La sospensione del processo consiste nell’arresto temporaneo del suo svolgimento, disposto dal giudice al verificarsi di determinate situazioni. Il contenzioso riprende il suo normale svolgimento quando è cessato il motivo che ha determinato la sospensione. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale, una questione sullo stato della capacità delle persone, in base a quanto normato dall’art.39. Il processo tributario non può essere sospeso nel caso in cui necessiti della risoluzione di questioni diverse dalla presentazione di querela di falso, ovvero concernenti lo stato o la capacità delle persone di stare in giudizio, che si ritengono pregiudiziali. La sospensione è applicabile quando sia indispensabile effettuare un accertamento preventivo vincolante, idoneo a risolvere, con efficacia di giudicato l’oggetto della controversia.
Sono tre le ipotesi di sospensione necessaria del processo:
- la proposizione della querela di falso in sede civile;
- la decisione in via pregiudiziale, di una questione relativa allo stato o alla capacità delle persone;
- ogni altro caso in cui, giudice o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
La querela di falso
Gli effetti di prova legale degli atti pubblici e le scritture private autenticate possono essere contestati solo mediante querela di falso. Costituiscono atti pubblici:
- il processo verbale di constatazione;
- gli atti notarili;
- l’avviso di ricevimento;
- la relata di notifica;
- le stime dell’Agenzia delle Entrate;
La querela di falso è una domanda giudiziale rivolta al giudice ordinario, per accertare la falsità di un documento in base all’art.221 del codice di procedura civile. Ai fini della sospensione del processo tributario, la querela di falso deve essere stata proposta in maniera rituale. Il processo deve essere sospeso sino al passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile.
Lo stato
Lo stato è la situazione soggettiva in cui si trova un soggetto rispetto all’appartenenza a determinati gruppi giuridici costituenti fonte di diritti, doveri e poteri come lo stato di cittadino, di padre, di coniuge, ecc. Per contro, non rientrano nel concetto di stato l’accertamento delle qualità di:
- amministratore di fatto;
- erede.
La pregiudizialità nella sospensione del processo
La pregiudizialità ricorre quando la definizione di una questione o procedimento costituisce la conseguenza logica giuridica della definizione di un’altra. Non si rende necessaria la sospensione nell’ipotesi in cui le due cause, pur essendo strettamente congiunte, non siano legate da un rapporto di pregiudizialità nel senso tecnico del termine punto. Essa può essere:
- interna, se il rapporto di pregiudizialità intercorre tra controversie rientranti nella giurisdizione tributaria;
- esterna, nella fattispecie in cui il rapporto di pregiudizialità intercorre tra cause rientranti in giurisdizioni diverse.
Riguardo il rapporto di pregiudizialità, si è precisato che la disciplina dettata dall’art.295 del Codice di procedura civile trova applicazione in virtù del disposto del citato D.lgs. n°546/1992 art.1.
Pregiudizialità interna
La sospensione del processo serve ad evitare il conflitto di giudicati, ne consegue che essa ha fondamento, quando si potrebbe avere un effetto di giudicato e ciò non accade quando nei due processi non si tratti la stessa questione tra le stesse parti. In linea di principio, quindi, non dovrebbe farsi luogo a sospensione per la pendenza di un processo tra parti differenti.
La sospensione del processo: la norma speciale dell’art.39
Le questioni appartenenti ad altre giurisdizioni sfuggono all’applicazione dell’art.295 del Codice di procedura civile, prevalendo la norma speciale dell’art.39, in quanto il giudice tributario:
- può accertare le suddette questioni in via incidentali;
- può disapplicare gli atti amministrativi ed i regolamenti che ritiene illegittimi.
Il processo tributario non può essere sospeso in attesa della decisione del giudice amministrativo sulla legittimità di un atto da cui dipende l’obbligazione fiscale. Le liti relative alla sostituzione di imposta rientrano nella giurisdizione ordinaria.
La sospensione del processo: la quiescenza
Con la sospensione, il processo entra in uno stato di quiescenza, sino a quando le parti, entro il termine perentorio stabilito dalla legge, non provvedono a riassumerlo. Pertanto, durante la sospensione non possono compiersi atti processuali. Durante la sospensione del processo non possono essere compiuti atti del procedimento.
La sospensione può assumere la forma di:
- decreto, se è pronunciata dal Presidente di sezione in sede di esame preliminare;
- ordinanza, se promanata dalla Commissione.
Il presidente di sezione, in sede di esame preliminare del ricorso, può dichiarare la sospensione del processo. Avverso il decreto di sospensione, le parti possono proporre reclamo. La sospensione comporta l’interruzione dei termini processuali in corso, i quali cominciano a decorrere ex novo dalla data di presentazione dell’istanza di trattazione.
Come termina la sospensione del processo?
La sospensione termina con il venire meno della causa che l’ha determinata. Pertanto, avviene al verificarsi tra gli altri, dei seguenti eventi:
- passaggio in giudicato della sentenza che decide in via pregiudiziale sulla querela di falso;
- passaggio in giudicato della sentenza che decide in via pregiudiziale sullo stato e sulla capacità delle persone;
- il passaggio in giudicato della sentenza pregiudiziale ai sensi dell’art.295 del codice di procedura civile;
- accordo tra le autorità competenti nell’ambito delle procedure amichevoli.
Cessata la causa che ha determinato la sospensione, il processo prosegue. Se entro sei mesi una delle parti presenta istanza di trattazione al Presidente della sezione, il quale con decreto fissa l’udienza. Il procedimento di riassunzione del processo sospeso può essere così schematizzato:
- cessazione della causa di sospensione;
- presentazione, ad opera di una delle parti, dell’istanza di trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione;
- fissazione della trattazione da parte del Presidente;
- comunicazione della data di udienza ad opera della segreteria.
L’istanza di trattazione deve essere presentata al Presidente di sezione della Commissione. Essa deve contenere:
- gli estremi del processo sospeso;
- gli estremi del provvedimento di sospensione;
- l’indicazione dell’evento che ha comportato la sospensione;
- la prova della cessazione della causa di sospensione;
- la sottoscrizione dell’istante;
- la sollecitazione alla fissazione dell’udienza per la trattazione e la decisione della controversia.
La mancata riassunzione del processo di primo grado comporta l’estinzione dello stesso per l’inattività delle parti.