La successione del processo ha luogo ogni qualvolta una delle parti venga meno o sia dal suo successore a titolo universale. L’esempio tipico è la mortis causa, quando la parte viene meno per morte. Il processo viene proseguito dal successore universale o nei suoi confronti. La successione a titolo particolare di un diverso soggetto nei diritti della parte, in base all’art.111 del codice di procedura civile, prevede invece: a. la prosecuzione del processo tra le parti originarie, ovvero nel caso in cui la successione a titolo particolare del diritto controverso avvenga a causa di morte, la prosecuzione del processo da parte del successore universale; b. la possibilità per il successore di intervenire nel processo o di esservi chiamato; c. l’efficacia della sentenza emessa nei confronti della parte originaria, anche nei confronti del successore, che può impugnarla.

La successione a titolo particolare a causa di morte, si realizza nel caso in cui il defunto abbia disposto per testamento la costituzione di un legato. Pertanto, la successione a titolo particolare e la successione a titolo universale, non comportano le medesime conseguenze, posto che solo la successione a titolo universale ha come effetto la successione nel processo. La successione a titolo universale si può realizzare:

  • a causa di morte, nell’ipotesi di acquisto della qualità di erede;
  • per atto inter vivos, in relazione a vicenda delle persone giuridiche.

La successione a titolo particolare ha luogo:

  • a. a causa di morte, nell’ipotesi di disposizione testamentaria a titolo di legato;
  • b. per atto tra vivi, in tutti i casi in cui si realizza la modificazione del lato soggettivo del rapporto giuridico, in virtù del quale all’originario titolare di una determinata posizione soggettiva, il cosiddetto dante causa, si sostituisce un diverso soggetto, il cosiddetto avente causa o successore.

Tra le ipotesi di successione nel processo, si individuano:

  • il decesso della parte;
  • l’estinzione dell’ente societario.

Nel caso in cui, nel corso del giudizio, una delle parti deceda:

  • se il de cuius ha un solo erede, questi gli succede nel processo;
  • se i successori sono più di uno, essi divengono litisconsorti necessari nel processo.

Per effetto della successione, l’erede può subentrare nella medesima posizione processuale del defunto. Il successore a titolo universale diviene l’effettivo titolare del diritto oggetto di causa e lì assume la stessa posizione del dante causa. Qualora il decesso della parte si verifichi nelle more del termine di impugnazione della sentenza, i termini subiscono una proroga affinché l’erede possa succedere nel processo e sostituirsi alla parte defunta. È necessario che egli:

  • abbia accettato l’eredità;
  • fornisca, in caso di contestazione, la prova del proprio status.

Non costituiscono causa di successione a titolo universale nel processo, in quanto determinano la mera successione a titolo particolare nel diritto controverso, ovvero la sua prosecuzione:

  • la cessione d’azienda;
  • la trasformazione;
  • il mutamento di denominazione della società.