. L’azione di ottemperanza può essere esperita anche in riferimento al capo di sentenza sulla liquidazione delle spese, nonostante esse abbia annullato l’atto impugnato. Sebbene la sentenza di I° grado venga appellata, è possibile che, con riferimento a specifici capi non censurati, si sia formato il giudicato interno. Si ritiene che il giudizio di ottemperanza sia ammissibile anche nei confronti dei capi di sentenza coperti dal giudicato interno. La sentenza di annullamento dell’atto emanato dal giudice tributario preclude, in relazione al medesimo periodo di imposta, le emissioni di ulteriori provvedimenti impositivi.

L’azione di ottemperanza può essere proposta solo quando:

  • è scaduto il termine previsto dalla legge per l’adempimento dell’obbligo posto a carico della sentenza;
  • in mancanza, sono decorsi 30 giorni dalla messa in mora dell’Ente a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a che l’obbligo non sia estinto.

Ciò costituisce un presupposto processuale, per cui la mancanza del decorso del termine dell’adempimento inibisce al giudice l’esame della domanda.

Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l’adempimento dell’ente.

Tipicamente si tratta dei 90 giorni dalla notificazione della sentenza di cui all’art.68, c.2 per le sentenze favorevoli al contribuente nei giudizi di annullamento, o i 90 giorni dalla notificazione della sentenza o dalla presentazione della garanzia nel caso di condanna al rimborso. In assenza di un termine di adempimento normativamente previsto, il contribuente prima della proposizione del ricorso, deve mettere in mora l’inadempiente, cioè intimare formalmente l’adempimento della sentenza.

La messa in mora non è un atto processuale, bensì un atto sostanziale. Pertanto, è possibile affermare che:

  • al termine dilatorio di 30 giorni, non si applica la sospensione feriale dei termini;
  • la comunicazione può essere sottoscritta dalla parte personalmente.

La notifica della sentenza, a norma dell’art.285 del codice di procedura civile, è un atto differente dalla costituzione in mora e non rileva ai fini della decorrenza del termine dilatorio, per la richiesta di ottemperanza della sentenza passata in giudicato.

Il giudizio di ottemperanza: il processo

Il processo di ottemperanza può essere così schematizzato:

  1. il contribuente, preso atto del passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento del ricorso, nonché dell’inadempimento dell’ente, attende il termine legale di adempimento, ovvero, in mancanza di tale termine legale, notifica l’atto di messa in mora: a. all’ente o concessionario che è stato parte del giudizio di merito; b. a mezzo ufficiale giudiziario;
  2. decorsi 30 giorni da tale notifica, egli propone il ricorso in ottemperanza alla Commissione tributaria competente;
  3. il ricorso: a. va depositato in doppio originale presso la segreteria del giudice adito; b. deve essere indirizzata alla Presidente della Commissione; c. deve contenere la sommaria esposizione dei fatti;
  4. presso la segreteria devono essere prodotti i seguenti documenti: a. l’originale o la copia autentica dell’atto di messa in mora; b. la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza;
  5. uno dei due originali del ricorso è comunicato alla parte a cura della segreteria del giudice;
  6. entro 20 giorni dalla comunicazione, la parte può depositare memorie;
  7. il Presidente della Commissione, scaduto il termine di cui al punto precedente, assegna il ricorso alla sezione che ha emanato la sentenza;
  8. il Presidente della sezione fissa il giorno della trattazione del ricorso in Camera di Consiglio non oltre 90 giorni dal deposito;
  9. la segreteria, almeno 10 giorni liberi prima, comunica la data della trattazione alle parti;
  10. il collegio, ovvero il giudice monocratico per l’ottemperanza al pagamento di somme non superiori ai 20.000 € sentite le parti ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza provvedimenti necessari per l’ottemperanza, in luogo dell’ente inadempiente;
  11. se lo ritiene opportuno, il collegio può nominare un commissario al fine di dare ottemperanza alla sentenza;
  12. eseguiti provvedimenti relativi all’esecuzione della sentenza rimasta inottemperata, il giudice dichiara chiuso il procedimento con ordinanza;
  13. le parti possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza solo per violazione delle norme sul procedimento.

La fase cognitiva ed esecutiva del giudizio di ottemperanza

Il giudizio di ottemperanza può quindi essere scisso in due fasi: una cognitiva, relativa all’esame del merito della richiesta, ed una esecutiva, inerente il controllo sull’esecuzione della sentenza. Il processo di ottemperanza può essere proposto entro il termine di prescrizione decennale. La competenza del giudice di I° grado sussiste quando la sentenza di appello sia stata oggetto di ricorso per Cassazione e, successivamente, sia stata rinviata alla Commissione provinciale.

Nel caso in cui la proposizione del ricorso avvenisse presso un giudice incompetente:

  • egli dichiarerebbe la propria incompetenza;
  • indicherebbe un termine per la riassunzione di fronte al giudice indicato come competente;

Nel giudizio di ottemperanza opera la cosiddetta translatio iudicii

Il giudice che d’ufficio su istanza di parte dichiari di essere privo di competenza, deve indicare il giudice competente e fissare un termine per la riassunzione. Le parti del processo di ottemperanza sono quelle che hanno partecipato alla fase di cognizione, quindi il ricorrente e l’Ente impositore o di riscossione.

Il giudizio di ottemperanza instaurato mediante ricorso è tuttavia diverso dall’ordinario processo di merito. Il ricorso non deve essere previamente notificato alla parte resistente, ma va depositato presso la segreteria del giudice adito. L’azione può essere proposta fino allo spirare del termine decennale di prescrizione.

Cosa deve contenere il ricorso in ottemperanza?

Il ricorso in ottemperanza, deve essere indirizzato al Presidente della Commissione tributaria competente, deve contenere:

  • la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione;
  • la precisa indicazione a pena di inammissibilità della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza.
  • l’indicazione del giudice adito;
  • generalità del ricorrente, del suo legale rappresentante;
  • residenza del ricorrente;
  • il codice fiscale della parte e del difensore;
  • la casella pec del difensore;
  • il valore della causa.

Cosa accade se la procura non comprende la fase esecutiva?

Se la procura originariamente conferita al difensore non comprende la fase esecutiva, è necessario il conferimento di un ulteriore incarico. I ricorsi in ottemperanza sono esclusivamente volti all’esecuzione delle sentenze inottemperate. Anche nel giudizio di ottemperanza vige il principio dispositivo, per cui il contribuente ha l’onere di chiedere l’integrale esecuzione della sentenza. Egli deve indicare la somma oggetto della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza.

All’atto del deposito del ricorso, il contribuente deve produrre copia della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, munita del relativo certificato rilasciato dalla segreteria. Il collegio, preso atto dell’esecuzione dei provvedimenti imposti con la sentenza o di quelli adottati dal Commissario, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza.