Anche nel processo tributario è stato introdotto il Contributo Unificato. In tale sistema, occorre pagare detto contributo una sola volta per ciascun grado di giudizio. Il CUT (contributo unificato tributario) deve essere versato, mediante varie modalità, prima della Costituzione in giudizio, in modo da poter depositare, unitamente al ricorso ed ai documenti allegati, la prova del versamento effettuato. Oltre al pagamento del contributo unificato e al deposito del relativo certificato, il difensore deve:
- in calce al ricorso, apporre sempre la dichiarazione di valore della causa;
- indicare il numero di codice fiscale della parte, il proprio numero di fax e la casella pec, a pena dell’incremento della metà del contributo.
Ai fini della decorrenza, rileva quindi la notifica del ricorso alla controparte e non il deposito presso la segreteria della Commissione. Ai sensi dell’art.9 del DPR n°115/2002, è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo per ciascun grado di giudizio.
Gli atti del processo tributario ad essere soggetti al contributo unificato
Sono:
- ricorso e appello principale avverso la sentenza;
- appello incidentale;
- riassunzione della causa a seguito di rinvio da parte della Corte di Cassazione.;
- istanza di Revocazione;
- opposizione di terzo;
- ricorso in ottemperanza;
- reclamo con o senza proposta di mediazione.
Atti del processo tributario NON soggetti al contributo unificato:
- l’istanza di sospensione;
- istanza di sospensione della sentenza di primo grado, limitatamente alle sanzioni o proposta in pendenza del giudizio per Cassazione;
- istanza di correzione materiale della sentenza;
- riassunzione del processo;
- istanza di regolamento preventivo di giurisdizione;
- chiamata in causa del terzo.
La determinazione del contributo unificato
Avviene secondo la tabella contenuta nell’art.13 del DPR n°515/2002, in forza della quale l’importo varia a seconda del valore della causa:
- 30 € per le controversie di valore sino a 2.582,28 €;
- 60 € per le controversie di valore superiore a 2.582,28 e fino a 5.000 €;
- 120 € per le controversie di valore superiore a 5.000 € e fino a 25.000 €, nonché per le cause di valore indeterminabile;
- 250 € per le controversie di valore superiore a 25.000 € e fino a 75.000 €;
- 500 € per le controversie di valore superiore a 75.000 e fino a 200.000 €;
- 1.500 € per le controversie di valore superiore a 200.000 €.
Il valore della lite
Per valore della lite, si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni. In caso di controversie relative esclusivamente all’erogazioni delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Nel caso degli avvisi di accertamento, nonché delle cartelle di pagamento, occorre verificare il quantum richiesto a titolo di maggiore imposta, al netto di sanzioni e interessi. Se l’accertamento, o la cartella di pagamento sono relativi a più tributi, è corretto sommarli ed applicare il contributo sullo scaglione tabellare, a meno che non si intenda impugnare l’accertamento solo con riferimento ad una parte dei tributi accertati sulla cartella di pagamento. In caso di somme relative a diverse giurisdizioni, quali imposte, INPS, sanzioni irrogate dall’antitrust, per determinare il contributo, occorre sommare gli importi richiesti a titolo di imposta, con esclusione delle poste che non rientrano nella giurisdizione tributaria, ad esempio i contributi INPS.
Il contributo unificato verrà pagato se e quando verrà proposto ricorso
Il contributo verrà pagato se e quando verrà proposto ricorso innanzi al giudice competente (es. giudice del lavoro), in osservanza ovviamente delle diverse norme applicabili. Se con un unico ricorso, si impugnano più atti è dubbio se occorra calcolare il contributo sulla maggiore imposta avanzata tramite ciascun atto o fare la somma. Quanto affermato vale anche per gli atti impositivi come nel caso di:
- avviso di recupero di crediti d’imposta;
- fatture emesse dagli enti locali per richiedere maggiori somme, ad esempio per la tia;
- avvisi di pagamento doganali;
- avvisi di liquidazione;
- ingiunzioni fiscali e pignoramenti;
- intimazione ad adempiere.
Una questione particolare concerne gli accertamenti con cui viene calcolata una minor perdita relativamente alla determinazione del valore. Esso è trovato, considerando l’imposta virtuale, la quale eventualmente si deve sommare alla maggiore imposta accertata.
Il contributo unificato: le sanzioni accessorie
Nel contributo unificato, un discorso particolare va fatto per le sanzioni accessorie, come quella relativa alla chiusura del locale commerciale per inosservanza della normativa in tema di emissione dello scontrino fiscale. In tal caso l’art.13, c.6 quater, del DPR n°115/2002 prevede che il contributo debba essere versato nella misura di 120 €, in quanto trattasi di atto avente valore indeterminabile.
In dette situazioni, in cui il contribuente propone ricorso contro provvedimenti di fermo d’auto o di iscrizione di ipoteca, può essere difficile quantificare il valore della causa. Occorre quindi optare per il valore indeterminabile di dette cause e versare il contributo unificato nella misura di 120 €. Altresì, il valore della lite deve essere determinato con riferimento all’imposta di cui si chiede la restituzione.
Il contributo unificato nella cause di valore indeterminabile
Nelle cause di valore indeterminabile la misura del contributo unificato è di 120 €. Quindi tale contributo è dovuto nella misura di 120 € per i seguenti provvedimenti:
- intestazione, estensione e declassamento dei terreni;
- classamento delle singole unità immobiliari;
- attribuzione della rendita catastale;
- ripartizioni dell’estimo;
- impugnazione delle risposte ricevute a seguito di interpello;
- atti di accertamento collegati a interpelli disapplicativi;
- sanzioni amministrative accessorie;
- revoca d’ufficio delle P.IVA inattive;
- chiusura temporanea dei locali per mancata emissione dello scontrino fiscale;
- definizione delle liti pendenti;
- il diniego di autotutela;
- diniego cancellazione di iscrizione all’anagrafe delle ONLUS;
- diniego di agevolazioni.
Quando il contributo unificato va versato una sola volta?
Per le obbligazioni solidali l’ente impositore deve notificare tanti atti impositivi, quanti sono i condebitori solidali e gli esiti dei processi potranno essere diversi. Nei ricorsi contro le cartelle di pagamento, può accadere che il contribuente, formato un unico ricorso contro l’atto, abbia eccepito sia vizi del ruolo, sia vizi della cartella e che per questo motivo, debba notificare l’impugnazione sia all’Agenzia delle Entrate, sia all’Agenzia delle Entrate Riscossione. In tal caso, il contributo unificato dovrebbe essere versato una sola volta, posto che unico è l’atto impugnato, nonostante la pluralità di convenuti. Il contributo viene pagato solo in occasione del deposito del ricorso e, ove il contribuente presentasse la sospensiva successivamente, nessun contributo dovrà essere corrisposto, siccome il cosiddetto processo cautelare è un procedimento incidentale che si instaura all’interno del principale e non costituisce un ulteriore grado di giudizio
Il contributo unificato deve essere pagato ogni qualvolta si instaura un contenzioso tributario.
Pertanto, nel caso in cui il contribuente impugni l’avviso di accertamento e la successiva cartella di pagamento, occorre corrispondere due contributi unificati, calcolati sia per l’accertamento sia per la cartella di pagamento, sulle maggiori imposte richieste, al netto di sanzioni ed interessi.
Il contributo unificato nel processo d’appello
Il processo di appello, ai fini del contributo unificato, presenta alcuni aspetti problematici, infatti, è possibile affermare che se il contribuente risulta totalmente vittorioso nel merito e dopo la ricezione dell’appello principale dell’ente impositore, presenta le controdeduzioni, non dovrebbe corrispondere alcun contributo unificato. Al tempo stesso, se il contribuente dovesse perdere in primo grado e proporre appello principale per sindacare la sentenza, egli dovrebbe pagare all’atto della costituzione in giudizio, il contributo unificato sempre parametrato alla maggiore imposta contestata nell’atto, a meno che il contribuente, nel passaggio tra il primo e il secondo grado di giudizio, abbia omesso di contestare alcune parti di sentenza, facendo in tal modo scendere il giudicato sulle stesse.
L’aspetto maggiormente discusso concerne l’appello incidentale sulle sole spese, cioè accade quando il contribuente vince la causa, ottenendo la totale caducazione dell’atto, ma vengono compensate le spese. In tal caso, sussiste l’interesse all’appello con riferimento al capo di sentenza che ha disposto la compensazione delle spese. Sarebbe errato versare il contributo parametrando il valore delle spese processuali, in quanto somme che nulla hanno a che vedere con la maggiore imposta contestata con il provvedimento impugnato.
Il contributo unificato e gli atti notificati ad unte impositore
Con riferimento agli atti notificati a un ente impositore o dall’agente della riscossione di valore non superiore a 50.000 €, è stato disciplinato il procedimento del reclamo/mediazione. Nessun contributo deve essere pagato nel momento in cui il contribuente notifica il reclamo alla direzione provinciale. Se la fase precontenziosa ha esito negativo, il contributo unificato deve essere pagato all’atto del deposito del ricorso presso la segreteria della commissione tributaria.
Il contributo unificato nel giudizio di ottemperanza
Il contributo unificato è dovuto anche in merito al giudizio di ottemperanza, posto che ciò può essere considerato un 1° di giudizio, ove si chiede l’attuazione della sentenza passata in giudicato. Tale contributo unificato, non è dovuto nelle seguenti ipotesi:
- giudizio di reclamo scaturito dalla previa dichiarazione di inammissibilità del ricorso ad opera del presidente di sezione;
- istanze di liquidazione del giudice;
- richieste di sospensione dell’effetto esecutivo della sentenza;
- atto di integrazione dei motivi, in quanto nel processo tributario l’integrazione, nelle ipotesi in cui è ammessa, non comporta di norma un aumento di valore della controversia. Il contributo sarebbe dovuto nel momento in cui, con l’atto di integrazione, la parte proponga motivi aggiunti attraverso atti diversi da quelli impugnati nel ricorso introduttivo;
- istanza di correzione di errori materiali della sentenza;
- istanza di riassunzione del processo sospeso interrotto;
- ricorso in riassunzione del processo a seguito di declaratoria di competenza del giudice;
- memoria di riassunzione presso la Commissione tributaria provinciale, a seguito della sentenza di rimessione della lite ad opera del giudice di appello.
Si potrebbe ritenere dovuto il contributo unificato con le seguenti fattispecie, il ricorso in:
- revocazione ordinaria e straordinaria, in quanto trattasi di fase di impugnazione della sentenza diversa dall’appello;
- riassunzione/rinvio a seguito della sentenza di Cassazione;
- riassunzione a seguito di translatio iudicii disposta dal giudice ordinario.
Soggetti tenuti al pagamento del contributo unificato.
La parte che per prima si costituisce in giudizio e che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione della vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. Nel caso della parte pubblica però, il contributo unificato è prenotato a debito, fattispecie contemplata ai sensi dell’art.146 del DPR 115/2002, anche dalla parte assoggettata a fallimento, ma tale circostanza non può essere estesa alla liquidazione coatta amministrativa. È palese una disparità di trattamento tra le due parti. Infatti, per il contribuente, la giustizia è sempre a pagamento, salvo rimborso successivo nel caso di ragione, mentre per l’altra, ossia la parte pubblica, il processo è sempre gratuito.
Il contributo unificato risulta a carico dei seguenti soggetti:
- il contribuente, per i ricorsi depositati in primo grado;
- la parte soccombente in primo grado;
- entrambe le parti nel caso di soccombenza parziale in primo grado e di appello principale ed incidentale;
- la parte che notifica il ricorso in riassunzione nel giudizio di rinvio;
- la parte che agisce in revocazione;
- le parti che depositano il ricorso.
Il CUT è dovuto solo in caso di costituzione tempestiva del ricorrente.
Quindi, ove questi si costituisca tardivamente, il resistente o l’appellato al momento della Costituzione non dovrebbero pagare alcunché.
Raddoppio del contributo unificato
È previsto che il contributo raddoppi se l’impugnazione risulti totalmente respinta o dichiarata inammissibile. La norma è ritenuta applicabile dalla giurisprudenza del processo tributario solo in Cassazione e esclusivamente contro il contribuente.
Versamento del contributo unificato
In occasione della costituzione in giudizio, il contribuente deve allegare la ricevuta di pagamento del contributo unificato (CUT). I versamenti possono avvenire mediante:
- modello F23;
- versamento agli uffici postali attraverso un apposito conto corrente postale n°1010376927, intestato a tesoreria Viterbo, contributo processo tributario art.37 del Dl n°98/2011;
- versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati;
- pagamento mediante il sistema PagoPa.
Omesso o insufficiente versamento del CUT
In caso di riscontro dell’omesso insufficiente versamento del contributo unificato, l’Ufficio presso il magistrato presso cui pende la causa, entro 30 giorni dal deposito dell’atto soggetto al contributo unificato, notifica al contribuente un invito al pagamento, con l’avvertenza che, in caso di persistente adempimento, le somme verranno iscritte a ruolo. Dopo, verrà notificata la cartella di pagamento, comprensiva di interessi e sanzioni.
La maggiorazione del contributo unificato
La maggiorazione si applica solo ove le omesse indicazioni concernano il ricorso in appello, l’appello incidentale e non altri atti processuali. Pertanto, nelle seguenti ipotesi, la segreteria potrà pretendere la maggiorazione della metà del contributo unificato, per omessa indicazione:
- della casella pec del difensore;
- del numero di fax del difensore;
- del codice fiscale della parte nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso.
Nell’ipotesi in cui il ricorrente o l’appellante abbiano omesso le indicazioni ad esempio della casella pec, la segreteria non esigerà immediatamente il contributo unificato, maggiorato della metà, ma inviterà la parte a regolarizzare la propria posizione. Nei ricorsi di valore inferiore a 3.000 €, la parte non è tenuta al conferimento dell’incarico ad un difensore abilitato.
La dichiarazione di valore della causa
L’introduzione del contributo unificato ha comportato la necessità di prevedere che il difensore indichi, in calce al ricorso, successivamente alle conclusioni, la dichiarazione di valore della causa per consentire la segreteria di verificare la correttezza dell’ammontare del contributo unificato. L’omessa dichiarazione di valore comporta l’applicazione del contributo unificato nella misura massima di 1.500 €. Tanto premesso, la violazione può essere sanata se, entro 30 giorni dalla costituzione in giudizio, il difensore depositi apposito atto con cui viene indicato il valore della lite. Ciò, ai fini della sanatoria della violazione. Si profila comunque necessario, siccome la segreteria autonomamente non può appurare il corretto valore della lite, vagliando gli atti di causa. La parte può chiedere il rimborso del contributo unificato indebitamente pagato, entro il termine di decadenza biennale decorrente dalla data del versamento.
I diritti di copia
Nel momento in cui il contribuente chiede alla segreteria di estrarre copia dei documenti relativi al contenzioso, ivi inclusa la sentenza, deve corrispondere i diritti di copia. Se mancante della certificazione di conformità, tale somma non è dovuta alle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo. Le parti e i loro difensori possono esaminare, ottenere copia degli atti e dei documenti del processo. Si rammenta che nei fascicoli indicati sono contenuti tutti i documenti relativi al contenzioso, depositati dalle parti o acquisiti dall’Ufficio, inoltre, la sentenza richiesta ai sensi dell’art.38 del D.lgs. n°546/1992 è strumentale a far decorrere il termine breve per l’impugnazione.
il rilascio di copia autentica
Se il contribuente intende richiedere il rilascio di copia autentica di un documento occorre corrispondere un contributo aggiuntivo, pari 9 €. Tale necessità, anche se ciò non sembra evincersi dal dato normativo, ove la parte intenda notificare la sentenza. Le spese per il rilascio delle copie dei documenti sono a carico del richiedente, che sono onorate mediante applicazioni di marche da bollo a cura della segreteria competente.