L’INTERRUZIONE DEL PROCESSO: l’Istituto dell’interruzione del processo ha lo scopo di consentire la corretta estrinsecazione del principio del contraddittorio. Esso ha luogo, infatti, in quei casi in cui, a causa di un evento sopravvenuto, viene lesa l’effettività del contraddittorio, perché una delle parti non può più stare in giudizio. L’interruzione del processo è preordinata a garantire l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale ed alla difesa della parte nei cui confronti l’evento interruttivo si sia verificato. Per questo non sono legittimati a dolersi dell’omessa interruzione le parti diverse da quella colpita dalla causa interruttiva.
L’interruzione del processo: le cause
Il processo tributario si interrompe se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica una delle seguenti situazioni:
- il venir meno per morte o altre cause o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti;
- la morte e la radiazione o sospensione dall’albo dall’elenco di uno dei difensori incaricati.
L’interruzione deriva da eventi che possono concernere:
- la parte;
- il rappresentante della parte;
- il difensore.
Il processo si interrompe se una delle parti in causa:
- viene meno;
- perde la capacità di stare in giudizio.
Si ricorda che la parte può essere sia una persona fisica sia una persona giuridica. Il contenzioso si interrompe se la parte persona fisica:
- decede;
- viene dichiarata presunta morta;
- perde la capacità di stare in giudizio.
La legittimazione ad causam non si trasmette dal de cuius al chiamato per effetto della sola apertura della successione.
In particolare, in tema di obbligazioni tributarie, grava sull’amministrazione finanziaria creditrice del de cuius l’onere di provare l’accettazione dell’eredità da parte del chiamato, per poter esigere l’adempimento dell’obbligazione del suo dante causa. Tale onere non può essere assolto con la produzione della sola denuncia di successione, mentre è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato correntemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione. Si dà luogo alla dichiarazione di morte presunta, dopo che siano trascorsi 10 anni dal giorno in cui risale l’ultima notizia dell’assente. La perdita totale o parziale della capacità di stare in giudizio della persona fisica deriva da:
- sentenza che dichiara l’interdizione;
- sentenza che dichiara l’inabilitazione;
- il provvedimento che dispone l’amministrazione di sostegno;
- l’apertura del fallimento.
Se manca la dichiarazione dell’evento interruttivo?
In difetto della dichiarazione dell’evento interruttivo, il processo prosegue tra le parti originarie e la sentenza eventualmente pronunciata nei confronti del fallito non è nulla né inutiliter data, bensì soltanto inopponibile alla massa dei creditori.
L’interruzione del processo: la parte è una persona giuridica
Nel caso in cui la parte sia una persona giuridica, il contenzioso si interrompe se essa:
- viene meno;
- perde la capacità di stare in giudizio.
Non ha invece rilievo nella messa in stato di liquidazione, né il mutamento dell’oggetto sociale. La fusione tra società non comporta l’interruzione del processo. Non costituisce evento estintivo della parte, invece, l’apertura della fase di liquidazione, la riorganizzazione, neppure la trasformazione, senza dar vita a un ente nuovo. Ciò anche quando da una società di persone ci si trasforma in società di capitali o viceversa. Nessun effetto estintivo consegue il conferimento di azienda o la cessione della stessa.
Anche la persona giuridica perde la capacità di stare in giudizio in conseguenza di alcuni eventi qui di seguito individuati:
- il fallimento;
- la liquidazione coatta amministrativa;
- la sottoposizione ad amministrazione straordinaria.
Questi eventi sono in grado di determinare l’interruzione solo dopo che il difensore delle parti ne dichiari la sussistenza in giudizio. La cancellazione della società di capitali dal Registro delle Imprese ne implica l’immediata estinzione. Si tratta pertanto di un evento assimilabile alla morte della persona fisica.
L’interruzione del processo: società di capitali e dei debiti tributari
Quando si tratta di società di capitali e dei debiti tributari, ci troviamo ad analizzare una fattispecie dalle ricche peculiarità. In tal caso, a differenza che nell’ipotesi di morte della persona fisica, i soci subentrano nei debiti tributari della società, non in via automatica ma solo, in virtù della norma civilistica generale valida per tutti i debiti. Cioè nei limiti delle somme da questi riscosse, in base al bilancio finale di liquidazione e, in base alla norma speciale tributaria, se hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione denaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori, o dai liquidatori durante il tempo della liquidazione. I soci, in tal caso sono responsabili del pagamento delle imposte dovute alla società nei limiti del valore dei beni stessi, salvo la maggiore responsabilità. Al solo fine della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi.
Se la società si estingue?
Se la società si estingue, ad esempio durante il processo di I° grado, che si conclude senza che l’estinzione sia rilevata e viene proposto appello nei confronti della società estinta, il processo non può più essere interrotto dichiarando il fatto interruttivo in appello, ma l’appello deve essere giudicato inammissibile perché instaurato nei confronti di un soggetto che non esiste più. Il socio che non riassuma il processo della società, facendo estinguere in I° grado, o non impugni la sentenza sfavorevole resa contro di essa, potrà solo difendersi sostenendo che egli non ha ricevuto somme. Non riassumere implica perdere la possibilità di difendersi sulla sussistenza dell’evasione della società. Riassumere, implicherebbe perdere la difesa circa il non essere responsabili dell’eventuale evasione medesima. In ogni caso è venuta meno la procura, a suo tempo rilasciata dalla società, per cui l’atto di riassunzione deve essere corredato da una nuova procura.
Le società in nome collettivo
Nelle società in nome collettivo, i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali, per cui non dovrebbero esserci né limiti né problemi per la loro legittimazione alla riassunzione. Per le società in accomandita semplice, valgono le stesse considerazioni, con la differenza che la pretesa dovrà, per i soci accomandanti, essere circoscritta alla quota conferita; tuttavia, quando si tratta di imposte dovute in base alla regola della trasparenza, va sottolineato che il debito tributario grava sul socio fin dall’origine e quindi, in caso di estinzione della società, non dovrebbe esserci spazio per alcuna successione nella posizione giuridica sostanziale. Seguendo tale premessa, il socio avrebbe, rispetto ai tributi applicati per trasparenza, un proprio debito che non grava sulla società. Punto che questa si estingua non dovrebbe comportare alcun mutamento sostanziale nella sua posizione. Se la società si estingue il socio non eredita alcun debito né del caso di giudizio, estinto per mancata riassunzione nel caso di sentenza in giudicato, nei confronti della società, ciò è tanto vero che la giurisprudenza afferma che tra socio e società sussiste litisconsorzio necessario. Ciò implica posizioni inscindibili ma giuridicamente diverse.
L’interruzione del processo: il difensore
Per ciò che concerne il difensore, il processo si interrompe se egli:
- decede;
- viene cancellato dall’albo.
Perché si configuri l’interruzione del processo, l’evento che lo determina deve realizzarsi in un determinato arco temporale deve essere, in taluni casi dichiarato dal difensore della parte, nella fattispecie in cui l’evento interruttivo non venga rilevato nel corso del processo di I° grado. L’appello deve comunque essere instaurato contro i soggetti legittimati.
Se durante la decorrenza del termine breve per l’impugnazione, sopravvengono la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, il termine è interrotto ed il nuovo decorre dal giorno in cui notificazione della sentenza è rinnovata, se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica la morte di una delle parti. Il termine lungo è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell’evento. Nel giudizio di Cassazione, in caso di morte dell’unico difensore avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell’udienza di discussione, è necessario rinviare al nuovo ruolo la causa, dandone comunicazione alla parte personalmente.
L’interruzione del processo è immediata?
Gli eventi interruttivi riguardanti il difensore della parte che sta in giudizio personalmente hanno efficacia immediata, pertanto l’interruzione si realizza automaticamente. Gli eventi interruttivi che riguardano la parte assistita dal difensore non comportano l’automatica interruzione del processo. È necessario che l’evento stesso sia dichiarato dal difensore della parte, alle altre parti:
- per atto scritto, con apposita comunicazione, prima dell’udienza di trattazione;
- in pubblica udienza, ove sia già iniziata.
Il fatto interruttivo Riguardante la parte assistita dal difensore è elemento necessario ma non sufficiente ad interrompere il processo, atteso che esso acquista rilevanza solo quando venga dichiarato in udienza o comunicato dal difensore. La cancellazione della società dal registro delle imprese dal luogo ad un fenomeno estintivo che priva la stessa della capacità di stare in giudizio.
La ripresa del processo interrotto
La ripresa del processo interrotto è subordinata alla presentazione al Presidente di sezione della Commissione adita, dell’istanza di trattazione entro sei mesi dal momento in cui sia stata dichiarata l’interruzione.
L’istanza di trattazione può essere presentata:
- dalla parte colpita dall’evento interruttivo;
- dai suoi successori;
- da qualsiasi altra parte.
L’istanza di trattazione deve essere presentata al presidente di sezione della Commissione.
Essa deve contenere:
- gli estremi del processo interrotto;
- l’indicazione dell’evento interruttivo;
- la descrizione del fatto da cui dipende la possibile ripresa del processo;
- sottoscrizione dell’istante;
La ripresa del processo interrotto deve avvenire entro sei mesi dal giorno in cui l’interruzione è stata dichiarata dal Presidente della sezione o dalla Commissione.