L’estinzione del processo tributario può essere dichiarata per:
- rinuncia al ricorso;
- inattività delle parti;
- cessazione della materia del contendere.
Cosa comporta l’estinzione del processo?
In virtù del carattere impugnatorio del rito tributario, l’estinzione del processo di I° grado, comporta in linea di principio, la definitività dell’atto impugnato. Se invece, l’estinzione si verifica in appello, ciò comporta il passaggio in giudicato della sentenza di I° grado.
l’estinzione del processo: la differenza tra rinuncia al ricorso e rinuncia all’azione
La rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo. Tale istituto si differenzia:
- dalla rinuncia all’azione, che costituisce atto di disposizione del diritto in contesa, dal quale consegue la perdita del diritto stesso;
- dalla rinuncia ai singoli capi della domanda, che è espressione della facoltà di modificare entro determinati limiti, le domande.
Si lamenta che nel processo tributario, i motivi di ricorso non possono essere integrati nelle more del contenzioso. La differenza tra rinuncia al ricorso e rinuncia all’azione opera quindi altresì in ambito fiscale. In effetti, nelle impugnazioni di provvedimenti impositivi, la rinuncia al ricorso determina comunque la definitività dell’atto impugnato e preclude comunque la successiva azione in giudizio.
La dichiarazione di rinuncia
La rinuncia è proposta tramite una dichiarazione che deve essere sottoscritta:
- dalla parte rinunciante o da un suo procuratore speciale;
- dal difensore, se nominato.
Se al difensore è conferito apposito potere di rinunciare al ricorso, la dichiarazione di rinuncia può essere sottoscritta solo dallo stesso. È ammissibile la dichiarazione di rinuncia effettuata anziché in forma scritta, anche nella forma della dichiarazione a verbale durante l’udienza. La rinuncia può essere effettuata:
- nel giudizio di I° grado, dal contribuente, poiché è quest’ultimo il titolare dell’azione (l’Ufficio può invece ritirare l’atto facendo cessare la materia del contendere);
- nelle altre fasi del processo, sia dal contribuente, sia dall’ente impositore.
Al fine di determinare l’estinzione del processo in una fattispecie di litisconsorzio necessario, la rinuncia deve provenire da ciascun litisconsorte, per converso, nelle ipotesi di litisconsorzio facoltativo, la rinuncia opera limitatamente alle parti che l’hanno effettuata. Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, il funzionario delegato a rappresentare in giudizio l’amministrazione finanziaria ha, anche in assenza di specifica delega, il potere di rinunciare al ricorso in appello, poiché detto soggetto deve ritenersi titolare del potere di manifestare all’esterno la volontà dell’amministrazione.
L’estinzione del processo: l’accettazione
Per determinare l’effetto estintivo, la rinuncia deve essere accettata dalle parti costituite che abbiano interesse alla prosecuzione dello stesso. L’interesse alla prosecuzione del giudizio va inteso come interesse ad agire e contraddire, al fine di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile. Infatti, la rinuncia determina la definitività dell’atto impositivo. Cosa diversa nel caso di giudizio sul silenzio, rispetto all’istanza del rimborso.
Analogamente alla rinuncia, l’accettazione deve essere:
- incondizionata;
- sottoscritta dalla parte rinunciante o da un suo procuratore speciale e dal difensore, se nominato.
La dichiarazione di rinuncia, unitamente all’accettazione debbono essere depositate presso la segreteria della Commissione tributaria. La parte denunciante, salvo diverso accordo, è tenuta a rimborsare alle altre le spese liquidate con ordinanza non impugnabile.
l’estinzione del processo per inattività delle parti
Il processo tributario si estingue nei casi in cui le parti tenute:
- a proseguire;
- a riassumere;
- ovvero ad integrare il contraddittorio,
non vi provvedano entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice in base all’art.45, c.1 del D.lgs. n°546/1992. Esemplificando, la norma si riferisce all’ipotesi di:
- omessa riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente;
- mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ex litisconsorte necessario pretermesso nei termini disposti dal giudice;
- mancata riassunzione del processo sospeso o interrotto;
- omessa riassunzione del processo a seguito di rinvio disposto della Cassazione.
Nel processo tributario, la mancata riassunzione del giudizio non determina la cessazione del contendere, bensì l’estinzione per inattività delle parti. L’estinzione del processo per inattività delle parti:
- rilevata d’ufficio dal giudice, limitatamente al grado di giudizio in cui si verifica;
- una volta dichiarata, determina l’inefficacia degli atti compiuti fino al perfezionamento della fattispecie estintiva.
Qualora l’eccezione di estinzione sia disattesa dal giudice, la parte può proporre impugnazione contro la sentenza.
Cosa accade se la riassunzione avviene tardivamente e l’eccezione non viene sollevata?
Per contro, se nel grado di merito in cui l’estinzione si è verificata, la riassunzione avviene tardivamente e l’eccezione non viene sollevata, allora non sarà più possibile farla valere nel successivo grado di giudizio. Si ritiene che l’estinzione del processo, scaturente dall’omessa riassunzione, sia un effetto automatico di ciò, per cui l’ente non dovrebbe nemmeno rivolgersi al giudice affinché dichiari l’estinzione. Infatti, la giurisprudenza ha affermato che l’estinzione del processo derivante da omessa riassunzione opera di diritto. La parte che ha interesse alla declaratoria di estinzione può presentare un’istanza al giudice che, tecnicamente, non sarebbe una richiesta di riassunzione, bensì una sollecitazione alla dichiarazione di estinzione. Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Estinzione del processo per cessazione della materia del contendere
Il processo tributario si estingue:
- nei casi di definizioni delle pendenze tributarie previsti dalla legge;
- in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
L’estinzione del processo si verifica nei casi di cessazione della materia del contendere per:
- adempimento spontaneo da parte del contribuente;
- annullamento dell’atto impositivo da parte dell’amministrazione;
- nei casi di definizioni delle pendenze tributarie previsti;
Sul piano processuale, l’estinzione per cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo se le parti si danno reciprocamente atto, formulando conclusioni conformi, di non aver più pretese contrapposte. In virtù del potere di autotutela, l’Amministrazione Finanziaria è legittimata ad annullare i propri provvedimenti, qualora essa li ritenga illegittimi. L’annullamento dell’atto nelle more del processo comporta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Della sentenza favorevole al contribuente, non comporta la cessata materia del contendere, trattandosi di un mero atto esecutivo. Viceversa, lo sgravio produce l’effetto della cessazione della materia del contendere, se ad esso si accompagna l’annullamento dell’atto prodromico.
L’estinzione del processo e l’autotutela sostitutiva
Il ritiro di un atto impositivo e l’emanazione di un nuovo avviso di accertamento, con il quale vengono corretti vizi del primo, costituisce esercizio del potere di autotutela sostitutiva.
L’annullamento dell’atto impugnato e la sua contestuale sostituzione con altro provvedimento impositivo, determina comunque l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. L’autotutela sostitutiva è ammessa per sanare i vizi formali dell’atto (ad esempio il difetto di sottoscrizione, l’omessa indicazione dell’aliquota o il vizio di notifica), mentre deve ritenersi non ammessa, nel caso in cui riguardi questioni di merito, come ad esempio la determinazione dell’imponibile o l’identificazione dei soggetti passivi.
La Corte di Cassazione in merito all’autotutela sostitutiva
Incidentalmente, si rileva che la Corte di Cassazione ha delineato il potere di autotutela sostitutiva, stabilendo che occorre:
- la presenza di vizi formali nell’atto sostituito;
- il rispetto dei termini decadenziali per l’accertamento;
- l’annullamento del precedente atto impositivo e la sua relativa comunicazione al contribuente.
Potrebbe succedere che l’annullamento dell’atto intervenga successivamente alla proposizione del ricorso, ma prima della costituzione in giudizio ad opera del contribuente. In tal caso, la vertenza è chiusa, non vi è necessità di costituirsi, facendo presente l’avvenuto annullamento in autotutela dell’atto. L’ente impositore potrebbe annullare l’atto nelle more del processo di appello. La giurisprudenza di legittimità ha infatti sostenuto che il provvedimento di autotutela dell’Amministrazione Finanziaria, ben potrebbe intervenire al termine del processo di I° grado. Il potere di autotutela, come stabilito dal DM n°37/1997, non incontra il limite del giudicato a meno che, le ragioni dell’annullamento d’ufficio non contrastino con il contenuto della statuizione giudiziale, pertanto l’annullamento può avvenire anche successivamente.
Nella prassi, succede che nel corso del processo, l’Amministrazione provveda a ritirare in parte il provvedimento impugnato, riducendo la pretesa.
A tale risultato si può pervenire attraverso due percorsi:
- il primo, è il puro e semplice annullamento della parte dell’atto precedente, in questo caso si ha un atto nuovo dal contenuto meramente demolitivo, mentre sopravvive l’atto precedente, sia pure ridotto;
- il secondo, è il totale annullamento dell’atto precedente e la sua sostituzione con un nuovo atto di portata più limitata. Il nuovo provvedimento è legittimo solo se sussistono i presupposti per un nuovo esercizio del potere.
La cessazione della materia del contendere assume delle caratteristiche peculiari nel campo delle obbligazioni solidali.
Uno dei casi tipici di vincolo solidale in ambito fiscale è contemplato dall’art.57 del DPR n°131/19986, ove è previsto che le parti contraenti rispondano in solido per l’imposta di registro accertata. Quindi, in forza del regime di solidarietà, l’Agenzia delle Entrate può notificare l’atto a tutti o parte dei condebitori e questi possono o meno proporre impugnazione.
Che succede se un coobbligato impugna e l’altro versa il tributo?
Potrebbe però accadere che un coobbligato impugni e l’altro versi il tributo: in tal caso, sorge il problema se il processo instaurato debba ritenersi estinto per cessazione della materia del contendere. In senso affermativo si è espressa parte della giurisprudenza, in quanto l’art.1292 del c.c. afferma che l’estinzione delle obbligazioni ad opera di un coobbligato estingue il vincolo anche per gli altri, con perdita di interesse. L’Amministrazione Finanziaria confermata da altra giurisprudenza, ha sostenuto invece che sussiste interesse alla prosecuzione del giudizio in capo al coobbligato, posto che questi possa ottenere una sentenza di annullamento, da far valere nella successiva ed eventuale azione di regresso proposta in sede civile.
Nelle liti di rimborso, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo con la materiale erogazione delle somme.
Infatti, il semplice annullamento del diniego o il riconoscimento del debito, non sarebbero idonee a soddisfare integralmente il contribuente. Le spese del giudizio estinto per cessazione della materia del contendere restano a carico della parte che le ha anticipate. Negli altri casi, le spese sono poste a carico del soggetto virtualmente soccombente. Il giudice che prende atto del venir meno della materia del contendere è tenuto ad effettuare una valutazione circa l’esito virtuale della controversia, accollando ove lo ritenga opportuno, le spese alla parte virtualmente soccombente, ossia la cosiddetta soccombenza virtuale.
Dichiarazione di estinzione del processo.
L’estinzione del processo, se essa è determinata dalla rinuncia al ricorso, dall’ delle parti o dalla cessazione della materia del contendere, è dichiarata con provvedimento giudiziale. Detto provvedimento assume la forma:
- del decreto, se pronunciato dal Presidente della sezione;
- della sentenza, se pronunciata dalla Commissione.
La verifica circa la sussistenza di una causa di cessazione della materia del contendere, deve essere effettuata dal giudice successivamente all’esame sulla corretta instaurazione del giudizio. Pertanto, la cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata qualora sia preventivamente accertata la nullità del ricorso. L’estinzione del processo determina effetti differenti, a seconda della causa per cui è intervenuta. Resta in ogni caso ferma l’efficacia delle parti delle sentenze non impugnate che sono passate in giudicato, ivi compreso il giudicato parziale.